CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05390/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (fatto commesso in Roma il 21 febbraio 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis dl. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere: - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello formulata dalla Corte d'Appello e dall'atto di appello proposto dal ricorrente in data 28 settembre 2023 non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo - essendosi limitato ad invocare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; che, comunque, il motivo è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2