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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07352/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa.

Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso risulta inammissibile, non essendo stata la violazione di legge legittimità previamente dedotta con l'atto di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); mentre quello relativo alla diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. maschera in realtà una questione di merito, debitamente considerata e congruamente risolta dalla Corte territoriale (pag. 3-4 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]. nte [OSCURATO:PERSONA] an o z D Fu 6-777r Cer-1 5 EflÌA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa. Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso risulta inammissibile, non essendo stata la violazione di legge legittimità previamente dedotta con l'atto di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); mentre quello relativo alla diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. maschera in realtà una questione di merito, debitamente considerata e congruamente risolta dalla Corte territoriale (pag. 3-4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]. nte [OSCURATO:PERSONA] an o z D Fu 6-777r Cer-1 5 EflÌA
Sentenza Cassazione n. 07352/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris