CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 15) ORDINANZA sul ricorso 32139-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2357/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 32139 sez. MT ud. 06-07-2022 -2- 'e< [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe depositata il 24 aprile 2020 n. 2357/6/2020, la quale ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], presentato il 26 marzo 2019, per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza depositata dal medesimo giudicante il 17 novembre 2016 n. 3992/06/2016, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione finanziaria aveva dedotto di aver ottemperato alla predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123. 2. il contribuente è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]: 1.con unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce violazione dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, e dall'art. 29 del d.l. 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l'amministrazione finanziaria non avesse ottemperato al giudicato tributario con il pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, sul presupposto che, semplicemente, tale norma non fosse applicabile ("...non può ritenersi che l'Agenzia delle Entrate abbia ottemperato alla suindicata sentenza della CTR resa nei confronti del ricorrente per effetto del pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, effettuato ai sensi dell'art. 16 octies d.I.. 91/17 convertito dalla 1.123/201. Così sentenza impugnata pagina 1"); 2. il motivo è, nei limiti che seguono, fondato. 2.1. L'art 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, introdotto della legge di conversione n. 123 del 2017, prevede, per la parte qui di interesse, che "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati , applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme 3 dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi". 2.2. Secondo il giudice dell'ottemperanza l'art.16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, non sarebbe applicabile. 2.2 L'affermazione è contraria al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la norma sopravvenuta di cui all'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma non incide sul titolo della ripetizione, operando invece nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra molte, Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017; Cass., 227/2018; Cass., 6213/2018; Cass.1640/2021). 2.3. La Corte ha precisato che qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso in fase esecutiva e o di ottemperanza sarà sottoposto alle modalità regolamentate dall'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 (Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7368) e successivamente modificato dall'art. 29 del d.l. 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8. A tale fase attuativa attengono le eventuali questioni concernenti í limiti delle risorse stanziate ed í conseguenzíali provvedimenti liquidatori (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2019, n. 2846; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2019, n. 5300; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2021, n. 1640; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, n. 2192; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8393). 2.4. Sulla base dell'art.1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, il provvedimento adottato dal Direttore 4 dell'Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2017, prot. n. • 195405, ha stabilito le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa, disponendo che i rimborsi delle istanze presentate entro 11 marzo 2010 e liquidate secondo l'ordine cronologico di presentazione subiscano la riduzione del 50% sulle somme dovute. I suddetti limiti di spesa sono stati variati dall'art. 29 del d.l. 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8. 2.4 Ne consegue che, anche ove il giudice della cognizione abbia riconosciuto la spettanza al contribuente del diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, e dalle successive variazioni, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso dì superamento, applicando la riduzione del 50% o, addirittura, escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata dal giudice dell'ottemperanza. 2.5. Occorre infatti richiamare l'orientamento di questa Corte, recente ma ormai consolidato (Cass., sez. trib., 19 maggio 2022, n.16289, idem, 19 maggio 2022, n.16290, 23 maggio 2022, n.16644, 23 maggio 2022, n.16646, 23 maggio 2022, n.16655, 23 maggio 2022, n.16658, 23 maggio 2022, n.16659, 24 maggio 2022, n.16829, 24 maggio 2022, n.16830, 1° giugno 2022, n.17912, 1° giugno 2022, n.17920, 1° gìugno 2022, n.17929, 7 giugno 2022, n.18351, 7 giugno 2022, n.18358, 9 giugno 2022, n.18683), secondo cui il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art.1, co.665, della L. n.190 del 2014 -come modificato dall'art.16-octies del D.L n.91 del 2017 e dall'art.29 del d.l. n.162 del 2019- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa dì contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso; 3. in conclusione, il giudice dell'ottemperanza si è pronunciato in difformità • rispetto ai principio sopra enunciati; 4. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, per gli accertamenti e gli adempimenti di cui al superiore punto 2.5., oltre che per la liquidazione delle spese del processo; P.Q. M. la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione T