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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12493/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, che ha indicato recapito Pec, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al [OSCURATO:PERSONA] isola F/11 in Napoli; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 946, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 1°.2.2021; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notificazione dell’intimazione di pagamento n. 071 2018 9024657340 000, avente ad oggetto i Oggetto: Irpef 1996 - Intimazione di pagamento - Questioni di notificazione degli atti prodromici -Prescrizione. tributi dell’Irpef e del contributo straordinario europeo, in relazione all’anno 1996.

2. La contribuente impugnava l’ingiunzione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, contestando di non aver ricevuto alcuna regolare notificazione di atti prodromici, ed in conseguenza censurava l’invalidità dell’intimazione di pagamento e la prescrizione decennale dei pretesi crediti tributari.

La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’ingiunzione di pagamento.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che riteneva invece regolari le notificazioni degli atti prodromici, pertanto riformava la decisione della CTP e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento.

4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia assunta dalla CTR, affidandosi a due strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato.

La ricorrente ha anche depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e degli artt. 32 e 39 del Dm 9.4.2001, perché la CTR ha erroneamente interpretato la disciplina che regola la notificazione postale degli atti tributari, affermando la legittimità della pretesa notificazione della prodromica cartella esattoriale.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione degli artt. 1334, 1988 e 2697 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che una nota interna dell’Ufficio possa sortire l’efficacia di un atto di ricognizione del proprio debito da parte della ricorrente.

3. Con il suo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica la violazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 890 del 1982, per avere la CTR ritenuto invalida la notificazione in data 19.5.2009 dell’atto interruttivo alla ricorrente, sebbene lo stesso risulti pienamente rituale.

4. Mediante il suo primo strumento di impugnazione la contribuente lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, avendo erroneamente interpretato la disciplina legale di notificazione postale degli atti tributari.

L’Amministrazione finanziaria sostiene non essere maturata la prescrizione dei crediti fiscali azionati per effetto della notificazione di più atti interruttivi.

Il primo è la prodromica cartella di pagamento notificata il 15.1.2004.

4.1. Osserva la CTR che la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata a mani della figlia della contribuente a mezzo del servizio postale, e non era pertanto necessaria la redazione di una relata di notifica.

4.2. La controricorrente Agenzia delle Entrate ha sostenuto che in considerazione dei principi espressi dalla Corte di legittimità in materia, “risulta evidente l’erroneità della eccezione formulata da parte ricorrente, nel senso che allorquando la notifica avviene nelle mani di un familiare convivente ex art. 138 c.p.c., opera la presunzione” di conoscenza da parte del destinatario, “di cui all’art.1335 c.c., per cui il soggetto notificatore non ha alcun obbligo giuridico di invio della raccomandata informativa” (controric., p. 8).

4.3. Occorre allora innanzitutto evidenziare che l’Amministrazione finanziaria mal interpreta la censura proposta dalla ricorrente.

La contribuente, infatti, non lamenta l’omessa notificazione della raccomandata informativa, bensì l’omissione di formalità essenziali della procedura di notificazione, il cui rispetto deve essere ancor più rigoroso in presenza della notificazione postale, che presenta una “ritualità … semplificata, per la sua peculiarità caratterizzata da garanzie affievolite e quasi minimali” (ric., p. 4).

In particolare la ricorrente contesta che la notificazione postale richiede che l’agente notificatore provveda a raccogliere la sottoscrizione della persona a cui consegna l’atto, sia sull’avviso di ricevimento sia sul registro delle consegne.

Nel caso di specie il registro delle consegne non è stato prodotto in giudizio, neppure l’Amministrazione lo afferma nel suo controricorso, e sull’avviso di ricevimento non si evince la sottoscrizione della persona che ha ricevuto l’atto, indicata dal messo notificatore come la figlia della contribuente.

4.4. Invero questa Corte ha chiarito che “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”, Cass. sez.

V, 17.1.2020, n. 946 (conf.

Cass. sez.

V, 18.11.2016, n. 23511; Cass. sez.

V, 27.5.2011, n. 11708); del resto l’essenzialità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del consegnatario dell’atto è stata sottolineata statuendosi che “in tema di notificazione per mezzo del servizio postale (nella specie, nella disciplina anteriore alla legge 20 novembre 1982 n. 890), alla mancanza della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento, che costituisce documento indispensabile per la dimostrazione della consegna del plico al destinatario, e quindi del perfezionarsi della notificazione stessa, non possono supplire le risultanze del registro delle consegne tenuto dall'agente postale, nemmeno se in esso sia stata apposta la firma del destinatario (o della persona abilitata a ricevere l'atto), atteso che tale registro ha un contenuto più ristretto rispetto all'avviso ed assolve ad una funzione certificatoria solo nel diverso rapporto con l'amministrazione”, Cass. sez.

I, 23.3.1988, n. 2534.

Il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta pertanto fondato e deve essere accolto.

5. Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame, avendo erroneamente ritenuto che ad una nota interna dell’Ufficio possa attribuirsi l’efficacia di un atto di ricognizione del proprio debito da parte sua.

5.1. Annota in proposito la CTR che “l’atto interruttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] … risulta notificato a mani del portiere; l’invio della successiva raccomandata informativa risulta, inoltre, dalla produzione di copia dell’elenco delle raccomandate con avviso di ricevimento consegnate all’ufficio postale … ciò che, tuttavia, non risulta provato è la ricezione di detta raccomandata, atteso che l’avviso di ricevimento non risulta prodotto.

Tale circostanza rende, pertanto, in linea di principio, incompleto e non rituale il processo notificatorio … tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha prodotto la copia -attraverso l’interrogazione del proprio sistema informatico - di un provvedimento di rateizzazione, riferito alla cartella di pagamento in esame, datato 11/06/2012, relativo alla contribuente [OSCURATO:PERSONA] … Tale documento attesta, quindi, che nel giugno 2012 la contribuente avesse concordato con l’Ufficio la rateizzazione del pagamento … per cui appare evidente come la notifica dell’atto interruttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse andata a buon fine.

Il raggiungimento dell’effetto dell’atto interruttivo, quindi, rileva anche ai fini dell’interruzione del termine decennale di prescrizione …” (sent.

CTR, p. 2).

5.2. La ricorrente critica allora che non è stata assicurata la prova di alcuna sua richiesta di rateizzazione del proprio debito, ed infatti la CTR fonda le proprie valutazioni su un atto interno all’Amministrazione finanziaria, che non le appartiene in alcun modo, non riporta la propria sottoscrizione e non può valere quale ricognizione di debito da parte sua.

Il documento, peraltro, è relativo a pretese vicende che si sarebbero svolte anni dopo la invalida notificazione del preteso atto interruttivo.

5.3. L’Amministrazione finanziaria replica che l’atto estratto dal proprio sistema informatico fornisce una pluralità di informazioni, risolvendosi in “un vero e proprio atto ricognitivo della volontà della contribuente … qualora, infatti, la parte volesse affermare il contrario, ella dovrebbe richiedere un accertamento giudiziale della falsità di tale documento e tale ipotesi è configurabile nell’illecito di cui all’art. 476 c.p. (falso in atto pubblico)” (controric., p. 9).

5.4. Può allora innanzitutto osservarsi che non appare condivisibile la tesi dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui le attestazioni contenute in una interrogazione del proprio sistema informatico potrebbero essere contestate soltanto mediante la proposizione della querela di falso.

Vero è piuttosto che neppure la stessa Agenzia delle Entrate afferma, neanche mediante la descrittiva dell’atto in contestazione, che vi sia stata una richiesta di rateizzazione ad opera della contribuente, né tanto meno che abbia provato il ricorrere della circostanza.

5.5. Quanto all’argomento del giudice dell’appello, secondo cui la proposizione di un’istanza di rateizzo del debito presentata anni dopo la notificazione di un atto tributario, che la CTR ritiene invalida, possa sortire effetto sanante del vizio della notificazione in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, questo argomento non appare condivisibile.

Anche a voler seguire l’impostazione del giudice del gravame, infatti, deve rilevarsi che la contribuente può avere avuto notizia della pendenza tributaria a suo carico in molti modi, ad esempio richiedendo un estratto di ruolo, e tale conoscenza non appare quindi suscettibile di essere datata al giorno in cui sarebbe intervenuta una notificazione che, si ribadisce, la CTR ritiene irrituale, rimanendo da evidenziare che la controversia in esame attiene, in ultima analisi, alla maturazione o meno della prescrizione del credito tributario azionato.

La censura proposta dalla contribuente con il secondo motivo di ricorso risulta pertanto, di per sé, anch’essa fondata.

6. Ancor prima, però, deve rilevarsi che mediante il suo ricorso incidentale l’Amministrazione finanziaria contesta la ritenuta irritualità della notificazione del 19.5.2009, perché essendo stata effettuata mediante il servizio postale, ed essendo stata ricevuta dal portiere dello stabile della ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]), l’invio di una seconda raccomandata non era necessario.

Invero questa Corte ha statuito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”, Cass. sez.

VI-V, 13.6.2016, n. 12083.

Anche il ricorso incidentale proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto.

7. In definitiva, accolto il ricorso principale così come quello incidentale, la impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché proceda a nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed il ricorso incidentale introdotto dall’Amministrazione finanziaria, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, che ha indicato recapito Pec, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al [OSCURATO:PERSONA] isola F/11 in Napoli; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 946, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 1°.2.2021; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notificazione dell’intimazione di pagamento n. 071 2018 9024657340 000, avente ad oggetto i Oggetto: Irpef 1996 - Intimazione di pagamento - Questioni di notificazione degli atti prodromici -Prescrizione. tributi dell’Irpef e del contributo straordinario europeo, in relazione all’anno 1996. 2. La contribuente impugnava l’ingiunzione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, contestando di non aver ricevuto alcuna regolare notificazione di atti prodromici, ed in conseguenza censurava l’invalidità dell’intimazione di pagamento e la prescrizione decennale dei pretesi crediti tributari. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’ingiunzione di pagamento. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che riteneva invece regolari le notificazioni degli atti prodromici, pertanto riformava la decisione della CTP e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento. 4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia assunta dalla CTR, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha anche depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e degli artt. 32 e 39 del Dm 9.4.2001, perché la CTR ha erroneamente interpretato la disciplina che regola la notificazione postale degli atti tributari, affermando la legittimità della pretesa notificazione della prodromica cartella esattoriale. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione degli artt. 1334, 1988 e 2697 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che una nota interna dell’Ufficio possa sortire l’efficacia di un atto di ricognizione del proprio debito da parte della ricorrente. 3. Con il suo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica la violazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 890 del 1982, per avere la CTR ritenuto invalida la notificazione in data 19.5.2009 dell’atto interruttivo alla ricorrente, sebbene lo stesso risulti pienamente rituale. 4. Mediante il suo primo strumento di impugnazione la contribuente lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, avendo erroneamente interpretato la disciplina legale di notificazione postale degli atti tributari. L’Amministrazione finanziaria sostiene non essere maturata la prescrizione dei crediti fiscali azionati per effetto della notificazione di più atti interruttivi. Il primo è la prodromica cartella di pagamento notificata il 15.1.2004. 4.1. Osserva la CTR che la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata a mani della figlia della contribuente a mezzo del servizio postale, e non era pertanto necessaria la redazione di una relata di notifica. 4.2. La controricorrente Agenzia delle Entrate ha sostenuto che in considerazione dei principi espressi dalla Corte di legittimità in materia, “risulta evidente l’erroneità della eccezione formulata da parte ricorrente, nel senso che allorquando la notifica avviene nelle mani di un familiare convivente ex art. 138 c.p.c., opera la presunzione” di conoscenza da parte del destinatario, “di cui all’art.1335 c.c., per cui il soggetto notificatore non ha alcun obbligo giuridico di invio della raccomandata informativa” (controric., p. 8). 4.3. Occorre allora innanzitutto evidenziare che l’Amministrazione finanziaria mal interpreta la censura proposta dalla ricorrente. La contribuente, infatti, non lamenta l’omessa notificazione della raccomandata informativa, bensì l’omissione di formalità essenziali della procedura di notificazione, il cui rispetto deve essere ancor più rigoroso in presenza della notificazione postale, che presenta una “ritualità … semplificata, per la sua peculiarità caratterizzata da garanzie affievolite e quasi minimali” (ric., p. 4). In particolare la ricorrente contesta che la notificazione postale richiede che l’agente notificatore provveda a raccogliere la sottoscrizione della persona a cui consegna l’atto, sia sull’avviso di ricevimento sia sul registro delle consegne. Nel caso di specie il registro delle consegne non è stato prodotto in giudizio, neppure l’Amministrazione lo afferma nel suo controricorso, e sull’avviso di ricevimento non si evince la sottoscrizione della persona che ha ricevuto l’atto, indicata dal messo notificatore come la figlia della contribuente. 4.4. Invero questa Corte ha chiarito che “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”, Cass. sez. V, 17.1.2020, n. 946 (conf. Cass. sez. V, 18.11.2016, n. 23511; Cass. sez. V, 27.5.2011, n. 11708); del resto l’essenzialità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del consegnatario dell’atto è stata sottolineata statuendosi che “in tema di notificazione per mezzo del servizio postale (nella specie, nella disciplina anteriore alla legge 20 novembre 1982 n. 890), alla mancanza della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento, che costituisce documento indispensabile per la dimostrazione della consegna del plico al destinatario, e quindi del perfezionarsi della notificazione stessa, non possono supplire le risultanze del registro delle consegne tenuto dall'agente postale, nemmeno se in esso sia stata apposta la firma del destinatario (o della persona abilitata a ricevere l'atto), atteso che tale registro ha un contenuto più ristretto rispetto all'avviso ed assolve ad una funzione certificatoria solo nel diverso rapporto con l'amministrazione”, Cass. sez. I, 23.3.1988, n. 2534. Il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta pertanto fondato e deve essere accolto. 5. Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame, avendo erroneamente ritenuto che ad una nota interna dell’Ufficio possa attribuirsi l’efficacia di un atto di ricognizione del proprio debito da parte sua. 5.1. Annota in proposito la CTR che “l’atto interruttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] … risulta notificato a mani del portiere; l’invio della successiva raccomandata informativa risulta, inoltre, dalla produzione di copia dell’elenco delle raccomandate con avviso di ricevimento consegnate all’ufficio postale … ciò che, tuttavia, non risulta provato è la ricezione di detta raccomandata, atteso che l’avviso di ricevimento non risulta prodotto. Tale circostanza rende, pertanto, in linea di principio, incompleto e non rituale il processo notificatorio … tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha prodotto la copia -attraverso l’interrogazione del proprio sistema informatico - di un provvedimento di rateizzazione, riferito alla cartella di pagamento in esame, datato 11/06/2012, relativo alla contribuente [OSCURATO:PERSONA] … Tale documento attesta, quindi, che nel giugno 2012 la contribuente avesse concordato con l’Ufficio la rateizzazione del pagamento … per cui appare evidente come la notifica dell’atto interruttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse andata a buon fine. Il raggiungimento dell’effetto dell’atto interruttivo, quindi, rileva anche ai fini dell’interruzione del termine decennale di prescrizione …” (sent. CTR, p. 2). 5.2. La ricorrente critica allora che non è stata assicurata la prova di alcuna sua richiesta di rateizzazione del proprio debito, ed infatti la CTR fonda le proprie valutazioni su un atto interno all’Amministrazione finanziaria, che non le appartiene in alcun modo, non riporta la propria sottoscrizione e non può valere quale ricognizione di debito da parte sua. Il documento, peraltro, è relativo a pretese vicende che si sarebbero svolte anni dopo la invalida notificazione del preteso atto interruttivo. 5.3. L’Amministrazione finanziaria replica che l’atto estratto dal proprio sistema informatico fornisce una pluralità di informazioni, risolvendosi in “un vero e proprio atto ricognitivo della volontà della contribuente … qualora, infatti, la parte volesse affermare il contrario, ella dovrebbe richiedere un accertamento giudiziale della falsità di tale documento e tale ipotesi è configurabile nell’illecito di cui all’art. 476 c.p. (falso in atto pubblico)” (controric., p. 9). 5.4. Può allora innanzitutto osservarsi che non appare condivisibile la tesi dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui le attestazioni contenute in una interrogazione del proprio sistema informatico potrebbero essere contestate soltanto mediante la proposizione della querela di falso. Vero è piuttosto che neppure la stessa Agenzia delle Entrate afferma, neanche mediante la descrittiva dell’atto in contestazione, che vi sia stata una richiesta di rateizzazione ad opera della contribuente, né tanto meno che abbia provato il ricorrere della circostanza. 5.5. Quanto all’argomento del giudice dell’appello, secondo cui la proposizione di un’istanza di rateizzo del debito presentata anni dopo la notificazione di un atto tributario, che la CTR ritiene invalida, possa sortire effetto sanante del vizio della notificazione in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, questo argomento non appare condivisibile. Anche a voler seguire l’impostazione del giudice del gravame, infatti, deve rilevarsi che la contribuente può avere avuto notizia della pendenza tributaria a suo carico in molti modi, ad esempio richiedendo un estratto di ruolo, e tale conoscenza non appare quindi suscettibile di essere datata al giorno in cui sarebbe intervenuta una notificazione che, si ribadisce, la CTR ritiene irrituale, rimanendo da evidenziare che la controversia in esame attiene, in ultima analisi, alla maturazione o meno della prescrizione del credito tributario azionato. La censura proposta dalla contribuente con il secondo motivo di ricorso risulta pertanto, di per sé, anch’essa fondata. 6. Ancor prima, però, deve rilevarsi che mediante il suo ricorso incidentale l’Amministrazione finanziaria contesta la ritenuta irritualità della notificazione del 19.5.2009, perché essendo stata effettuata mediante il servizio postale, ed essendo stata ricevuta dal portiere dello stabile della ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]), l’invio di una seconda raccomandata non era necessario. Invero questa Corte ha statuito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”, Cass. sez. VI-V, 13.6.2016, n. 12083. Anche il ricorso incidentale proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto. 7. In definitiva, accolto il ricorso principale così come quello incidentale, la impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed il ricorso incidentale introdotto dall’Amministrazione finanziaria, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di second
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