CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 15656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla definizione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11/01/2022, confermava la sentenza del Tribunale emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per i reati di cui all'art. 171 -ter, comma 2 lett. a) cod. pen. e 648 cod. pen.. 2.11 ricorso, con il quale si contesta (a) sia la conferma della responsabilità per il o_. delitto di ricettazione, (b) ctite la quantificazione della pena e la mancata esclusione della recidiva è inammissibile. 2.1. Invero dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata emerge che la Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, ha ritenuto la prima impugnazione generica in quanto non indicava le prove a sostegno della tesi alternativa proposta (ovvero che ricorrente aveva autonomamente proceduto alla duplicazione dei supporti che deteneva per la vendita). Del pari: sono manifestamente infondate le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio, che non si confrontano con la consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce un'ampia discrezionalità al giudice di merito nella determinazione dello stesso ed attenuano gli oneri motivazionali tutte le volte in cui, come nel caso in esame, la pena non si discosti in modo significativo dal minimo edittale. Infine: è manifestamente infondata anche la doglianza in ordine alla mancata esclusione della recidiva, dato che dal tenore della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello aveva valorizzato i precedenti specifici vantati, cui era correlata esplicitamente la valutazione negativa in ordine all'accrescimento della pericolosità del ricorrente, ostativa alla esclusione della recidiva. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023 L'