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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 gennaio 2023

Cassazione n. 37122/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 gennaio 2023, il Tribunale del Riesame di Catania confermava il decreto del 2 novembre 2022, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore europeo delegato ("EPPO"), aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 2.222.899 a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., disponendo, in caso di incapienza dei beni della società e di impossibilità del sequestro in via diretta, l'esecuzione della misura per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui all'art. 40 del d.

Igs. n. 504 del 1995.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 321 cod. proc. pen. e 44 comma 1 bis del d.

Igs. n. 504 del 1995 e la carenza e illogicità della motivazione rispetto al fumus commisi delicti e al periculum in mora, osservando che il Tribunale si è limitato a utilizzare mere clausole di stile, senza fornire adeguata risposta alle documentate censure difensive, con le quali era stato rimarcato come non vi fosse prova di alcun contributo di [OSCURATO:PERSONA] ai traffici illeciti, essendo egli titolare di un deposito commerciale per cui, all'acquisto delle partite di carburante, egli corrispondeva l'intera somma comprensiva delle imposte, non avendo l'indagato alcun onere di indagine circa la reale esistenza della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." //i con cui egli intratteneva rapporti commerciali, tanto più ove si consideri la regolarità delle scritture contabili tenute dalla ditta dell'indagato, essendo emerso che ogni operazione di acquisto e vendita era accompagnata da regolare fattura, oltre che da valido documento di accompagnamento.

Oltre ad essere carente e assertiva rispetto al giudizio sull'astratta configurabilità del reato, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente anche rispetto al periculum in mora, non essendo stati chiariti il collegamento e la pertinenza tra il reato per cui si procede e la res oggetto di cautela reale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando dalle doglianze in punto di fumus commisi delicti, occorre richiamare in via preliminare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett.

E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando una valutazione critica delle risultanze investigative.

Sono stati in tal senso richiamati gli esiti dell'attività di indagine compiuta nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", società amministrata da [OSCURATO:PERSONA], che„ sebbene priva di licenza per l'esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici, nel 2020 aveva emesso 15 fatture di vendita alla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], relative alla fornitura di 1.050 litri di gasolio uso autotrazione e contestualmente aveva acquistato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] gasolio uso agricolo per complessivi 7.904.900 litri, mentre nel 2021 aveva emesso 6 fatture di vendita alla ditta [OSCURATO:PERSONA], relative alla fornitura di 375.000 litri di gasolio uso autotrazione e contestualmente aveva acquistato dalla predetta ditta individuale gasolio uso agricolo per complessivi 1.803.900 litri.

Le indagini hanno consentito di accertare la falsità dei documenti emessi dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", relativi alla vendita di gasolio per uso agricolo, posto che gli accertamenti compiuti hanno rivelato l'inesistenza del luogo indicato sia per l'anno 2020 che per il 2021 per 14 forniture, ovvero il sito in [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, mentre i DAS indicati nelle fatture di vendita dalla ditta individuale non sono stati rinvenuti nel corso dell'attività di perquisizione, per cui sono state ritenute false, quantomeno dal punto di vista soggettivo, le vendite di gasolio per autotrazione da parte della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA], tanto più che la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nello stesso periodo, non risultava aver acquistato tale tipologia di carburante, fermo restando che quest'ultima società non aveva un deposito né una licenza per la commercializzazione di prodotti energetici.

Di qui la conclusione dei giudici cautelari, secondo cui la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." veniva utilizzata dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] quale schermo per far apparire la vendita fittizia a tale società di gasolio per uso agricolo al fine o di riutilizzare lo stesso gasolio o di rivenderlo a terzi, ostacolando in modo la tracciabilità del prodotto energetico e il conseguente adempimento degli obblighi tributari connessi alla circolazione di detto prodotto, ovvero per reimpiegarlo come gasolio per autotrazione, risparmiando in tal modo sulle accise pagate.Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, il Tribunale del Riesame ha poi escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ignaro dell'inesistenza della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", atteso che il ricorrente, pur non avendo un obbligo di vigilanza del vettore, tuttavia non poteva essere all'oscuro del fatto che il deposito dove doveva essere consegnato il gasolio non esisteva, con conseguente impossibilità per il vettore di effettuare la consegna, essendo d'altra parte poco credibile che il vettore abbia arbitrariamente consegnato in tutte le occasioni il gasolio a soggetti diversi da quelli indicati nel documento di trasporto, dovendosi ritenere che, in tal caso, il reale destinatario, non ricevendo la merce, non avrebbe pagato il venditore.

Dunque, accertata la commercializzazione in frode alla legge effettuata da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA] in concorso con "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei periodi di imposta contestati, l'ammontare dell'accisa evasa è stato determinato, nell'anno 2020, in euro 1.722.916,00 e, per l'anno 2021, in euro 499.983,00.

In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente sviluppate, soprattutto a livello probatorio, nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta preceduto da un'adeguata disamina del compendio investigativo disponibilt e sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma al contrario razionale e coerente, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che si muovono nel perimetro non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo non deducibile nel giudizio di legittimità riguardante le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

2. Anche le censure in tema di periculum in mora sono manifestamente infondate, dovendosi considerare che si procede per un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per cui l'onere motivazionale a carico dei giudici cautelari può essere assolto anche nel caso in cui il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Orbene, nel caso di specie tale onere argomentativo risulta adeguatamente adempiuto, avendo il Tribunale del Riesame ritenuto sussistente in proposito "il concreto ed elevato rischio che, nelle more del giudizio penale, possa essere completamente azzerato il patrimonio sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., trattandosi verosimilmente di una società di comodo appositamente creata e utilizzata per commerciare fraudolentemente prodotti energetici, e quello personale degli stessi indagati, dimostratisi particolarmente inclini all'ideazione e attuazione di complesse operazioni sistematicamente orientate alla realizzazione di finalità elusive degli obblighi di legge" (pag. 5 dell'ordinanza impugnata).Anche in tal caso si è in presenza di argomentazioni pertinenti e non illogiche, con le quali invero il ricorso non si confronta, per cui, anche rispetto al periculum in mora, l'ordinanza impugnata resiste alle censure difensive.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Felduto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 gennaio 2023, il Tribunale del Riesame di Catania confermava il decreto del 2 novembre 2022, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore europeo delegato ("EPPO"), aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 2.222.899 a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., disponendo, in caso di incapienza dei beni della società e di impossibilità del sequestro in via diretta, l'esecuzione della misura per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui all'art. 40 del d. Igs. n. 504 del 1995. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 321 cod. proc. pen. e 44 comma 1 bis del d. Igs. n. 504 del 1995 e la carenza e illogicità della motivazione rispetto al fumus commisi delicti e al periculum in mora, osservando che il Tribunale si è limitato a utilizzare mere clausole di stile, senza fornire adeguata risposta alle documentate censure difensive, con le quali era stato rimarcato come non vi fosse prova di alcun contributo di [OSCURATO:PERSONA] ai traffici illeciti, essendo egli titolare di un deposito commerciale per cui, all'acquisto delle partite di carburante, egli corrispondeva l'intera somma comprensiva delle imposte, non avendo l'indagato alcun onere di indagine circa la reale esistenza della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." //i con cui egli intratteneva rapporti commerciali, tanto più ove si consideri la regolarità delle scritture contabili tenute dalla ditta dell'indagato, essendo emerso che ogni operazione di acquisto e vendita era accompagnata da regolare fattura, oltre che da valido documento di accompagnamento. Oltre ad essere carente e assertiva rispetto al giudizio sull'astratta configurabilità del reato, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente anche rispetto al periculum in mora, non essendo stati chiariti il collegamento e la pertinenza tra il reato per cui si procede e la res oggetto di cautela reale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dalle doglianze in punto di fumus commisi delicti, occorre richiamare in via preliminare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando una valutazione critica delle risultanze investigative. Sono stati in tal senso richiamati gli esiti dell'attività di indagine compiuta nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", società amministrata da [OSCURATO:PERSONA], che„ sebbene priva di licenza per l'esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici, nel 2020 aveva emesso 15 fatture di vendita alla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], relative alla fornitura di 1.050 litri di gasolio uso autotrazione e contestualmente aveva acquistato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] gasolio uso agricolo per complessivi 7.904.900 litri, mentre nel 2021 aveva emesso 6 fatture di vendita alla ditta [OSCURATO:PERSONA], relative alla fornitura di 375.000 litri di gasolio uso autotrazione e contestualmente aveva acquistato dalla predetta ditta individuale gasolio uso agricolo per complessivi 1.803.900 litri. Le indagini hanno consentito di accertare la falsità dei documenti emessi dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", relativi alla vendita di gasolio per uso agricolo, posto che gli accertamenti compiuti hanno rivelato l'inesistenza del luogo indicato sia per l'anno 2020 che per il 2021 per 14 forniture, ovvero il sito in [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, mentre i DAS indicati nelle fatture di vendita dalla ditta individuale non sono stati rinvenuti nel corso dell'attività di perquisizione, per cui sono state ritenute false, quantomeno dal punto di vista soggettivo, le vendite di gasolio per autotrazione da parte della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA], tanto più che la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nello stesso periodo, non risultava aver acquistato tale tipologia di carburante, fermo restando che quest'ultima società non aveva un deposito né una licenza per la commercializzazione di prodotti energetici. Di qui la conclusione dei giudici cautelari, secondo cui la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." veniva utilizzata dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] quale schermo per far apparire la vendita fittizia a tale società di gasolio per uso agricolo al fine o di riutilizzare lo stesso gasolio o di rivenderlo a terzi, ostacolando in modo la tracciabilità del prodotto energetico e il conseguente adempimento degli obblighi tributari connessi alla circolazione di detto prodotto, ovvero per reimpiegarlo come gasolio per autotrazione, risparmiando in tal modo sulle accise pagate.Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, il Tribunale del Riesame ha poi escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ignaro dell'inesistenza della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", atteso che il ricorrente, pur non avendo un obbligo di vigilanza del vettore, tuttavia non poteva essere all'oscuro del fatto che il deposito dove doveva essere consegnato il gasolio non esisteva, con conseguente impossibilità per il vettore di effettuare la consegna, essendo d'altra parte poco credibile che il vettore abbia arbitrariamente consegnato in tutte le occasioni il gasolio a soggetti diversi da quelli indicati nel documento di trasporto, dovendosi ritenere che, in tal caso, il reale destinatario, non ricevendo la merce, non avrebbe pagato il venditore. Dunque, accertata la commercializzazione in frode alla legge effettuata da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA] in concorso con "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei periodi di imposta contestati, l'ammontare dell'accisa evasa è stato determinato, nell'anno 2020, in euro 1.722.916,00 e, per l'anno 2021, in euro 499.983,00. In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente sviluppate, soprattutto a livello probatorio, nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta preceduto da un'adeguata disamina del compendio investigativo disponibilt e sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma al contrario razionale e coerente, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che si muovono nel perimetro non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo non deducibile nel giudizio di legittimità riguardante le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 2. Anche le censure in tema di periculum in mora sono manifestamente infondate, dovendosi considerare che si procede per un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per cui l'onere motivazionale a carico dei giudici cautelari può essere assolto anche nel caso in cui il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, nel caso di specie tale onere argomentativo risulta adeguatamente adempiuto, avendo il Tribunale del Riesame ritenuto sussistente in proposito "il concreto ed elevato rischio che, nelle more del giudizio penale, possa essere completamente azzerato il patrimonio sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., trattandosi verosimilmente di una società di comodo appositamente creata e utilizzata per commerciare fraudolentemente prodotti energetici, e quello personale degli stessi indagati, dimostratisi particolarmente inclini all'ideazione e attuazione di complesse operazioni sistematicamente orientate alla realizzazione di finalità elusive degli obblighi di legge" (pag. 5 dell'ordinanza impugnata).Anche in tal caso si è in presenza di argomentazioni pertinenti e non illogiche, con le quali invero il ricorso non si confronta, per cui, anche rispetto al periculum in mora, l'ordinanza impugnata resiste alle censure difensive. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Felduto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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