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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 08378/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Ancona; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio irrogato, non solo sono generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma anche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, ossia la gravità del fatto, in considerazione delle modalità e dell’ingente danno patrimoniale, i precedenti penali specifici, nonché l’atteggiamento processuale della ricorrente, la quale non ha manifestato alcuna resipiscenza e non ha risarcito la parte civile (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Ancona; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio irrogato, non solo sono generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma anche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, ossia la gravità del fatto, in considerazione delle modalità e dell’ingente danno patrimoniale, i precedenti penali specifici, nonché l’atteggiamento processuale della ricorrente, la quale non ha manifestato alcuna resipiscenza e non ha risarcito la parte civile (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08378/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris