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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43499/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: COSTO Giovanni, n. a Messina il 5/2/1937; avverso la sentenza del 10/7/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Messina con sentenza del 7 novembre 2019 ha condannato l'imputato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione ed euro 2.300,00 di multa, oltre sanzioni accessorie, in relazione ai delitti di cui ai capi A e C della imputazione, qualificando il primo fatto come estorsione aggravata nella forma tentata (episodio unico del 20 novembre 2018); seguiva la condanna al risarcimento del danno civile, oltre la rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

L'imputato restava assolto dai reati di cui ai capi B e D, oltre che da tutti gli altri episodi indicati al capo A diversi da quello del 20 novembre 2018.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 192 e 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione per omissione o mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.).

La Corte territoriale non ha adempiuto l'obbligo di puntuale argomentazione della decisione di rigetto dei motivi spesi con l'atto di gravame proposto nel merito.

In particolare, non ha motivato circa il difetto di tipicità del fatto contestato, avendo l'imputato la piena facoltà di chiedere al coniuge l'adempimento di prestazioni alimentari dovute in ragione del principio di solidarietà familiare di cui all'art. 143 cod. civ.; la Corte neppure ha tenuto conto dell'errore in cui poteva esser caduto l'agente circa la ricorrenza della pretesa facoltà di chiedere per le vie brevi quanto gli era dovuto; né la Corte ha motivato circa l'eccepito difetto di dolo nell'agente, che non voleva conseguire certo un ingiusto vantaggio patrimoniale ma solo rivendicare quanto spettantegli.

Pari deserto motivazionale accompagna la decisione di non ritenere applicabile alla fattispecie la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen., per la particolare tenuità dell'offesa, almeno con riferimento al delitto di lesioni di cui al capo C.

2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale aderito supinamente nella ricostruzione del fatto al contenuto dichiarativo della prova a carico, senza esercitare alcun vaglio critico sulla fonte, interessata anche patrimonialmente all'esito del giudizio e animata da livore verso il coniuge.

La difesa ripropone quindi tutte le argomentazioni che la Corte di merito avrebbe indebitamente pretermesso, chiedendone la rinnovata valutazione.

2.3. Così è per la ritenuta qualificazione del fatto estorsivo in termini di esercizio arbitrario delle proprie presunte ragioni (art. 393 cod. pen.), giacché il coniuge era tenuto almeno all'obbligazione alimentare, donde il diritto alla pretesa economica, il difetto di dolo o, quanto meno, l'errore scusabile dell'agente.

2.4. Così ancora per la ritenuta esimente putativa nell'esercizio del diritto.

2.5. Ancora deduce violazione della legge penale, sostanziale e processuale, oltre il vizio di motivazione, per non avere la Corte ritenuto applicabile la clausola di esclusione della punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., trattandosi di fattispecie tentata, esclusa dal novero dei reati (consumati) cui la clausola non si applica (richiama in proposito giurisprudenza di questa sezione).

2.6. I medesimi vizi sono da ultimo denunziati quanto alla immotivata dimensione sanzionatoria, eccessivamente rigorosa se posta a confronto con la tenuità del fatto e la incensuratezza dell'imputato.

Le medesime considerazioni reggono la criticata scelta di non ritenere applicabile alla fattispecie la clausola di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

1.1. A fronte della duplice pronuncia conforme, in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunziate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

1.2. D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia conforme di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive in tema di accertamento della penale responsabilità siano volte a sollecitare una diversa, quanto inammissibile, valutazione delle emergenze processuali (in particolare, sulla valutazione di attendibilità di quanto narrato dalla parte civile costituita, legata all'imputato da un lunghissimo quanto burrascoso rapporto di coniugio poi definito da una separazione legale che era già nei fatti da molti anni, tanto che i coniugi abitavano due porzioni diverse e separare del medesimo immobile; così pure lsul difetto di ingiustizia del profitto agognato e corrispondente danno illecito nella condotta dell'agente e nel difetto di dolo, per avere l'agente agito nella convinzione di un ingiusto rifiuto del coniuge convivente alla consegna della somma di denaro richiesta con le descritte modalità violente), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.

I motivi svolti sono dunque inammissibili, perché si traducono in una non consentita sollecitazione a rivalutare il materiale probatorio acquisito, per pervenire ad una diversa ricostruzione del conato estorsivo ritenuto in sentenza, ovvero a scrutinare la congrua motivazione in fatto spesa nel giudizio di merito in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione tentata in ambito coniugale, avendo la Corte valorizzato le espressioni di violenza fisica indirizzate al coniuge (riscontrate dai referti e dalle altre convergenti fonti dichiarative assunte nel contraddittorio) e finalizzate a costringere la stessa alla consegna di somme di denaro che ella deteneva in quanto affidataria del fratello disabile l beneficiario di pensione di reversibilità.

Dalla lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado si evincel peraltro, che le somme pretese con violenza alla persona erano del tutto avulse dal reddito coniugale, estranee alla comunione e destinate alla cura del fratello disabile.

Ergo, nessuna pretesa poteva vantare l'imputato su tali somme di denaro, godendo egli peraltro in via esclusiva di un suo personale e congruo trattamento previdenziale, oltre che dei proventi recenti della alienazione di immobili.

E' peraltro noto che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482).

La Corte di merito ha comunque ben evidenziato che la pretesa non iure fu veicolata contra ius con modalità violente (dirette alla persona), il che vale ad integrare il paradigma normativo della estorsione tentata.

Su tali argomenti (illiceità della pretesa, ingiustizia del profitto, consapevolezza della illiceità e dolo di profitto illecito) la Corte, stante la evidente infondatezza dei motivi di gravame, ha dato una risposta generica meramente confermativa di quanto già diffusamente argomentato in primo grado, non essendo tenuta a confutare ogni e ciascuno dei motivi di gravame allorquando questi palesino infondatezza manifesta (nei termini, solo tra le più recenti massinnate, Sez. 2, n. 35949 del 20/8/2019, Rv. 276745: In tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio).

Quanto alla invocata causa di non punibilità di cui all'art. 649, cod. pen., essa, secondo il chiaro tenore di cui al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 649 cod. pen., non si applica nel caso in cui le condotte tentateV"ogni altro delitto contro il patrimonio",/siano commesse con Z...~ violenza alle persone (ex plurimis, Sez. 2, n. 53631, del 17/11/2016, Rv. 268712; Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2019, Rv. 276745).

In punto di fatto, risulta da entrambe le sentenze di merito che la condotta dell'imputato non si limitò alle minacce, essendosi realizzati concreti e ben descritti atti di violenza nei confronti del coniuge che si era rifiutata di accedere alle illecite richieste di denaro.

Orbene, come già detto, non è dubbio che la domanda si sia caratterizzata per essere non iure e contra ius, non essendo riconducibile ad alcuna pretesa lecita.

In ogni caso, il contemperamento tra i diversi beni giuridici (famiglia-affetti-patrimonio) è stato già valutato e risolto dal legislatore che ha dettato la disciplina scolpita nel testo dell'art. 649 cod. pen., secondo la consueta modalità del susseguirsi di regola ed eccezione.

Del pari è a dirsi per il trattamento sanzionatorio, calibrato nel merito in ragione della apprezzata gravità della condotta violenta, efr -‘la invocata causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., avendo il giudizio di merito stimato, con argomentazione logica ed aderente alle risultanze dibattimentali, che la condotta tenuta dall'imputato non fosse affatto caratterizzata da particolare tenuità, ma anzi esprimesse particolare intensità del dolo.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Napoli,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: COSTO Giovanni, n. a Messina il 5/2/1937; avverso la sentenza del 10/7/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Messina con sentenza del 7 novembre 2019 ha condannato l'imputato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione ed euro 2.300,00 di multa, oltre sanzioni accessorie, in relazione ai delitti di cui ai capi A e C della imputazione, qualificando il primo fatto come estorsione aggravata nella forma tentata (episodio unico del 20 novembre 2018); seguiva la condanna al risarcimento del danno civile, oltre la rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. L'imputato restava assolto dai reati di cui ai capi B e D, oltre che da tutti gli altri episodi indicati al capo A diversi da quello del 20 novembre 2018. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 192 e 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione per omissione o mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.). La Corte territoriale non ha adempiuto l'obbligo di puntuale argomentazione della decisione di rigetto dei motivi spesi con l'atto di gravame proposto nel merito. In particolare, non ha motivato circa il difetto di tipicità del fatto contestato, avendo l'imputato la piena facoltà di chiedere al coniuge l'adempimento di prestazioni alimentari dovute in ragione del principio di solidarietà familiare di cui all'art. 143 cod. civ.; la Corte neppure ha tenuto conto dell'errore in cui poteva esser caduto l'agente circa la ricorrenza della pretesa facoltà di chiedere per le vie brevi quanto gli era dovuto; né la Corte ha motivato circa l'eccepito difetto di dolo nell'agente, che non voleva conseguire certo un ingiusto vantaggio patrimoniale ma solo rivendicare quanto spettantegli. Pari deserto motivazionale accompagna la decisione di non ritenere applicabile alla fattispecie la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen., per la particolare tenuità dell'offesa, almeno con riferimento al delitto di lesioni di cui al capo C. 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale aderito supinamente nella ricostruzione del fatto al contenuto dichiarativo della prova a carico, senza esercitare alcun vaglio critico sulla fonte, interessata anche patrimonialmente all'esito del giudizio e animata da livore verso il coniuge. La difesa ripropone quindi tutte le argomentazioni che la Corte di merito avrebbe indebitamente pretermesso, chiedendone la rinnovata valutazione. 2.3. Così è per la ritenuta qualificazione del fatto estorsivo in termini di esercizio arbitrario delle proprie presunte ragioni (art. 393 cod. pen.), giacché il coniuge era tenuto almeno all'obbligazione alimentare, donde il diritto alla pretesa economica, il difetto di dolo o, quanto meno, l'errore scusabile dell'agente. 2.4. Così ancora per la ritenuta esimente putativa nell'esercizio del diritto. 2.5. Ancora deduce violazione della legge penale, sostanziale e processuale, oltre il vizio di motivazione, per non avere la Corte ritenuto applicabile la clausola di esclusione della punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., trattandosi di fattispecie tentata, esclusa dal novero dei reati (consumati) cui la clausola non si applica (richiama in proposito giurisprudenza di questa sezione). 2.6. I medesimi vizi sono da ultimo denunziati quanto alla immotivata dimensione sanzionatoria, eccessivamente rigorosa se posta a confronto con la tenuità del fatto e la incensuratezza dell'imputato. Le medesime considerazioni reggono la criticata scelta di non ritenere applicabile alla fattispecie la clausola di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 1.1. A fronte della duplice pronuncia conforme, in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunziate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 1.2. D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia conforme di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive in tema di accertamento della penale responsabilità siano volte a sollecitare una diversa, quanto inammissibile, valutazione delle emergenze processuali (in particolare, sulla valutazione di attendibilità di quanto narrato dalla parte civile costituita, legata all'imputato da un lunghissimo quanto burrascoso rapporto di coniugio poi definito da una separazione legale che era già nei fatti da molti anni, tanto che i coniugi abitavano due porzioni diverse e separare del medesimo immobile; così pure lsul difetto di ingiustizia del profitto agognato e corrispondente danno illecito nella condotta dell'agente e nel difetto di dolo, per avere l'agente agito nella convinzione di un ingiusto rifiuto del coniuge convivente alla consegna della somma di denaro richiesta con le descritte modalità violente), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. I motivi svolti sono dunque inammissibili, perché si traducono in una non consentita sollecitazione a rivalutare il materiale probatorio acquisito, per pervenire ad una diversa ricostruzione del conato estorsivo ritenuto in sentenza, ovvero a scrutinare la congrua motivazione in fatto spesa nel giudizio di merito in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione tentata in ambito coniugale, avendo la Corte valorizzato le espressioni di violenza fisica indirizzate al coniuge (riscontrate dai referti e dalle altre convergenti fonti dichiarative assunte nel contraddittorio) e finalizzate a costringere la stessa alla consegna di somme di denaro che ella deteneva in quanto affidataria del fratello disabile l beneficiario di pensione di reversibilità. Dalla lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado si evincel peraltro, che le somme pretese con violenza alla persona erano del tutto avulse dal reddito coniugale, estranee alla comunione e destinate alla cura del fratello disabile. Ergo, nessuna pretesa poteva vantare l'imputato su tali somme di denaro, godendo egli peraltro in via esclusiva di un suo personale e congruo trattamento previdenziale, oltre che dei proventi recenti della alienazione di immobili. E' peraltro noto che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482). La Corte di merito ha comunque ben evidenziato che la pretesa non iure fu veicolata contra ius con modalità violente (dirette alla persona), il che vale ad integrare il paradigma normativo della estorsione tentata. Su tali argomenti (illiceità della pretesa, ingiustizia del profitto, consapevolezza della illiceità e dolo di profitto illecito) la Corte, stante la evidente infondatezza dei motivi di gravame, ha dato una risposta generica meramente confermativa di quanto già diffusamente argomentato in primo grado, non essendo tenuta a confutare ogni e ciascuno dei motivi di gravame allorquando questi palesino infondatezza manifesta (nei termini, solo tra le più recenti massinnate, Sez. 2, n. 35949 del 20/8/2019, Rv. 276745: In tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio). Quanto alla invocata causa di non punibilità di cui all'art. 649, cod. pen., essa, secondo il chiaro tenore di cui al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 649 cod. pen., non si applica nel caso in cui le condotte tentateV"ogni altro delitto contro il patrimonio",/siano commesse con Z...~ violenza alle persone (ex plurimis, Sez. 2, n. 53631, del 17/11/2016, Rv. 268712; Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2019, Rv. 276745). In punto di fatto, risulta da entrambe le sentenze di merito che la condotta dell'imputato non si limitò alle minacce, essendosi realizzati concreti e ben descritti atti di violenza nei confronti del coniuge che si era rifiutata di accedere alle illecite richieste di denaro. Orbene, come già detto, non è dubbio che la domanda si sia caratterizzata per essere non iure e contra ius, non essendo riconducibile ad alcuna pretesa lecita. In ogni caso, il contemperamento tra i diversi beni giuridici (famiglia-affetti-patrimonio) è stato già valutato e risolto dal legislatore che ha dettato la disciplina scolpita nel testo dell'art. 649 cod. pen., secondo la consueta modalità del susseguirsi di regola ed eccezione. Del pari è a dirsi per il trattamento sanzionatorio, calibrato nel merito in ragione della apprezzata gravità della condotta violenta, efr -‘la invocata causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., avendo il giudizio di merito stimato, con argomentazione logica ed aderente alle risultanze dibattimentali, che la condotta tenuta dall'imputato non fosse affatto caratterizzata da particolare tenuità, ma anzi esprimesse particolare intensità del dolo. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Napoli,
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