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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 21816/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 1/2021 in data 15/10/2021 della Corte di appello di Bologna, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna rigettava l'istanza di revisione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni quattro, misura disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento della medesima Corte in data 24/01/2020, divenuto irrevocabile in data 20/01/2021.

La Corte di appello ha, nel merito, ritenuto che non ricorressero elementi positivi sopravvenuti idonei a modificare il giudizio di pericolosità sociale sul quale si fonda la misura in atto.

2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale motivo unico, la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.

La ricorrente lamenta come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la puntuale ottemperanza della stessa per oltre un anno alle previsioni imposte, troncando in maniera netta le vecchie abitudini comprese le dubbie e sospette frequentazioni.

Nella sua istanza, la Carta aveva censurato il fatto che le fosse stato impedito di svolgere alcune attività lavorative (ovvero i colloqui prodronnici per un'eventuale assunzione) o per mancanza di ubicazione fissa della sede di lavoro ([OSCURATO:PERSONA]) o per vizi di forma del contratto ([OSCURATO:PERSONA]), evidenziando come la stessa Corte territoriale avesse dapprima recepito la richiesta di potersi recare presso la Omt di Funo di Argelato (130) per ivi svolgere attività lavorativa, con accompagnamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], vicino di casa, in quanto sprovvista di patente di guida, per poi censurare la sua frequentazione con pregiudicati, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre preliminarmente evidenziare come, per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435).

Invero, nessuna contraddizione si riscontra rispetto ai dati processuali esposti nel provvedimento impugnato nei cui confronti vengono sostanzialmente svolte non consentite censure di merito con riferimento agli aspetti motivazionali.

Corretto e consentito uso risulta essere stato fatto delle informazioni di polizia inerenti al comportamento (frequentazione di pregiudicati e omessa prestazione dell'attività lavorativa) contestato alla Carta: notizie sulla base delle quali la richiesta di revoca ovvero di attenuazione della misura in atto è stata legittimamente respinta.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 1/2021 in data 15/10/2021 della Corte di appello di Bologna, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna rigettava l'istanza di revisione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni quattro, misura disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento della medesima Corte in data 24/01/2020, divenuto irrevocabile in data 20/01/2021. La Corte di appello ha, nel merito, ritenuto che non ricorressero elementi positivi sopravvenuti idonei a modificare il giudizio di pericolosità sociale sul quale si fonda la misura in atto. 2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale motivo unico, la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente lamenta come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la puntuale ottemperanza della stessa per oltre un anno alle previsioni imposte, troncando in maniera netta le vecchie abitudini comprese le dubbie e sospette frequentazioni. Nella sua istanza, la Carta aveva censurato il fatto che le fosse stato impedito di svolgere alcune attività lavorative (ovvero i colloqui prodronnici per un'eventuale assunzione) o per mancanza di ubicazione fissa della sede di lavoro ([OSCURATO:PERSONA]) o per vizi di forma del contratto ([OSCURATO:PERSONA]), evidenziando come la stessa Corte territoriale avesse dapprima recepito la richiesta di potersi recare presso la Omt di Funo di Argelato (130) per ivi svolgere attività lavorativa, con accompagnamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], vicino di casa, in quanto sprovvista di patente di guida, per poi censurare la sua frequentazione con pregiudicati, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre preliminarmente evidenziare come, per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). Invero, nessuna contraddizione si riscontra rispetto ai dati processuali esposti nel provvedimento impugnato nei cui confronti vengono sostanzialmente svolte non consentite censure di merito con riferimento agli aspetti motivazionali. Corretto e consentito uso risulta essere stato fatto delle informazioni di polizia inerenti al comportamento (frequentazione di pregiudicati e omessa prestazione dell'attività lavorativa) contestato alla Carta: notizie sulla base delle quali la richiesta di revoca ovvero di attenuazione della misura in atto è stata legittimamente respinta. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris