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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08132/2026

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ORDINANZAsul ricorso 30495-2021 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- ricorrente principale -contro2026MONDIAL [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale1300rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 445/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 27/05/2021 R.G.N. 411/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 30495/2021Numero sezionale 1300/202612/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILONuMmEerNo dAi r accolta generale 8132/2026SARRACINO.

Data pubblicazione 01/04/20261.

La Corte di appello di Bologna, per quanto qui in rilievo, inparziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Bologna n. 77 del 2020, annullava ilverbale di accertamento per cui è causa con riferimento allesomme oggetto di esonero contributivo nella misura capitale di€ 10.250,85 oltre somme aggiuntive, tanto in ragione delrilevato scostamento pari ad € 137,10 ovvero inferiore allasoglia di € 150,00 prevista, dall’art. 3, comma 3, d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il rilascio del Durc (documento unico regolaritàcontributiva).2.

Propone ricorso per cassazione l’Inps, articolato in un unicomotivo.3.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. proponendosia ricorso incidentale, articolato in un motivo, che un ricorsoincidentale condizionato affidato a due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176,l. n. 296 del 2006, del d.m. 30.1.2015 e dell’art. 1, comma 118,l. n. 190 del 2016, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.L’Inps, premesso il dato normativo di cui all’art. 3, comma 3,d.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], insiste che nel computo della soglia di €150,00 che consente di ritenere la situazione di regolaritàcontributiva, in ragione del “non grave scostamento”, e quindiNumero registro generale 30495/2021di ottenere il rilascio del DURC, vanno considerati non solo glNi umero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 8132/2026interessi, ma anche le sanzioni civili.

Contesta l’opzionDeat a pubblicazione 01/04/2026interpretativa della Corte territoriale che, in presenza di unoscostamento pari ad € 137,10, ha ritenuto la sussistenza diun’ipotesi ricadente nel regime normativo di cui al citato art. 3,comma 3, non computando, ai fini del calcolo, anche le sanzionicivili, ma i soli interessi legali.1.1.

Il ricorso dell’Inps è infondato.Va premesso il dato testuale dell’art. 3, comma 3, d.m. del[OSCURATO:DATA_NASCITA]: La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di unoscostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate,con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascunaCassa edile.

Non si considera grave lo scostamento tra lesomme dovute e quelle versate con riferimento a ciascunagestione nella quale l’omissione che si è determinata risulti pario inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori dilegge .Ebbene, osserva il Collegio, che, al fine di interpretare dettadisposizione, occorrerà valorizzare tutti i criteri interpretativi,sia quello letterale che quello sistematico, tenendo altresì contodella ratio legis.Al riguardo va premesso che il legislatore, nel dar atto che nonsi considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelleversate se l’omissione è pari o superiore ad € 150,00“comprensiva di eventuali accessori di legge”, utilizza untermine atecnico, “accessori”, che impone all’interprete di tenerconto anche del contesto in cui il sintagma di cui innanzi èutilizzato.Infatti, seppur è vero che le sanzioni civili costituiscono unaconseguenza automatica e predeterminata della mancataNumero registro generale 30495/2021contribuzione, sicché astrattamente anch’esse potrebberoN umero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 8132/2026essere ricondotte alla generica ed atecnica nozione dDait a pubblicazione 01/04/2026“accessori”, è l’interpretazione sistematica della disposizione edil contesto in cui il riferimento è compiuto che escludono di poteraccedere a detta interpretazione.Il riferimento agli “eventuali accessori di legge” va letto, infatti,in collegamento con il primo comma della disposizione innanzitrascritta, in cui si dà atto che la regolarità sussiste in tutte leipotesi in cui si sia in presenza di uno scostamento non gravetra le somme “dovute” e quelle “versate”.Le somme “dovute” non possono che essere, pertanto, quellerelative all’obbligo inadempiuto, determinandosi, altrimenti, unalettura della norma non corrispondente al dato letterale:insomma le sanzioni non possono in alcun modo rientrare nellanozione di somme dovute.Ne consegue che in questo contesto, l’utilizzo del terminedovendosi di detta disposizione dare una interpretazionerestrittiva legata al solo dato contenutistico sicuramenteascrivibile a detta espressione, gli interessi appunto, inapplicazione anche del principio in virtù del quale ubi lex voluitdixit, ubi noluit tacuit.L’adesione alla tesi di segno opposto patrocinata dall’Inps,peraltro, si pone anche in contrasto con la ratio delladisposizione qui all’attenzione, di ampliamento delle ipotesi diirrilevanza degli scostamenti non gravi come previsti nel testonormativo previdente ex art. 8, comma 3, del d.m. del24.10.2007.2.

Conclusivamente, afferma il Collegio, nella nozione “accessoridi legge” di cui all’art. 3, comma 3, del d.m. del 30.1.2015, dacalcolare al fine di verificare se l’omissione contributiva è pari oNumero registro generale 30495/2021inferiore ad € 150 e quindi tale da consentire, essendo loN umero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 8132/2026scostamento tra somme dovute e quelle versate non graveDa,t a pubblicazione 01/04/2026l’emissione del DURC, non vanno computate anche le sanzionicivili.2.1.

Ne consegue che il ricorso principale va rigettato.3.

Occorre procedere all’esame dei motivi di ricorso incidentaleproposti dalla parte controricorrente.3.1.

Con un unico motivo di ricorso incidentale è denunziata laviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per aver disposto la Corte di Appello lacompensazione delle spese di lite, in ragione della reciprocasoccombenza, laddove, la domanda di annullamento dell’avvisodi addebito impugnato è stata sostanzialmente accolta.3.2.

Il motivo è infondato, in quanto dal percorso motivazionaledella sentenza impugnata emerge la ragione della dispostacompensazione radicata sull’accoglimento solo parziale delletesi difensive della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (cfr. pag. 3, in cui laCorte di Appello dà atto che L’appello di [OSCURATO:PERSONA].n.c. risulta parzialmente fondato (…) .

Tanto basta al rigettodel mezzo, in tal modo da intendersi giustificata la dispostacompensazione, nel rispetto del cd. minimo costituzionale.4.

Parte controricorrente propone, poi, due motivi di ricorsoincidentale condizionati.4.1.

Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato èdenunziata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronunzia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.Nel mezzo si sostiene che l’Inps avrebbe dovuto, prima,contestare l’evasione contributiva e, solo successivamente alpassaggio in giudicato della sentenza di accertamento, avrebbepotuto procedere al separato e successivo recupero dellacontribuzione oggetto di esonero, sicché nel caso in eNsuammeroe re gistro generale 30495/2021Numero sezionale 1300/2026l’avviso di addebito è comunque illegittimo.

Numero di raccolta generale 8132/20264.1.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato Dèat a pubblicazione 01/04/2026lamentata la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 66 del 2003 edegli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 234 del 2007, oltre che dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.È contestato che nel verbale ispettivo sono stati erroneamenteconteggiati nell’orario di lavoro anche i periodi di interruzionealla guida e in particolare i cd. tempi intermedi di cui all’art. 5d.lgs. n. 234 del 2007 oltre che i tempi di disponibilità di cui allalett. b) dell’art. 3.4.3.

Il rigetto dell’appello principale dell’Inps consente diassorbire i motivi di ricorso incidentale condizionati.5.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso dell’Inps e quelloincidentale della società indicata in epigrafe, assorbiti i motivi diricorso incidentale condizionato.6.

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate inragione della soccombenza reciproca.7.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, sia da parte del ricorrente principale cheda parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale,assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato; compensale spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sedovuto, sia da parte del ricorrente principale che da parte delNumero registro generale 30495/2021ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 8132/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per Dialt a pubblicazione 01/04/2026ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.3.2026.La PresidenteNumero registro generale 30495/2021Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 8132/2026Data pubblicazione 01/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 30495-2021 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- ricorrente principale -contro2026MONDIAL [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale1300rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 445/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 27/05/2021 R.G.N. 411/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 30495/2021Numero sezionale 1300/202612/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILONuMmEerNo dAi r accolta generale 8132/2026SARRACINO. Data pubblicazione 01/04/20261. La Corte di appello di Bologna, per quanto qui in rilievo, inparziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Bologna n. 77 del 2020, annullava ilverbale di accertamento per cui è causa con riferimento allesomme oggetto di esonero contributivo nella misura capitale di€ 10.250,85 oltre somme aggiuntive, tanto in ragione delrilevato scostamento pari ad € 137,10 ovvero inferiore allasoglia di € 150,00 prevista, dall’art. 3, comma 3, d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il rilascio del Durc (documento unico regolaritàcontributiva).2. Propone ricorso per cassazione l’Inps, articolato in un unicomotivo.3. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. proponendosia ricorso incidentale, articolato in un motivo, che un ricorsoincidentale condizionato affidato a due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176,l. n. 296 del 2006, del d.m. 30.1.2015 e dell’art. 1, comma 118,l. n. 190 del 2016, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.L’Inps, premesso il dato normativo di cui all’art. 3, comma 3,d.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], insiste che nel computo della soglia di €150,00 che consente di ritenere la situazione di regolaritàcontributiva, in ragione del “non grave scostamento”, e quindiNumero registro generale 30495/2021di ottenere il rilascio del DURC, vanno considerati non solo glNi umero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 8132/2026interessi, ma anche le sanzioni civili. Contesta l’opzionDeat a pubblicazione 01/04/2026interpretativa della Corte territoriale che, in presenza di unoscostamento pari ad € 137,10, ha ritenuto la sussistenza diun’ipotesi ricadente nel regime normativo di cui al citato art. 3,comma 3, non computando, ai fini del calcolo, anche le sanzionicivili, ma i soli interessi legali.1.1. Il ricorso dell’Inps è infondato.Va premesso il dato testuale dell’art. 3, comma 3, d.m. del[OSCURATO:DATA_NASCITA]:  La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di unoscostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate,con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascunaCassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra lesomme dovute e quelle versate con riferimento a ciascunagestione nella quale l’omissione che si è determinata risulti pario inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori dilegge  .Ebbene, osserva il Collegio, che, al fine di interpretare dettadisposizione, occorrerà valorizzare tutti i criteri interpretativi,sia quello letterale che quello sistematico, tenendo altresì contodella ratio legis.Al riguardo va premesso che il legislatore, nel dar atto che nonsi considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelleversate se l’omissione è pari o superiore ad € 150,00“comprensiva di eventuali accessori di legge”, utilizza untermine atecnico, “accessori”, che impone all’interprete di tenerconto anche del contesto in cui il sintagma di cui innanzi èutilizzato.Infatti, seppur è vero che le sanzioni civili costituiscono unaconseguenza automatica e predeterminata della mancataNumero registro generale 30495/2021contribuzione, sicché astrattamente anch’esse potrebberoN umero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 8132/2026essere ricondotte alla generica ed atecnica nozione dDait a pubblicazione 01/04/2026“accessori”, è l’interpretazione sistematica della disposizione edil contesto in cui il riferimento è compiuto che escludono di poteraccedere a detta interpretazione.Il riferimento agli “eventuali accessori di legge” va letto, infatti,in collegamento con il primo comma della disposizione innanzitrascritta, in cui si dà atto che la regolarità sussiste in tutte leipotesi in cui si sia in presenza di uno scostamento non gravetra le somme “dovute” e quelle “versate”.Le somme “dovute” non possono che essere, pertanto, quellerelative all’obbligo inadempiuto, determinandosi, altrimenti, unalettura della norma non corrispondente al dato letterale:insomma le sanzioni non possono in alcun modo rientrare nellanozione di somme dovute.Ne consegue che in questo contesto, l’utilizzo del terminedovendosi di detta disposizione dare una interpretazionerestrittiva legata al solo dato contenutistico sicuramenteascrivibile a detta espressione, gli interessi appunto, inapplicazione anche del principio in virtù del quale ubi lex voluitdixit, ubi noluit tacuit.L’adesione alla tesi di segno opposto patrocinata dall’Inps,peraltro, si pone anche in contrasto con la ratio delladisposizione qui all’attenzione, di ampliamento delle ipotesi diirrilevanza degli scostamenti non gravi come previsti nel testonormativo previdente ex art. 8, comma 3, del d.m. del24.10.2007.2. Conclusivamente, afferma il Collegio, nella nozione “accessoridi legge” di cui all’art. 3, comma 3, del d.m. del 30.1.2015, dacalcolare al fine di verificare se l’omissione contributiva è pari oNumero registro generale 30495/2021inferiore ad € 150 e quindi tale da consentire, essendo loN umero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 8132/2026scostamento tra somme dovute e quelle versate non graveDa,t a pubblicazione 01/04/2026l’emissione del DURC, non vanno computate anche le sanzionicivili.2.1. Ne consegue che il ricorso principale va rigettato.3. Occorre procedere all’esame dei motivi di ricorso incidentaleproposti dalla parte controricorrente.3.1. Con un unico motivo di ricorso incidentale è denunziata laviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per aver disposto la Corte di Appello lacompensazione delle spese di lite, in ragione della reciprocasoccombenza, laddove, la domanda di annullamento dell’avvisodi addebito impugnato è stata sostanzialmente accolta.3.2. Il motivo è infondato, in quanto dal percorso motivazionaledella sentenza impugnata emerge la ragione della dispostacompensazione radicata sull’accoglimento solo parziale delletesi difensive della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (cfr. pag. 3, in cui laCorte di Appello dà atto che   L’appello di [OSCURATO:PERSONA].n.c. risulta parzialmente fondato (…)  . Tanto basta al rigettodel mezzo, in tal modo da intendersi giustificata la dispostacompensazione, nel rispetto del cd. minimo costituzionale.4. Parte controricorrente propone, poi, due motivi di ricorsoincidentale condizionati.4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato èdenunziata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronunzia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.Nel mezzo si sostiene che l’Inps avrebbe dovuto, prima,contestare l’evasione contributiva e, solo successivamente alpassaggio in giudicato della sentenza di accertamento, avrebbepotuto procedere al separato e successivo recupero dellacontribuzione oggetto di esonero, sicché nel caso in eNsuammeroe re gistro generale 30495/2021Numero sezionale 1300/2026l’avviso di addebito è comunque illegittimo. Numero di raccolta generale 8132/20264.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato Dèat a pubblicazione 01/04/2026lamentata la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 66 del 2003 edegli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 234 del 2007, oltre che dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.È contestato che nel verbale ispettivo sono stati erroneamenteconteggiati nell’orario di lavoro anche i periodi di interruzionealla guida e in particolare i cd. tempi intermedi di cui all’art. 5d.lgs. n. 234 del 2007 oltre che i tempi di disponibilità di cui allalett. b) dell’art. 3.4.3. Il rigetto dell’appello principale dell’Inps consente diassorbire i motivi di ricorso incidentale condizionati.5. Conclusivamente, va rigettato il ricorso dell’Inps e quelloincidentale della società indicata in epigrafe, assorbiti i motivi diricorso incidentale condizionato.6. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate inragione della soccombenza reciproca.7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, sia da parte del ricorrente principale cheda parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale,assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato; compensale spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sedovuto, sia da parte del ricorrente principale che da parte delNumero registro generale 30495/2021ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 8132/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per Dialt a pubblicazione 01/04/2026ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.3.2026.La PresidenteNumero registro generale 30495/2021Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 8132/2026Data pubblicazione 01/04/2026   
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