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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2012

ECLI:EU:T:2012:454
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012 – HerkuPlast Kubern / UAMI – How (eco-pack) (causa T-445/10) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario eco-pack – Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori ECOPAK – Rischio di confusione – Somiglianza dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16, 39)

2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo eco-pack e marchi denominativi ECOPAK [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 28, 40) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 luglio 2010 (procedimento R 1014/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la HerkuPlast Kubern GmbH e la Heidi A. T. How.

Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 27 luglio 2010 (procedimento R 1014/2009-4) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla HerkuPlast Kubern GmbH.

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012 – HerkuPlast Kubern / UAMI – How (eco-pack) (causa T-445/10) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario eco-pack – Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori ECOPAK – Rischio di confusione – Somiglianza dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009» 1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16, 39) 2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo eco-pack e marchi denominativi ECOPAK [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 28, 40) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 luglio 2010 (procedimento R 1014/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la HerkuPlast Kubern GmbH e la Heidi A. T. How. Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 27 luglio 2010 (procedimento R 1014/2009-4) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla HerkuPlast Kubern GmbH.
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