CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili di condanna: - sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 24 ottobre 2022 per il delitto di estorsione aggravata in concorso, con metodo mafioso, commesso in [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente e prossima a giugno 2019; - sentenza del Tribunale di Napoli del 12 febbraio 2020, per il delitto di estorsione continuata in concorso, aggravato dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, commesso in [OSCURATO:PERSONA] da aprile 2018 al 21 dicembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, pur prendendo atto della contiguità temporale tra le condotte criminose, ha ritenuto indimostrata l’esistenza di una programmazione unitaria, evidenziando che, mentre i fatti di cui alla sentenza del 12 febbraio 2020 vedevano il condannato riscuotere i proventi delle estorsioni da imprenditori della zona quale delegato del proprio gruppo criminale, riguardo all’estorsione oggetto della condanna del 24 ottobre 2022, aggravata unicamente dal metodo mafioso, non era emerso alcun collegamento con le attività criminali del clan di appartenenza. 2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando un composito unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Ha censurato l’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione a dispetto della ricorrenza di una pluralità di indicatori, rappresentati dalla identica tipologia dei reati, dalla medesimezza dell’arco temporale di perpetrazione, dall’identità del luogo di commissione e delle modalità esecutive, connotate dal coinvolgimento in entrambe le condotte quale concorrente di [OSCURATO:PERSONA] e dall’estrinsecazione da parte degli autori del controllo criminale sul territorio promanante della comune appartenenza al clan dei casalesi. Ha altresì rimarcato che sull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole. 3. In data 29 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso richiesta di trattazione orale del procedimento, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezione del 30 ottobre 2025, in quanto ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. non è possibile chiedere la discussione orale per i ricorsi per i quali la legge non prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L’elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità del disegno criminoso, configurabile quando le singole condotte siano manifestazione di un identico e unico programma delittuoso, che richiede l’ideazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052 – 01). La prova del requisito psichico, ritenuto dal legislatore meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01). 3. Nel caso in esame, il giudice di merito non ha fatto puntuale applicazione dei principi esposti. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pur dando atto dell’omogeneità dei delitti e della consumazione nel medesimo arco temporale, incentra il diniego sulla considerazione che la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 12 febbraio 2020 afferisse ad attività estorsiva svolta per conto del sodalizio camorristico di riferimento, là dove la condanna pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 24 ottobre 2022 concerneva condotta contrassegnata unicamente dal metodo mafioso, rispetto alla quale non era provato alcun collegamento con le attività del clan dei casalesi, cui lo [OSCURATO:PERSONA] aderiva. Il discorso giustificativo si rivela tuttavia carente, non essendosi il giudice dell’esecuzione adeguatamente confrontato con la pluralità di indicatori evidenziati dal condannato in istanza, tra cui l’identità delle modalità esecutive, l’attuazione coeva delle due iniziative estorsive tra i mesi di novembre e dicembre 2018, l’identità del luogo di consumazione, all’interno del territorio di [OSCURATO:PERSONA], soggetto all’influenza criminale del menzionato sodalizio mafioso. Alcuna argomentazione il giudice ha poi speso in ordine al coinvolgimento quale concorrente in entrambi i fatti criminosi del medesimo soggetto, anch’egli esponente del clan dei casalesi. In relazione a tale ultimo profilo, il ricorrente ha richiamato in ricorso stralci delle motivazioni delle due sentenze di condanna, allegate in copia all’atto d’impugnazione, al fine di rimarcare come la condizione di soccombenza delle vittime, in entrambe le vicende, fosse maturata per effetto dell’estrinsecazione di minacce evocanti l’appartenenza degli autori delle richieste al gruppo criminale imperante nel paese. 4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che dovrà procedere a nuovo giudizio alla stregua dei rilievi innanzi esposti. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe