CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: K412
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori del settore Telecomunicazioni
Titolo accordo: Verbale di modifica contrattuale CCNL Telecomunicazioni
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AZIENDE DI SERVIZI
Sottosettori: telecomunicazioni
Parti datoriali: ITALPMI; ASSOESERCENTI; AIFOS; UNCI; CONFIMPRESEITALIA; UCI; VALITALIA PMI
Parti sindacali: FESICA
Decorrenza: —
Scadenza: 2027-02-26
Stipula: 2026-06-15
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245787
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245787
--- Testo contratto ---
VERBALE Dl MODIFICA CONTRATTUALE – CCNL TELECOMUNICAZIONI
Il giorno 15/06/2026 in Roma si è svolto l'incontro
FRA
VALITALIA PMI - rappresentata dal Presidente Roberto Plini e da Marco Auricchio e Miriana Plini
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro rappresentata dal Presidente Paolo
Carminati
ASSOESERCENTI - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Salvatore
Politino
CONFIMPRESEITALIA - Confederazione Sindacale Datoriale rappresentata dal Presidente Nazionale Cav. Guido
D’ Amico, Vicepresidente Vicario Giovanni Felice, Segretario Generale Simona Gallo, Vicesegretari Antonio Ianniello e
Giuseppe Pellerito
ITALPMI - Federazione delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Sandro Vestita e dal Direttore
Generale Italia Speranza
UCI - Unione Coltivatori Italiani rappresentata dal Presidente Mario Serpillo e da Giovanni Malinconico
UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane rappresentata dal Presidente Nazionale Ing. Andrea Amico
E
FESICA - Federazione Sindacati lndustria , Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno
Mariani, Vicesegretario Generale Alfredo Mancini, dai componenti della Segreteria Generale Andrea De Stasio,
Pasquale lnverno, Flaminia Mariani, Vincenzo Minissale, Giuseppe Mancini e Francesco Di Matteo
PREMESSO CHE
in data 23/02/2024 è stato stipulato tra Valitalia PMI e FESICA il Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro
Telecomunicazioni con Codice K412, in data odierna Valitalia PMI e FESICA hanno concordato di estendere la firm a,
non per mera adesione, alle altre Associazioni dei datori di lavoro presenti all’incontro ed
HANNO CONCORDATO LE SEGUENTI MODIFICHE
1) L’Art. 122 è così sostituito:
Art. 122 - Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle
Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno al reddito e
politiche del lavoro, sia attive che passive, interpretazione delle norme contrattuali e quanto demandato dalla
normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
L’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con
apposito Statuto e Regolamento.
L’Ente può aderire ad ulteriori organismi atti al coordinamento delle attività di Politiche del Lavoro.
L’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni,
elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla
realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle
competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di
formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni
legislative e programmi nazionali e comunitari, anch e in collaborazione con le Regioni e con altri Enti
competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello
territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e
provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge
n.936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali e ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi
in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro,
delle rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società
cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di
legge in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della
normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p) può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento
della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento
del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente
CCNL.
L’Ente svolge inoltre, attraverso la Commissioni di Mercato del Lavoro, composta dai rappresentanti delle OO.SS.
stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in
materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché
la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione
collettiva.
Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Ente può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di
problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti
derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
L’Ente può essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di
lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di
riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che
gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che
in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad
Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione.
Gli organi di gestione dell’Ente saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori e
dei datori di lavoro.
La costituzione degli Enti Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale
che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Organismo Paritetico
Le Parti concordano che gli Enti, nella qualità di Organismo Paritetico e/o gli Organismi Paritetici delle Parti
firmatarie il presente CCNL costituiscono lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.lgs. 81/08.
L’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha
competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
L’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
▪ supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
▪ svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di
lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli
organismi paritetici, anche attraverso l’imp iego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle
imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione
e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza
possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
L’Ente istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente per:
▪ Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo
del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.lgs. 81/2008;
▪ Dare comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo
paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
▪ Esercitare le attività previste dagli organismi paritetici di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e svolgere ogni
altra funzione ed affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’Ente.
Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale è lo strumento nel quale confluiscono i dati forniti dai datori di lavoro, associazioni
datoriali, associazioni dei datori di lavoro, lavoratori occupati e non, in materia di occupazione, mercato del lavoro,
formazione e qualificazione professionale, ricollocazione.
A tal fine l’Osservatorio:
a) riceve le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli
dagli Enti Territoriali;
b) riceve, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli
accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i
risultati, di norma a cadenza annuale;
c) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone
l’analisi
e la registrazione.
Enti Bilaterali Territoriali
L’Ente Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in
materia di occupazione, mercato del lavoro, ricollocazione e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti
competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente
partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di
formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei
lavoratori;
d) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del
mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con L’Ente e con la Rete Nazionale dei
Lavori;
e) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle
attività del comparto;
f) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia;
h) l’Ente Territoriale svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a
tempo determinato, part-time e lavoro intermittente;
i) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente Territoriale si avvale di apposite commissioni di
certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite a tale scopo dalla Commissione Nazionale di
Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale;
j) l’Ente Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le
azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle
attività del comparto.
Finanziamento Ente Bilaterale
Il contributo mensile da destinare all’Ente scelto è per 12 mensilità ed è stabilito nella misura indicata nella tabella di
seguito, nella stessa è indicata la quota a carico del datore e la quota parte a carico del lavoratore, tale importo non
è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
Le prestazioni previste dal sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che
pertanto matura, nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, il diritto all’erogazione diretta
delle prestazioni. L’Impresa che ometta il versamento delle quote di finanziamento dell’Ente è tenuta a corrispondere
al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad € 30,00 (trenta/00) lordi; tale importo non è riproporzionabile in
caso di rapporto di lavoro part time.
L’ E.D.R. di cui al comma precedente, non assorbibile, viene corrisposto per 13 mensilità ed incide su tutti gli istituti
retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto.
Le quote vanno versate mediante F24 con il codice di riferimento dell’Ente; le quote riscosse dall’Ente Bilaterale e
quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti
Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL a seguito di apposito
regolamento approvato dall’Ente Bilaterale.
L’Ente potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto precedente qualora non venga posto in condizione
di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti Territoriali in relazione alle quote riscosse
direttamente dagli stessi.
Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente all’occorrenza.
Tabella Enti Bilaterali di riferimento
Si specificano di seguito gli Enti di riferimento per confederazioni datoriali firmatarie del presente C.C.N.L.:
CONFEDERAZIONI DATORIALI ENTI CODICE F24 DATORI LAVORATORI
Ai.F.O.S. O.BI.N.A.F. EBIL 7,00 € 1,50 €
ASSOESERCENTI E.Bi. P.S. EPOP 7,00 € 1,50 €
CONFIMPRESE ITALIA E.B.I.L. EBIL 7,00 € 1,50 €
ITALPMI E.B.I.NA.L.F. EBIL 7,00 € 1,50 €
UNCI F.U.E.B. FUEB 7,00 € 1,50 €
VALITALIA PMI E.N.Bi.LAV. IT24 7,50 € 1,00 €
2)L’Art. 123 è così sostituito:
Art. 123 - Previdenza Complementare
Le Parti hanno individuato OB ITALIA PREVIDENZA per la gestione delle adesioni al Fondo di Previdenza
Complementare nel quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che vorranno aderire. Il contributo
a carico dell’azienda non potrà superare l'1% degli elementi retributivi ai fini del calcolo del TFR con la decorrenza
prevista dalla legge.
3)L’Art. 124 è così sostituito:
Art.124 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Sono iscritti ad OB Italia Salute tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo
pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.
Possono essere iscritti anche i titolari delle imprese che applicano il presente CCNL.
Per il finanziamento ad OB Italia Salute è dovuto un contributo mensile pari a 15 euro per ciascun lavoratore di cui
13 euro a carico dell’azienda e 2 euro a carico del lavoratore, per 12 (dodici) mensilità.
I contributi di cui al comma precedente, unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIL, devono
essere versati in unica soluzione mediante F24 con il codice di riferimento dell’Ente.
Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono considerati parte
integrante del trattamento economico; i contributi di cui al comma) sono sostitutivi di un equivalente aumento
salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della
retribuzione pari ad €40,00 (quaranta/00) lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. L’elemento
distinto della retribuzione di cui al presente comma, non assorbibile, incide su tutti gli istituti retributivi di legge e
contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto; tale importo non è
riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie previste se vi
fosse stato il puntuale versamento da parte dell’impresa dei contributi dovuti, nonché dell’eventuale maggior danno
subito e la responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni.
Per quanto non enunciato nel presente articolo si fa espresso rinvio al regolamento di OB Italia Salute.
Trattamenti Integrativi
Sono definiti “Trattamenti Integrativi” le prestazioni erogate dai Fondi costituiti presso L’Ente in materia di
assistenza sanitaria integrativa e di sostegno al reddito.
4)L’Art. 130 è modificato nelle parti relative a “Assistenza contrattuale” e “Assistenza Sindacale”:
Assistenza contrattuale
I datori di lavoro provvedono alla trattenuta sindacale, a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nei
confronti dei lavoratori che ne effettuano richiesta scritta.
La suddetta quota è trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del
lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo
associativo.
Per la pratica realizzazione e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e
dei datori di lavoro viene stabilito un contributo di assistenza contrattuale obbligatorio per l'applicazione del
presente CCNL:
▪ Per le Associazioni Datoriali, un contributo di ammontare pari all’ 1,5% della paga base conglobata
mensile per ciascun a lavoratore, versato per il tramite dei datori di lavoro mediante UNIEMENS con
codice previsto dalle confederazioni datoriali firmatarie del presente CCNL, come di seguito specificato;
CONFEDERAZIONI DATORIALI CODICE UNIEMENS
AIFOS W434
ASSOESERCENTI W488
CONFIMPRESE ITALIA W330
ITALPMI W434
UNCI W550 - IT10T0503616702CC4870021287
VALITALIA PMI W480
Assistenza Sindacale
Per FESICA, un contributo annuale di ammontare pari a 0,5% della paga base conglobata mensile per 12 mensilità,
per ciascun a lavoratore, e verrà versato per il tramite dei datori di lavoro mediante UNIEMENS con codice “W434”.
5)L’allegato A – TABELLE è integrato come di seguito
Retribuzioni Base
Inquadramento retributivo Paga base
conglobata
dal 01/07/2026
Paga base
conglobata
dal 01/12/2026
Quadri € 2650,00 € 2650,00
Primo livello € 2485,00 € 2485,00
Secondo livello € 2060,00 € 2110,00
Terzo livello € 1990,00 € 2040,00
Quarto livello € 1845,00 € 1890,00
Quinto livello € 1710,00 € 1745,00
Sesto livello € 1565,00 € 1600,00
Settimo livello € 1410,00 € 1430,00
La percentuale delle Retribuzioni di Inserimento e Start-Up, come previsto rispettivamente dagli articoli 32 e 33 , è
applicata sulla paga base conglobata decorrente.
Per VALITALIA
Per AiFOS
Per ASSOESERCENTI
Per Fesica
Per CONFIMPRESE ITALIA
Per ITALPMI
Per UCI
Per UNCI