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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 35747/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30NICA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 5170/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di una autovettura risultata rubata deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione ali' omesso esame delle censure formulate dall' imputato in ordine alla disponibilità del bene, lamentando, inoltre, che la corte di appello non aveva in alcun modo motivato sulla richiesta di riqualificazione della condotta ex art. 712 c.p.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale.

Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

La corte territoriale valutate congruamente, nell' esercizio dei poteri discrezionali che le competono, le risultanze istruttorie ha, del resto, correttamente riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione del bene pacificamente provento di furto dei quali l' imputato non aveva in alcun modo giustificato la provenienza non fornendo plausibili giustificazioni in ordine alla disponibilità del bene anzi fornendo nell' immediatezza dei fatti allorquando era stato fermato a bordo del mezzo una versione del tutto inverosimile (v. f. 3); in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato dì ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n . (35535 dei 12 luglio - 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914).

E i giudici di appello nel motivare circa la sussistenza del dolo del reato di ricettazione hanno chiaramente, sia pure implicitamente, escluso la configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30NICA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 5170/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di una autovettura risultata rubata deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione ali' omesso esame delle censure formulate dall' imputato in ordine alla disponibilità del bene, lamentando, inoltre, che la corte di appello non aveva in alcun modo motivato sulla richiesta di riqualificazione della condotta ex art. 712 c.p. 2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. 2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). La corte territoriale valutate congruamente, nell' esercizio dei poteri discrezionali che le competono, le risultanze istruttorie ha, del resto, correttamente riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione del bene pacificamente provento di furto dei quali l' imputato non aveva in alcun modo giustificato la provenienza non fornendo plausibili giustificazioni in ordine alla disponibilità del bene anzi fornendo nell' immediatezza dei fatti allorquando era stato fermato a bordo del mezzo una versione del tutto inverosimile (v. f. 3); in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato dì ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n . (35535 dei 12 luglio - 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914). E i giudici di appello nel motivare circa la sussistenza del dolo del reato di ricettazione hanno chiaramente, sia pure implicitamente, escluso la configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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