CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16098-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. prof. Pietro di BENEDETTO, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Cicerone, n. 28, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. prof. benedetto SANTACROCE, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio legale tributario SANTACROCE & PARTNERS; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5075/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella sua qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di omessa denuncia ed omesso versamento della TARSU per l'anno 2011, la CTR confermava la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione relativa alla declaratoria di nullità dell'atto impositivo per carenza della potestà impositiva del Comune di Segrate, sull'area occupata dalla società contribuente non rientrante nel territorio di detto comune. Avverso tale statuizione la San marco s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso e ricorso incidentale autonomo affidato a due motivi. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria nella quale ha dato atto dell'esistenza di analoghi giudizi tra le stesse parti pendenti presso la Sezione ordinaria di questa Corte per altre annualità di imposta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di accogliere la predetta richiesta stante l'opportunità della trattazione congiunta del presente ricorso a quelli iscritti ai numeri 13960/2016 R.G., 23021/2016 R.G., 12735/2017 R.G., 8680/2017 R.G., 17697/2017 R.G., P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte per la trattazione congiunta del presente ricorso a quelli indicati in parte motiva. Così deciso in Roma in data 09/02/2022 [OSCURATO:PERSONA], t; l 1.r"