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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 25299/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli in composizionemonocratica del 21/05/2025, di condanna alla pena di euro quattrocento diammenda, per il reato di cui all’art. 4 comma terzo legge 18 aprile 1975 n. 110,ha proposto appello – poi riqualificato in ricorso in cassazione, ai sensi dell’art.568, comma 2, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti a questa Corte –l’imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a normadell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensorenon abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando cheesso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell’appello; ilprincipio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all’art. 568, comma5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare allenorme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi diimpugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv.228119).3.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, in mancanza di elementi atti a escluderne la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniariache pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli in composizionemonocratica del 21/05/2025, di condanna alla pena di euro quattrocento diammenda, per il reato di cui all’art. 4 comma terzo legge 18 aprile 1975 n. 110,ha proposto appello – poi riqualificato in ricorso in cassazione, ai sensi dell’art.568, comma 2, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti a questa Corte –l’imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a normadell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensorenon abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando cheesso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell’appello; ilprincipio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all’art. 568, comma5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare allenorme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi diimpugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv.228119).3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, in mancanza di elementi atti a escluderne la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniariache pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25299/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris