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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 30670/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona dei liquidatori p.t.

Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , anche quali personalmente fideiubenti, rappresentati e difes i da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA],pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante , a mezzo del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.rappresentat a e difesadall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo secondostudio, in Roma , via Liberiana ,1 7 –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milanon. 441/2019, de l 31.1.2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 10.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: conto corrente La società ricorrente aveva stipulato – si legge nella sentenza impugnata –diversi contratti di conto corrente bancario.

Più specificamente, il contratto di conto corrente n. 6685/1era stato stipulato in data 09.3.1988 presso la filiale di Meda dell'ex [OSCURATO:SOCIETA]. (istituto incorporato da [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, divenuta poi [OSCURATO:PERSONA] il 1°.1.2007), ed erastato estinto, su richiesta della ricorrente,in data 7.10.2008.

Il contratto di conto corrente n. 125.849362.1.401 era stato stipulato in data 2.3.1992 presso la filiale di Seregno dell'ex [OSCURATO:PERSONA] (dal 1993 [OSCURATO:PERSONA], poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] in seguito a fusione con la già menzionata [OSCURATO:PERSONA]), ed era stato estinto in data 31.1.1996.

Con giroconto effettuato in data 7.7.2008, per € 52.000, l'intero saldo (negativo) del conto n. 6685/1 era stato trasferito sul conto corrente n.1000/13894, acceso in data 21.1.2008 presso la filiale di Como della BancaIntesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] erastato disposto con giroconto il trasferimento della somma di £ 95.253.432 dal conto corrente n. 125.849362.1.401 al n. 935235.6.0401, acceso presso la filiale di Cabiate dello stesso istituto di credito.

Quest'ultimo conto risulta, poi, confluito, in data 30.4.1997, nel successivo n. 10/1175, il cui saldo passivo iniziale di £ 57.481.920 coincide con il saldo passivo finale del n. 125.849362.1.401.

Con giroconto effettuato in data 5.3.2008, passività per € 78.200 erano state trasferite dal conto n. 10/1175 al n. 1000/1389

4. Successivamente, in data 10.3.2008, il conto n. 10/1175, che presentava un saldo attivo di € 56,45, era stato ceduto al gruppo Carige (nell'ambito di una più complessa operazione di cessione di ramo d'azienda, il cui contratto è stato prodotto in atti), ed era indi estinto in data 9.4.2008, con un saldo negativo di € 13,92.

Con lettera del 4.11.2010, l’attuale ricorrente contestava l'applicazione, con riferimento al conto corrente n. 6685/1, di interessi passivi anatocistici (con capitalizzazione trimestrale), ultralegali e ultra 117 T.U.B., e la trattenuta di spese e addebiti non pattuiti o pattuiti in maniera difforme, chiedendo larestituzione degli indebiti per un totale di € 47.518,92.

Rimasta insoddisfatta la richiesta, la ricorrente citava in giudizio la Banca dinanzi al Tribunale di Milano che in relazione al conto n. 6685 accertava e dichiarava che i ricorrenti erano creditori per € 48.427,36, compensando la somma con il maggior credito vantato dalla Banca in dipendenza del rapporto n. 1000/13894.

Dichiarava prescritte le domande formulate in relazione al conto n. 125/849362.1.401; ed, infine, il difetto di legittimazione passiva della convenuta Banca in relazione al conto n. 125/849362.1.401 poi proseguito nel conto 10/1175.

I ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano che con la sentenza impugnata, dopo espletamento di CTU suppletiva, riformava la sentenza di I grado dichiarando: a)la sussistenza della legittimazione passiva della Banca in relazione al conto corrente n. 10/1175; b) accertata la continuità dei rapporti nn. 6685/1e 10/1175 con il n. 1000/13894,rideterminava: c) il saldo del conto n. 1000/13894 al 5 aprile 2013 in € 34.959,46 a favore di Intesa san [OSCURATO:SOCIETA]. d) la ripartizione delle spese dei due gradi di giudizio anche per le due CTU espletate.

Per quanto qui di interesse la Corte riteneva: suba), che risultava accertato che la quasi totalità del saldo era stata trasferita sul conto n. 1000/1384 in data antecedente alla data di efficacia della cessione del ramo di azienda perfezionativo e che sul conto residuavano soltanto somme minime destinate a regolare le spese di chiusura rapporto e per tali circostanze la Banca conservava la legittimazione passiva sulla domanda di restituzione di indebito;sub b), che la trasmigrazione di un rapporto da un’agenzia all’altra del medesimo istituto potesse comportare un effetto novativo del rapporto,oppur no, era una quaestio facti rimessa alla valutazione e al prudente apprezzamento del giudice di merito e nella specie non era riscontrabile dalle risultanze istruttorie e peritali né l’animus novandi né l’aliquid novi; sub c), che la capitalizzazione degli interessi per il periodo antecedente alla delibera CICR del 9.2.2000 non era dovuta per la nullità della relativa clausola contrattuale; che dopo la delibera summenzionata la Banca aveva tempestivamente informato i correntisti rispetto ai conti nn. 6685/1 e 1000/13894, ma aveva omesso l’informazione per il conto n.10/1175.

Per le commissioni di massimo scoperto riteneva che secondo le operazioni peritali fossero state regolarmente applicatedal 2005 per il conto 6685/1 e dal 2007 per il conto 10/1175 per il conto n. 1000/13894 erano sempre state applicate correttamente; faceva proprie le risultanze della CTU su interessi e giorni valuta.

Rideterminava, infine, il saldo del conto corrente n. 1000/13894 in € 34.959,46 a favore della banca, facendo applicazione della prescrizione decennale in mancanza di prova dell’entità del fido, pur pacificamente sussistente. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali personalmente fideiubenti ha nno presentato ricorso per cassazione con un motiv o ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso, contenente ricorso incidentale con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando v iolazione degli artt. 1283, 1 284, 2033, 2935 c.c. e artt. 166 e 167 c.p.c. e 2697 e 1194 c.c., si sostiene che gravasse sulla banca l’onere di fornire la prova della sussistenza dell’affidamento e del suo limite; pertanto, non essendo stata fornita la prova del limite dell’affidamento, la cda non avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di prescrizione dovendosi escludere il carattere solutorio delle rimesse.

1.1. La censura è infondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiari re , superando precedenti oscillazioni, che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria; grava inoltre sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (sent. n. 27704/2018 e successive conformi).

Ed è evidente che l’onere probatorio gravante sul correntista, in quanto vòlto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell’affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell’art. 58 TUB, si rappresenta che la ricorrente aveva ceduto ad altra banca ([OSCURATO:PERSONA] s.pa. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia) il ramo di azienda, comprendente il rapporto di cui trattasi, con efficacia dal 10 marzo 2008, alcuni anni prima della introduzione della lite nel 2013.

Pertanto, ai sensi dell’art. 58, cit., essendo abbondantemente trascorso il termine trimestrale entro cui la creditrice ceduta avrebbe potuto chiedere l’adempimento anche alla ricorrente, l’obbligazione faceva capo alla sola cessionaria.2.1.

La censura è inammissibile in quanto basata su accertamenti di fatto – il contenuto dell’atto di cessione – non risultanti dalla sentenza impugnata e non eseguibili in sede di legittimità, trattandosi di accertamenti non già di fatti processuali nell’ambito della denuncia di un error in procedendo, bensì di fatti esterni al processo, da accertare ai fini della verifica di una censura di violazione di norma di diritto sostanziale (la questione, infatti, pur essendo impropriamente qualificata come di “legittimazione”, attiene in realtà alla titolarità della obbligazione dedotta in giudizio).

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 cpc e artt. 1322, 1362 ss., 1842 e 1852 cc, nonché omesso esame di fatto decisivo, si contesta l’accertamento del carattere sostanzialmente unitario del rapporto di conto corrente, comprendente i conti confluiti nel conto n. 1000/13894.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso che l’accertamento del carattere unitario o meno dei rapporti contrattuali succedutisi tra le parti è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la cui decisione è perciò censurabile esclusivamente ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cpc. (cfr., con specifico riguardo al conto corrente bancario, Cass. 4730/2001), va rilevato che nella specie vengono articolate censure sostanzialmente di merito, che richiedono a questa Corte un riesame degli atti di causa non consentito in sede di legittimità.

Non sono ammissibili, in particolare, neppure le censure riguardanti i giroconti tra il conto 6685/1 e il conto 1000/13894 e tra il conto 10/1175 e il medesimo conto 1000/13894.

La prima è inammissibile perché presuppone che nella sentenza impugnata si parli di un giroconto dal primo al secondo dei conti indicati, e non viceversa: il che non è esatto, a leggere con attenzione la motivazione.

La seconda censura non è decisiva: anche se la Corte d’appello ha errato nel parlare di un giroconto dal primo al secondo conto, e non viceversa, come nella realtà, resta comunque il fatto del collegamento tra i due conti, realizzato mediante l’estinzione delle passività di uno mediante somme provenienti dall’altro, e tanto basta a giustificare il collegamento individuato dalla Corte di merito; né, del resto, la ricorrente incidentale indica – c ome sarebbe stato suo onere (cfr. Cass.

S.U. 8053/2014) –le ragioni per cui le circostanze predette sarebbero decisive.

4. Per quanto esposto , il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiaratoinammissibile.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso principale , dichiara inammissibile il ricorso incidentalee compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e d anche del la ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona dei liquidatori p.t. Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , anche quali personalmente fideiubenti, rappresentati e difes i da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA],pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante , a mezzo del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.rappresentat a e difesadall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo secondostudio, in Roma , via Liberiana ,1 7 –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milanon. 441/2019, de l 31.1.2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 10.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: conto corrente La società ricorrente aveva stipulato – si legge nella sentenza impugnata –diversi contratti di conto corrente bancario. Più specificamente, il contratto di conto corrente n. 6685/1era stato stipulato in data 09.3.1988 presso la filiale di Meda dell'ex [OSCURATO:SOCIETA]. (istituto incorporato da [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, divenuta poi [OSCURATO:PERSONA] il 1°.1.2007), ed erastato estinto, su richiesta della ricorrente,in data 7.10.2008. Il contratto di conto corrente n. 125.849362.1.401 era stato stipulato in data 2.3.1992 presso la filiale di Seregno dell'ex [OSCURATO:PERSONA] (dal 1993 [OSCURATO:PERSONA], poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] in seguito a fusione con la già menzionata [OSCURATO:PERSONA]), ed era stato estinto in data 31.1.1996. Con giroconto effettuato in data 7.7.2008, per € 52.000, l'intero saldo (negativo) del conto n. 6685/1 era stato trasferito sul conto corrente n.1000/13894, acceso in data 21.1.2008 presso la filiale di Como della BancaIntesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] erastato disposto con giroconto il trasferimento della somma di £ 95.253.432 dal conto corrente n. 125.849362.1.401 al n. 935235.6.0401, acceso presso la filiale di Cabiate dello stesso istituto di credito. Quest'ultimo conto risulta, poi, confluito, in data 30.4.1997, nel successivo n. 10/1175, il cui saldo passivo iniziale di £ 57.481.920 coincide con il saldo passivo finale del n. 125.849362.1.401. Con giroconto effettuato in data 5.3.2008, passività per € 78.200 erano state trasferite dal conto n. 10/1175 al n. 1000/1389 4. Successivamente, in data 10.3.2008, il conto n. 10/1175, che presentava un saldo attivo di € 56,45, era stato ceduto al gruppo Carige (nell'ambito di una più complessa operazione di cessione di ramo d'azienda, il cui contratto è stato prodotto in atti), ed era indi estinto in data 9.4.2008, con un saldo negativo di € 13,92. Con lettera del 4.11.2010, l’attuale ricorrente contestava l'applicazione, con riferimento al conto corrente n. 6685/1, di interessi passivi anatocistici (con capitalizzazione trimestrale), ultralegali e ultra 117 T.U.B., e la trattenuta di spese e addebiti non pattuiti o pattuiti in maniera difforme, chiedendo larestituzione degli indebiti per un totale di € 47.518,92. Rimasta insoddisfatta la richiesta, la ricorrente citava in giudizio la Banca dinanzi al Tribunale di Milano che in relazione al conto n. 6685 accertava e dichiarava che i ricorrenti erano creditori per € 48.427,36, compensando la somma con il maggior credito vantato dalla Banca in dipendenza del rapporto n. 1000/13894. Dichiarava prescritte le domande formulate in relazione al conto n. 125/849362.1.401; ed, infine, il difetto di legittimazione passiva della convenuta Banca in relazione al conto n. 125/849362.1.401 poi proseguito nel conto 10/1175. I ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano che con la sentenza impugnata, dopo espletamento di CTU suppletiva, riformava la sentenza di I grado dichiarando: a)la sussistenza della legittimazione passiva della Banca in relazione al conto corrente n. 10/1175; b) accertata la continuità dei rapporti nn. 6685/1e 10/1175 con il n. 1000/13894,rideterminava: c) il saldo del conto n. 1000/13894 al 5 aprile 2013 in € 34.959,46 a favore di Intesa san [OSCURATO:SOCIETA]. d) la ripartizione delle spese dei due gradi di giudizio anche per le due CTU espletate. Per quanto qui di interesse la Corte riteneva: suba), che risultava accertato che la quasi totalità del saldo era stata trasferita sul conto n. 1000/1384 in data antecedente alla data di efficacia della cessione del ramo di azienda perfezionativo e che sul conto residuavano soltanto somme minime destinate a regolare le spese di chiusura rapporto e per tali circostanze la Banca conservava la legittimazione passiva sulla domanda di restituzione di indebito;sub b), che la trasmigrazione di un rapporto da un’agenzia all’altra del medesimo istituto potesse comportare un effetto novativo del rapporto,oppur no, era una quaestio facti rimessa alla valutazione e al prudente apprezzamento del giudice di merito e nella specie non era riscontrabile dalle risultanze istruttorie e peritali né l’animus novandi né l’aliquid novi; sub c), che la capitalizzazione degli interessi per il periodo antecedente alla delibera CICR del 9.2.2000 non era dovuta per la nullità della relativa clausola contrattuale; che dopo la delibera summenzionata la Banca aveva tempestivamente informato i correntisti rispetto ai conti nn. 6685/1 e 1000/13894, ma aveva omesso l’informazione per il conto n.10/1175. Per le commissioni di massimo scoperto riteneva che secondo le operazioni peritali fossero state regolarmente applicatedal 2005 per il conto 6685/1 e dal 2007 per il conto 10/1175 per il conto n. 1000/13894 erano sempre state applicate correttamente; faceva proprie le risultanze della CTU su interessi e giorni valuta. Rideterminava, infine, il saldo del conto corrente n. 1000/13894 in € 34.959,46 a favore della banca, facendo applicazione della prescrizione decennale in mancanza di prova dell’entità del fido, pur pacificamente sussistente. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali personalmente fideiubenti ha nno presentato ricorso per cassazione con un motiv o ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso, contenente ricorso incidentale con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando v iolazione degli artt. 1283, 1 284, 2033, 2935 c.c. e artt. 166 e 167 c.p.c. e 2697 e 1194 c.c., si sostiene che gravasse sulla banca l’onere di fornire la prova della sussistenza dell’affidamento e del suo limite; pertanto, non essendo stata fornita la prova del limite dell’affidamento, la cda non avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di prescrizione dovendosi escludere il carattere solutorio delle rimesse. 1.1. La censura è infondata. Questa Corte ha già avuto occasione di chiari re , superando precedenti oscillazioni, che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria; grava inoltre sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (sent. n. 27704/2018 e successive conformi). Ed è evidente che l’onere probatorio gravante sul correntista, in quanto vòlto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell’affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell’art. 58 TUB, si rappresenta che la ricorrente aveva ceduto ad altra banca ([OSCURATO:PERSONA] s.pa. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia) il ramo di azienda, comprendente il rapporto di cui trattasi, con efficacia dal 10 marzo 2008, alcuni anni prima della introduzione della lite nel 2013. Pertanto, ai sensi dell’art. 58, cit., essendo abbondantemente trascorso il termine trimestrale entro cui la creditrice ceduta avrebbe potuto chiedere l’adempimento anche alla ricorrente, l’obbligazione faceva capo alla sola cessionaria.2.1. La censura è inammissibile in quanto basata su accertamenti di fatto – il contenuto dell’atto di cessione – non risultanti dalla sentenza impugnata e non eseguibili in sede di legittimità, trattandosi di accertamenti non già di fatti processuali nell’ambito della denuncia di un error in procedendo, bensì di fatti esterni al processo, da accertare ai fini della verifica di una censura di violazione di norma di diritto sostanziale (la questione, infatti, pur essendo impropriamente qualificata come di “legittimazione”, attiene in realtà alla titolarità della obbligazione dedotta in giudizio). 3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 cpc e artt. 1322, 1362 ss., 1842 e 1852 cc, nonché omesso esame di fatto decisivo, si contesta l’accertamento del carattere sostanzialmente unitario del rapporto di conto corrente, comprendente i conti confluiti nel conto n. 1000/13894. 3.1. Il motivo è inammissibile. Premesso che l’accertamento del carattere unitario o meno dei rapporti contrattuali succedutisi tra le parti è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la cui decisione è perciò censurabile esclusivamente ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cpc. (cfr., con specifico riguardo al conto corrente bancario, Cass. 4730/2001), va rilevato che nella specie vengono articolate censure sostanzialmente di merito, che richiedono a questa Corte un riesame degli atti di causa non consentito in sede di legittimità. Non sono ammissibili, in particolare, neppure le censure riguardanti i giroconti tra il conto 6685/1 e il conto 1000/13894 e tra il conto 10/1175 e il medesimo conto 1000/13894. La prima è inammissibile perché presuppone che nella sentenza impugnata si parli di un giroconto dal primo al secondo dei conti indicati, e non viceversa: il che non è esatto, a leggere con attenzione la motivazione. La seconda censura non è decisiva: anche se la Corte d’appello ha errato nel parlare di un giroconto dal primo al secondo conto, e non viceversa, come nella realtà, resta comunque il fatto del collegamento tra i due conti, realizzato mediante l’estinzione delle passività di uno mediante somme provenienti dall’altro, e tanto basta a giustificare il collegamento individuato dalla Corte di merito; né, del resto, la ricorrente incidentale indica – c ome sarebbe stato suo onere (cfr. Cass. S.U. 8053/2014) –le ragioni per cui le circostanze predette sarebbero decisive. 4. Per quanto esposto , il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiaratoinammissibile. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso principale , dichiara inammissibile il ricorso incidentalee compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e d anche del la ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst
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