CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 23776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsi con rinvio il provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in data 15 gennaio 2026 il Tribunale di Roma, inaccoglimento dell'istanza avanzata da XXXXXXXXXXXXX, ha unificato sotto ilvincolo della continuazione due distinti gruppi di reato: sia le violazioni dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto delle sentenze di condanna n.9252/2021, 739/2021 e 9138/2021, per le quali ha rideterminato la pena unicacomplessiva ex art. 81, secondo comma, cod. pen. in un anno e otto mesi direclusione ed euro 3.000,00 di multa; sia le violazioni della medesima normaincrimiatrice oggetto delle sentenze di condanna n. 4467/2023 e 6352/2023 perle quali ha rideterminato la pena unica complessiva in due anni di reclusione edeuro 2.000,00 di multa.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore difiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia “omessa motivazione sulladeterminazione della pena base e sugli aumenti di pena” inflitti per i reatiunificati in continuazione.Lamenta che il provvedimento impugnato, discostandosi dalla pacificagiurisprudenza di legittimità, non ha motivato sia in ordine alla quantificazionedella pena base sia con riguardo agli aumenti di pena per i reati satelliti,impedendo in tal modo il necessario controllo, oltre che sull'uso del poterediscrezionale attribuito al giudice in subiecta materia, sull'osservanza del limitefissato dall’art. 81, terzo comma, cod. pen. Non ha nemmeno reso individuabilela pena correlata a ciascun reato satellite, che costituisce un’indicazionenecessaria ai fini dell’applicazione di istituti tipici della fase esecutiva e perl'accesso ai determinati benefici previsti dall'ordinamento penitenziario..La carenza, conclude la difesa del ricorrente, è particolarmente grave si siconsidera che la pena unica determinata per il primo gruppo di reati è stataridotta in misura assai limitata rispetto a quella risultante dal cumulo materiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. E’ ormai approdo pacifico della giurisprudenza di questa Corte dilegittimità che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per lacontinuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna dellequali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., devedapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione e individuare quello piùgrave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dalgiudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresiquelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (daultimo Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01, in precedenzaSez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, dep. 2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n.8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 245987- 01).2. L’ordinanza impugnata non ha effettuato lo “scorporo” nei termini appenachiariti e, per di più, si è limitata ad indicare per i due gruppi di reati unificati ledue distinte pene finali, obliterando totalmente ogni motivazione sui criteriseguiti per commisurare gli aumenti applicati alle violazioni satellite e perquantificare la pena per la violazione più grave, invero nemmeno indicata.Il provvedimento impugnato, sotto questo profilo, non è coerente rispettoall'orientamento ormai affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte dicassazione cui «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazionedella disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quantotitolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagliartt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordineall'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoliaumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo darendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguitonella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplicerispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti,Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; Sez. 1, n.17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U,n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).3. Da quanto esposto, consegue che l'ordinanza impugnata deve essereannullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio conrinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella più ampiaautonomia decisionale, dei principi di diritto sopra ampiamente richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente all'entità della pena, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.