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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 20985/2023

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uente Consigliere Consigliere R.G.

N. 28964/2016 AC –21/02/2023 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28964/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del Plebiscito n. 107, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 2820/39/2016 , depositata il 10maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2007 R.G.

N.28964/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle E ntrate – Centro operativo Pescara notificava, in data 28 giugno 2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],avviso di accertamento n. 250TJJM00038 , con il quale accertava, per l’anno 2007, un maggiore reddito da fabbricati per€ 11.135,00 , con l’applicazione di maggiori imposte , sulla base della inesatta dichiarazione dei redditi rispetto a un contratto di locazione immobiliare, sottoscritto in data 22 dicembre 2003,e registrato in data 27 febbraio 200 4 presso l’Ufficio del Registro di Frosinone, serie 3, n. 000839.

2. Proposto dal contribuente ricorso avviso tale avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 710/03/2014, depositata il 27 maggio 2014, lo rigettava.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2820/39/2016, pronunciata il 24 marzo 2016e depositata in segreteria il 10 maggio 2016, rigettava l’appello, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a due motivi.

R.G.

N.28964/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, l’omessa considerazione, da parte della C.T.R., della titolarità in comproprietà dell’immobile oggetto di locazione, la cui valutazione avrebbe portato alla riforma della sentenza di primo grado e all’annullamento dell’avviso di accertamento, in quanto fondati sull’attribuzione al contribuente del 100% del maggiore reddito da locazione e non del corrispondente 50%.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle impos te sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

Secondo il contribuente la norma, rubricata «imputazione dei redditi fondiari», troverebbe applicazione non solo rispetto ai redditi c.d. catastali, ma anche rispetto ai redditi di locazione, con la conseguenza che dovrebbero essere anch’essi imputati proporzionalmente in capo a ciascuno dei comproprietari.

Aggiunge il ricorrente che, poiché il bene locato era soggetto al regime della comunione legale tra coniugi, sarebbe ugualmente applicabile l’art. 4 del d.P.R. n. 917/1986, che prescrive l’imputabilità per metà dell’ammontare netto dei redditi dei beni in comunione.

7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

7.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

R.G.

N.28964/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie, laC.T.R. ha preso in esame e valutato il fatto sollevato dal ricorrente, inerente alla comproprietà del bene locato, non ritenendolo, tuttavia, elemento rilevanteper l’accoglimento del motivo di appello .

Quanto appena precisato, infatti,è riscontrabile all’interno del ragionamento logico-giuridico operato dal giudice a quo nelle parti in cui afferma che « il recupero operato deve legittimamente ritenersi legittimo in merito ai redditi di locazione non dichiarati dall’appellante a prescindere dal regime diproprietà dell’immobile» e che « l ’Agenzia delle E ntrate, senza considerare la titolarità del diritto in capo alla quota dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], ha legittimamente operato non tenendo conto della qualificazione del rapporto tra i due comproprietari».

7.2. Il secondo motivo di ricorso èanch’esso infondato.

La questione di diritto qui sollevata investe il problema della imputazione,per intero o pro quota, del reddito da locazione attinente a un immobile in comproprietà tra due coniugi.

Seppure l’imputazione pro quota di suddetto reddito soggiaccia alla disciplina dell’art. 4 , comma 1 , lett. a ), del d.P.R n. 917/1986, essendo suddetto bene sottoposto al regime della comunione dei beni, se, come nel caso di specie, i firmatari del relativo contratto di locazione non siano entrambi i comproprietari, ma solo un o tra questi , ai fini tributari rileva soltanto l’effettivo locatario e percettore del reddito che ne deriva.

L’inciso «indipendentemente dallo loro percezione», previsto dall’art. 26, comma 2, del d .P.R. n. 917/1986, infatti, non solo si applica limitatamente ai redditi fondiari, derivanti da risultanze catastali – e, quindi, non trova rispondenza nel caso di specie - ma, rispetto a questi, R.G.

N.28964/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] vale a specificare che la loro determinazione si effettua in via presuntiva, a prescindere dalla loro effettiva percezione (ex multis, Cass. 9 maggio 2019, n. 12332; Cass. 8 novembre 2017, n. 26447 ).

Ai fini dell’individuazione dei soggetti rispetto ai qua li operar e l’imputazione tributaria, risulta , pertanto,applicabile la generale regola dell’art. 1 del d .P.R. n. 917/1986, secondo la quale è il possesso di redditi in denaro o in natura, rientranti nelle categorie dell’art. 6 della medesima normativa, a costituire il presupposto d’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per tali ragion i , l a C.T.R. ha correttamente confermato l’imputazione per intero del reddito da locazione al contribuente, essendo colui che, dal godimento del bene , percepisce i relativi frutti di utilizzo .

In una precedente e similare ipotesi, infatti, questa Corteaveva avuto già modo di chiarire che «i n merito all'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla contribuente che abbia omesso di dichiarare un reddito da locazione di immobile diverso da abitazione, di cui la stessa risulti comproprietaria in comunione col marito e dalla medesima concesso in locazione, trova applicazione la regola della necessità dell'autonoma imputazione del reddito di locazione, rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione, non essendoci alcuno ostacolo ad attribuire il reddito derivante dalla concessione in locazione non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo ad alcuni soltanto dei comproprietari che risultino essere gli effettivi locatari e percettori dei redditi da locazione»(Cass. 17 febbraio 2016, n. 3085; si v. anche Cass. 11 febbraio 2016, n. 2772).

R.G.

