CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 29483/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20853/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. E, per essa, la sua [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al viale G . MAZZINI n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - PALAZZINE C - C1, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] alla viaPONTE NUOVO 58, presso R.g. n. 20853 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -resistente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE SULMONA n. 94/2023 depositata il 12/04/2023; R.g. n. 20853 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 22 /10/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I fatti ancora rilevanti in questa sede di legittimità sono i seguenti. Con atto di citazione ritualmente notificato la società [OSCURATO:PERSONA] S.A. propose, introducendo il giudizio di merito,opposizione agli atti esecutivi, dinanzi al Tribunale di Sulmona, nell’ambito della procedura espropriativa immobiliare avente ad oggetto l’immobile sito in Rivisondoli alla via [OSCURATO:PERSONA] , censit o al catasto NCEU foglio 12 particella 1057;ed esponeva che in data 14/09/2021 aveva appreso che il suddetto immobile era gravato dalla tra scrizione , effettuata in data 18/10/2019, di a tto di pignoramento immobiliare enon avendo ricevuto la notifica di alcun precetto, pignoramento e titolo esecutivo prendeva visione degli atti presso la cancelleria del Tribunale,apprendendo della pendenza della procedura n. 37/2019; pertanto,chiedeva la sospensione della stessa, che veniva rigettata dal giudice dell’esecuzione: e veniva, quindi, introdotto il giudizio di merito che, nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e con il Condominio il Colle, si concludeva con la sentenza n.94 del 12/04/2023, di rigetto dell’opposizione formale. Avverso la detta sentenza in unico grado propone ricorso per cassazione la Clauso LTD con atto affidato a due motivi. Risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] il Colle deposita una “memoria di costituzione”. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non svolge attività difensiva in questa sede. La trattazione della causa è stata fissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale è stata trattenuta in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. R.g. n. 20853 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] Va, preliminarmente, esclusa la ritualità della memoria di costituzione del [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della riforma del 2023, nel giudizio di legittimità è sì consentito il mero deposito dell’atto con cui parte intimata intende prendervi parte, ma pur sempre nel rispetto dei termini e dei requisiti di contenuto-forma prescritti: gli uni e gli altri totalmente carenti nel caso di specie, cosicché il Condominio il Colle non può ritenersi ritualmente costituito in questa fase di legittimità. Ciò posto, imotivi di ricorso sono i seguenti. I° motivo: per art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 480 e 617 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] LTD ricorrente lamenta l ’ inidoneità della notifica dell’atto di precetto al raggiungimento dello scopo, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi e rappresenta che essa aveva un interesse concreto a venire a conoscenza dell’atto di precetto perché avrebbe potuto adempiere l’obbligazione asseritamente rimasto insoddisfatta. II° motivo: per art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 142, 145, 160, 555, 617 c.p.c. e 2697 c.c.per avere il Tribunale ritenuto la notifica , sia del precetto che del successivo pignoramento, effettuata a legale rappresentante della Clauso LTD in Rozzano, pur non avendo la detta società alcuna sede o leale rappresentante abilitato al ricevimento degli atti in Italia e tantomeno in Rozzano. Il primo motivo non incide adeguatamente sulla ragione del decidere del Tribunale, che ha affermato che, sulla base dell’istruttoria, di carattere esclusivamente documentale, svolta, era risultato provato che la Causo LTD fosse venuta a conoscenza, sin dal mese di marzo dell’anno 2021, della trascrizione del pignoramento in data 18/10/2019, in quanto aveva instaurato R.g. n. 20853 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle trattative, con il Condomino nel quale l’immobile è ubicato, al fine di addivenire alla conversione del pignoramento stesso. Da tanto consegue che deve ritenersi che sin dal marzo dell’anno 2021 la Clauso LTD fosse a conoscenza dell’instaurazione della procedura esecutiva immobiliare e poteva, pertanto, contestare, mediante le forme di legge, e segnatamente l’opposizione formale, la prosecuzione della stessa. Questa Corte ha già affermato, e intende in questa occasione ribadire, che rileva la dimostrazione della conoscenza di fatto della pendenza della procedura esecutiva e comunque dell’atto che sia assume viziatonon potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione (Cass. n. 19932 del 19/07/2024; Cass. n. 18723 del 27/07/2017; Cass. n. 7051 del 9/05/2012), cosicché, nella specie, a fronte dell’allegazione, da parte dell’opposta, documentalmente comprovata, a quanto consta dalla sentenza impugnata, della pendenza di trattative per addivenire alla conversione del pignoramentodi cui all’art. 495 c.p.c., la Clauso LTD avrebbe dovuto dimostrare, o quantomeno chiedere di dimostrare, che la detta circostanza non era veritiera, o, comunque che essa era collocata cronologicamente in un momento successivo a quello in cui ella assume di avere avuto formale conoscenza dell’atto impugnato. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato e deve, quindi, essere rigettato. Il rigetto del primo motivo preclude l ’ esame del secondo , poiché l’inammissibilità originaria dell’opposizione formale comporta la preclusione all’esame nel merito della censura, riguardante l’inesistenza in Italia di una sede della Clauso LTD (e, pertanto, la contestazione della conclusione, cui è giunta la decisione di merito pur dopo il rilievo dell’inammissibilità della domanda, di ritualità delle notifiche contestate), di cui al secondo motivo di ricorso. Il ricorso è, in conclusione,rigettato. R.g. n. 20853 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite seguono la soccombenza della Clauso LTD nei confronti della controricorrente e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata in relazione alvalore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, invece, né in favore del [OSCURATO:PERSONA], in quanto non ritualmente costituito, né in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata. La decisione di rigettodel ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl come rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi