CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2021
Cassazione n. 30142/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22776-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 381/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/04/2015 R.G.N. 1031/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. 22776/15 - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 2.4.15 la corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17.1.13, che aveva rigettato la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] volta al conseguimento di trattamento pensionistico integrativo sulla base di convenzione aziendale del 5.9.85. In particolare, la corte territoriale ha escluso che la disciplina prevedesse sempre una integrazione (essendo questa invece prevista -ex articolo 2- solo ove la pensione non raggiungesse il trattamento complessivamente garantito) ed ha ritenuto, all'esito di CTU, che non erano state provate le circostanze fattuali alla base del diritto invocato. Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per un motivo, cui resiste con controricorso la banca. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo si deduce violazione degli articoli da uno a sette della convenzione e del regolamento 5.9.85, nonché violazione degli articoli 1362 e ss. Con atto del 3.2.21, notificato alla controparte il 9.2.21, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Il giudizio deve conseguentemente dichiararsi estinto. Le spese del presente giudizio possono essere compensate. No" Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 4%.4) 14. 2002, dà atto della vsussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] fian Giu,t nee '• I 3gn J:"..toTra Citpotp..-rn