N.28964/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

8. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte delricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza del presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Consigliere Consigliere R.G. N. 28964/2016 AC –21/02/2023 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28964/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del Plebiscito n. 107, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 2820/39/2016 , depositata il 10maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2007 R.G. N.28964/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle E ntrate – Centro operativo Pescara notificava, in data 28 giugno 2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],avviso di accertamento n. 250TJJM00038 , con il quale accertava, per l’anno 2007, un maggiore reddito da fabbricati per€ 11.135,00 , con l’applicazione di maggiori imposte , sulla base della inesatta dichiarazione dei redditi rispetto a un contratto di locazione immobiliare, sottoscritto in data 22 dicembre 2003,e registrato in data 27 febbraio 200 4 presso l’Ufficio del Registro di Frosinone, serie 3, n. 000839. 2. Proposto dal contribuente ricorso avviso tale avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 710/03/2014, depositata il 27 maggio 2014, lo rigettava. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2820/39/2016, pronunciata il 24 marzo 2016e depositata in segreteria il 10 maggio 2016, rigettava l’appello, con condanna al pagamento delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a due motivi. R.G. N.28964/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’omessa considerazione, da parte della C.T.R., della titolarità in comproprietà dell’immobile oggetto di locazione, la cui valutazione avrebbe portato alla riforma della sentenza di primo grado e all’annullamento dell’avviso di accertamento, in quanto fondati sull’attribuzione al contribuente del 100% del maggiore reddito da locazione e non del corrispondente 50%. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle impos te sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Secondo il contribuente la norma, rubricata «imputazione dei redditi fondiari», troverebbe applicazione non solo rispetto ai redditi c.d. catastali, ma anche rispetto ai redditi di locazione, con la conseguenza che dovrebbero essere anch’essi imputati proporzionalmente in capo a ciascuno dei comproprietari. Aggiunge il ricorrente che, poiché il bene locato era soggetto al regime della comunione legale tra coniugi, sarebbe ugualmente applicabile l’art. 4 del d.P.R. n. 917/1986, che prescrive l’imputabilità per metà dell’ammontare netto dei redditi dei beni in comunione. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. R.G. N.28964/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie, laC.T.R. ha preso in esame e valutato il fatto sollevato dal ricorrente, inerente alla comproprietà del bene locato, non ritenendolo, tuttavia, elemento rilevanteper l’accoglimento del motivo di appello . Quanto appena precisato, infatti,è riscontrabile all’interno del ragionamento logico-giuridico operato dal giudice a quo nelle parti in cui afferma che « il recupero operato deve legittimamente ritenersi legittimo in merito ai redditi di locazione non dichiarati dall’appellante a prescindere dal regime diproprietà dell’immobile» e che « l ’Agenzia delle E ntrate, senza considerare la titolarità del diritto in capo alla quota dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], ha legittimamente operato non tenendo conto della qualificazione del rapporto tra i due comproprietari». 7.2. Il secondo motivo di ricorso èanch’esso infondato. La questione di diritto qui sollevata investe il problema della imputazione,per intero o pro quota, del reddito da locazione attinente a un immobile in comproprietà tra due coniugi. Seppure l’imputazione pro quota di suddetto reddito soggiaccia alla disciplina dell’art. 4 , comma 1 , lett. a ), del d.P.R n. 917/1986, essendo suddetto bene sottoposto al regime della comunione dei beni, se, come nel caso di specie, i firmatari del relativo contratto di locazione non siano entrambi i comproprietari, ma solo un o tra questi , ai fini tributari rileva soltanto l’effettivo locatario e percettore del reddito che ne deriva. L’inciso «indipendentemente dallo loro percezione», previsto dall’art. 26, comma 2, del d .P.R. n. 917/1986, infatti, non solo si applica limitatamente ai redditi fondiari, derivanti da risultanze catastali – e, quindi, non trova rispondenza nel caso di specie - ma, rispetto a questi, R.G. N.28964/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] vale a specificare che la loro determinazione si effettua in via presuntiva, a prescindere dalla loro effettiva percezione (ex multis, Cass. 9 maggio 2019, n. 12332; Cass. 8 novembre 2017, n. 26447 ). Ai fini dell’individuazione dei soggetti rispetto ai qua li operar e l’imputazione tributaria, risulta , pertanto,applicabile la generale regola dell’art. 1 del d .P.R. n. 917/1986, secondo la quale è il possesso di redditi in denaro o in natura, rientranti nelle categorie dell’art. 6 della medesima normativa, a costituire il presupposto d’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per tali ragion i , l a C.T.R. ha correttamente confermato l’imputazione per intero del reddito da locazione al contribuente, essendo colui che, dal godimento del bene , percepisce i relativi frutti di utilizzo . In una precedente e similare ipotesi, infatti, questa Corteaveva avuto già modo di chiarire che «i n merito all'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla contribuente che abbia omesso di dichiarare un reddito da locazione di immobile diverso da abitazione, di cui la stessa risulti comproprietaria in comunione col marito e dalla medesima concesso in locazione, trova applicazione la regola della necessità dell'autonoma imputazione del reddito di locazione, rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione, non essendoci alcuno ostacolo ad attribuire il reddito derivante dalla concessione in locazione non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo ad alcuni soltanto dei comproprietari che risultino essere gli effettivi locatari e percettori dei redditi da locazione»(Cass. 17 febbraio 2016, n. 3085; si v. anche Cass. 11 febbraio 2016, n. 2772). R.G. N.28964/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte delricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza del presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la pr
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