CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WN002) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 18 novembre 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno di re- clusione ed euro centoquaranta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 cod. pen.. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. In relazione all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, )ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei molteplici e specifici precedenti penali dell'imputata, sintomatici di una spiccata capacità a delin- quere.Non sussiste la prospettata disparità di trattamento con l'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti erano state concesse le circostanze attenuanti gene- riche. Nei confronti dello Stancu - al quale non era stata contestata la recidiva spe- cifica, reiterata ed infraquinquennale - non era stato formulato un giudizio di elevata pericolosità a differenza di quanto è avvenuto per la Pal. Peraltro, la ricorrente non documenta l'esistenza dei precedenti penali a carico dello Stancu, in violazione del principio di autosufficienza. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso