CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Fabiolaudito il difensore dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso ed alla memoria successivamente depositata insistendo perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 2 luglio 2025, la Corte di appello di Torino haparzialmente riformato la pronuncia emessa il 22 luglio 2024 dal Tribunale diCuneo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato, in concorso con ManuelaUccheddu e [OSCURATO:PERSONA], del reato di falso ideologico in atto pubblico di cuiagli artt. 110 e 479 cod. pen.Secondo l'impianto accusatorio accolto dai giudici di merito, gli allevatoripromuovevano le vendite online dei cani, chiedendo ai clienti di inviareanticipatamente la foto dei propri documenti di identità. Al momentodell'appuntamento in allevamento, gli acquirenti pagavano il cucciolo in contanti,senza ricevere alcuna ricevuta o fattura. Le schede redatte dal Pedreschiinserito dal veterinario al momento dell'acquisto e che questi avesse ancheidentificato come originario proprietario dell’animale, anziché come acquirentedagli allevatori, il soggetto che effettivamente lo stava comprando da costoro.Contestualmente alla consegna del cane, i venditori rilasciavano al cliente lascheda identificativa già precompilata, la quale conteneva i dati dell'acquirente, lafustella del microchip applicata e, in calce, il timbro e la firma del veterinario,nonostante la quasi totalità dei clienti non lo avesse mai conosciuto né incontratodi persona.In definitiva, nella scheda identificativa, ritenuta atto pubblico dai giudici dimerito, erano falsamente attestati sia l’intervento personale del veterinario nellaidentificazione del cane e del proprietario, sia l’apposizione del microchip da partesua, come se si trattasse di fatti compiuti o avvenuti alla sua presenza, mentreegli non aveva avuto alcun contatto diretto con i reali acquirenti dell’animale.Parimenti falsa risultava l’indicazione dell’origine del cane, poiché come primi eimmediati proprietari venivano indicati gli acquirenti finali e non gli allevatori.Il meccanismo consentiva una sistematica evasione fiscale a favore degliallevatori, posto che tanto permetteva loro di incassare i proventi delle cessionitotalmente "in nero", eludendo le imposte sulle vendite.Mentre il Tribunale aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno emesi otto di reclusione (dopo avere assolto gli imputati dagli ulteriori addebiti eavere dichiarato non doversi procedere, quanto al capo 2, per intervenutaprescrizione), la Corte d'appello, in parziale riforma, ha dichiarato non doversiprocedere in relazione alle condotte antecedenti al 3 agosto 2017 per intervenutaprescrizione, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche e harideterminato la pena in anni uno di reclusione, confermando nel resto la sentenzaimpugnata, ribadendo la natura di atto pubblico della scheda identificativa e laqualifica di pubblico ufficiale del veterinario.2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso per CassazionePaolo [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazionedella legge penale nonché vizio motivazionale in relazione alla qualificazionegiuridica del fatto contestato ai sensi dell'art. 479 cod. pen. Si censura l’omessavalutazione delle risultanze documentali emerse, eccependosi che il medicoveterinario libero professionista non rivestirebbe la qualifica di pubblico ufficiale,non esercitando i poteri autoritativi o certificativi di cui all'art. 357 cod. pen.,potendosi qualificare esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art.359 cod. pen. Di conseguenza, la scheda identificativa canina non sarebbe un attopubblico (difettando dei requisiti di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ.), bensì undocumento meramente ricognitivo o, al più, un'attestazione amministrativa,mentre l'unico soggetto deputato all'inserimento e all'aggiornamento dei datinell'archivio informatizzato resterebbe il Servizio veterinario della ASL. Sievidenzia che il combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 della legge regionalePiemonte n. 18 del 2004 non imporrebbe al veterinario libero professionista diaccertare quale fosse il reale primo proprietario, limitandosi a prevedere laregistrazione delle generalità di chi si presenti come tale. Il professionistaagirebbe, quindi, come mero tramite del procedimento amministrativo e non cometitolare di un'autonoma potestà certificativa. La difesa lamenta, inoltre, che lasentenza attribuisca al veterinario poteri certificativi pur descrivendo un'attività dimera attestazione e richiama, a sostegno, anche la deposizione dibattimentale delteste del Pubblico Ministero, dottor [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe qualificatol’attività come la redazione di una “scheda semplicemente identificativa”. Nellostesso motivo si deduce, infine, che le schede riferite al periodo non coperto daprescrizione non recherebbero, nel loro contenuto testuale, false attestazioni circal'origine dei cani e che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con ilconcreto contenuto dei moduli prodotti.2.2. Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, inosservanza ederronea applicazione della legge penale, lamentando che il fatto avrebbe dovutoessere riqualificato nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 481 cod. pen. (falsoideologico in certificati). Il ricorrente sostiene che, ove si ravvisi una falsità, leschede costituirebbero al più mere certificazioni amministrative o scritture privaterelative a caratteristiche evidenti dei cani, redatte nell'esercizio di una professionesanitaria, e non atti pubblici in senso proprio. A sostegno dell'assunto richiama lagiurisprudenza di legittimità formatasi in materia di attività certificativa svolta damedici operanti in strutture private. La chiesta riqualificazione sarebbe compatibilecon i principi elaborati dalla Corte EDU in tema di correlazione tra accusa esentenza, in quanto si tratterebbe di fattispecie meno grave, costruita suimedesimi elementi storici già contestati.2.3. Con il terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione etravisamento della prova per omessa valutazione di elementi probatori decisivi. Ladifesa denuncia l'omesso esame delle schede identificative che recherebbero legeneralità dei proprietari acquisite mediante documenti di identità e, soprattutto,lamenta la mancata considerazione delle sommarie informazioni testimoniali dialcuni proprietari dei cani (tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GalloMichele Giacomo), secondo cui gli acquirenti si erano recati personalmente dalPedreschi, assistendo all'inoculazione del microchip e firmando alla sua presenza.Si assume, inoltre, che la Corte territoriale non avrebbe spiegato per quale ragionetali risultanze fossero inattendibili o comunque non decisive, né avrebbeconsiderato che, in difetto di prova di un accordo fraudolento tra acquirenti finalie allevatori, esse avrebbero escluso la configurabilità del reato a carico delveterinario. Si sostiene che non solo non sarebbero state considerate “le risultanzedell’istruttoria dibattimentale”, ma vi sarebbe una “motivazione manifestamenteillogica” e un “vero e proprio travisamento del fatto”. Si evidenzia, infine, che talecensura sarebbe deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità, inragione della parziale riforma intervenuta in appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, sostenendo che ilmedico veterinario libero professionista autorizzato non rivestirebbe la qualifica dipubblico ufficiale, ma, al più, quella di esercente un servizio di pubblica necessità,e che la scheda di identificazione canina non integrerebbe un atto pubblico, bensìun mero documento amministrativo o ricognitivo.Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, parte ricorrente chiedela riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 481 cod. pen., assumendo che leschede costituirebbero, al più, semplici certificazioni redatte nell’esercizio dellaprofessione sanitaria.3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione,sono infondati.4. Il punto di partenza dell’analisi è costituito dal combinato disposto degliartt. 3, 4 e 6 della legge regionale Piemonte 19 luglio 2004, n. 18, che disciplinail procedimento di identificazione dei cani e la formazione della relativa scheda.L’art. 3 stabilisce che i proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, provvedonoentro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e, comunque, prima della lorocessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazionenella banca dati dell’ASL; ne deriva che il procedimento di identificazione si collocafisiologicamente in un momento anteriore alla cessione e che l’eventualetrasferimento di proprietà costituisce vicenda successiva, da registrare come tale.L’art. 4 stabilisce che, all’atto della identificazione, il veterinario identificatoreregistra le generalità del proprietario, la sede di detenzione del cane e l’eventualedetentore, provvede al segnalamento dell’animale e alla contestuale applicazionedel microchip, compilando un’apposita scheda secondo il modello predisposto dallaRegione; l’art. 6, a sua volta, prevede che tale attività possa essere svolta, oltreche dal servizio veterinario delle ASL, anche da un medico veterinario liberoprofessionista autorizzato, il quale trasmette l’attestazione di registrazione eidentificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi,mentre solo l’inserimento dei dati nell’archivio anagrafico informatizzato e il suocontinuo aggiornamento restano riservati al servizio veterinario delle ASL. Neemerge con chiarezza una sequenza procedimentale unitaria, articolata in duesegmenti: il primo, identificativo e documentativo, affidato anche al veterinariolibero professionista autorizzato; il secondo, propriamente registrativo, rimessoall’ASL.Già tale dato normativo consente di escludere la tesi difensiva del veterinarioquale organo deputato alla mera trasmissione di un atto al servizio veterinariopubblico. Il libero professionista autorizzato, infatti, non si limita a ricevere einoltrare dati forniti da terzi, ma è chiamato dalla legge a compiere l’atto diidentificazione, a registrare i dati soggettivi indicati dalla norma, a segnalarel’animale, ad applicare contestualmente il microchip e a compilare la scheda chedocumenta tali operazioni.La stessa prospettazione difensiva riconosce, del resto, che le schedecontengono le generalità del proprietario o detentore, la sua identificazione tramitedocumento, l’attestazione di registrazione e identificazione dell’animale, lacertificazione di avvenuta applicazione del microchip con il relativo codice e lafirma del veterinario e del proprietario. Si è, dunque, al cospetto di un’attivitàdocumentativa che non si esaurisce nella mera ricezione di dichiarazioni altrui, maincorpora l’attestazione di fatti compiuti dal veterinario o avvenuti nel contestodell’atto identificativo da lui formato.In tale quadro trovano applicazione i principi, ormai consolidati, in tema diqualifica di pubblico ufficiale, ribaditi dalle Sezioni Unite del 2025 (Sez. U, n. 34036del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731). Queste ultime, richiamando Sez. U, n. 7958del 27/03/1992, Delogu, hanno riaffermato che la qualifica di pubblico ufficiale vaindividuata secondo un criterio oggettivo-funzionale: essa compete anche alprivato che, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, eserciti, puredisgiuntamente, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi; e, in particolare,rientrano nella nozione di poteri certificativi tutte le attività di documentazione cuil’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado. Le stesseSezioni Unite hanno altresì precisato che, dopo la riforma degli artt. 357 e 358cod. pen., la qualifica deriva dal concreto esercizio della funzione e non dalrapporto di dipendenza del soggetto da un ente pubblico.Applicando tali coordinate al caso in esame, deve ritenersi che il veterinariolibero professionista autorizzato, nello svolgimento dell’attività di identificazionedisciplinata dagli artt. 4 e 6 citati, eserciti un segmento di pubblica funzioneamministrativa connotato da poteri certificativi. Egli, infatti, documenta in unascheda destinata a costituire il necessario presupposto della registrazioneanagrafica fatti giuridicamente rilevanti del procedimento identificativo: lapresentazione del soggetto qualificatosi come proprietario o detentore, laregistrazione delle sue generalità, il segnalamento dell’animale, la contestualeapplicazione del microchip e l’associazione tra animale e codice identificativo.Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, che l’inserimento dei datinell’archivio informatizzato sia riservato al servizio veterinario dell’ASL, poiché lariserva della fase registrativa finale non priva di natura pubblicistica il segmentoanteriore, ma, al contrario, ne presuppone la rilevanza amministrativa eprobatoria.Non persuade, pertanto, l’assunto difensivo secondo cui il veterinario, nelcompilare la scheda, si limiterebbe a dare atto di quanto dichiarato dal proprietarioo detentore, senza attestare fatti propri o avvenuti in sua presenza. È vero che ilprofessionista non è chiamato, sulla base del testo normativo, a ricostruire l’interavicenda dominicale del cane né a svolgere un generalizzato sindacato sulla figuradell’allevatore o del primo proprietario; ma ciò non incide sul nucleo tipicodell’attività affidatagli dalla legge, che consiste pur sempre nell’identificazione delcane e del soggetto presentatosi come proprietario o detentore e nelladocumentazione contestuale di tale attività. Se, dunque, la scheda attesta comeavvenuti in quel contesto identificativo fatti che, nell’ipotesi accusatoria accolta daigiudici di merito, non si sono verificati – quali la presentazione del soggettoindicato, la sua identificazione in quel contesto, ovvero l’apposizione del microchipda parte del veterinario nel medesimo frangente – la falsità ideologica concernefatti che il pubblico ufficiale documenta come compiuti da lui o avvenuti in suapresenza che, in realtà, tali non sono. La stessa imputazione, del resto, è costruitasul rilievo che le schede e gli attestati di registrazione, indispensabili per l’iscrizioneall’anagrafe canina regionale, recavano la falsa attestazione dell’origine dei cani edell’apposizione del microchip da parte del veterinario.Né le citate Sezioni Unite Prete conducono a diversa conclusione.In quel caso, la Corte ha escluso la qualifica di pubblico ufficiale perl’operatore di Poste addetto alla vendita e gestione dei prodotti del risparmiopostale, ravvisando, però, non l’irrilevanza della disciplina pubblicistica, bensì lamancanza, in quello specifico contesto, di veri poteri certificativi, atteso che leannotazioni considerate avevano un’efficacia probatoria limitata e recessivarispetto alle scritture contabili. La ratio decidendi di tale arresto, dunque, noncontraddice la conclusione detta, posto che, nel caso in esame la legge regionaleidentificativo, collocandolo all’interno di un procedimento amministrativolegalmente predeterminato e funzionale alla tenuta dell’anagrafe canina regionale,con piena efficacia probatoria, dunque. Proprio le citate Sezioni Unite Prete,peraltro, nel ripercorrere il contrasto giurisprudenziale, hanno richiamato iprecedenti che, in contesti diversi, hanno valorizzato la natura pubblicistica diprocedimenti normativamente regolati, tra cui Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001,[OSCURATO:PERSONA], Sez. 6, n. 36007 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Perrone, Sez. 6, n. 33610 del21/06/2010, Serva, Sez. 5, n. 31660 del 13/02/2015, Barone, Sez. 6, n. 10875del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, e Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, Faso.Deve, allora, concludersi che la scheda di identificazione canina, lungi dalcostituire mera scrittura privata o semplice certificazione sanitaria priva diautonoma rilevanza pubblicistica, integra un atto pubblico ai fini dell’art. 479 cod.pen., in quanto documenta, nell’ambito di un procedimento amministrativodisciplinato da norme di diritto pubblico, fatti che la legge demanda al veterinarioidentificatore di compiere ed attestare, propedeutici alla successiva registrazionenell’anagrafe canina regionale.Ne consegue l’infondatezza del primo motivo.Per le medesime ragioni, è infondato anche il secondo motivo, con il quale siprospetta la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 481 cod. pen.Tale disposizione presuppone, infatti, che il falso provenga da un esercenteun servizio di pubblica necessità o da altro soggetto privo della qualità di pubblicoufficiale; ma, nel caso di specie, il veterinario autorizzato, nello specifico segmentoprocedimentale disciplinato dalla legge regionale, non si limita a rendere unacertificazione sanitaria nell’ambito del rapporto professionale privato, bensì formaun atto destinato a rilevare direttamente nel procedimento pubblico diidentificazione e registrazione dell’animale.5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità e mancanza della motivazione,prospettando la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. sotto il profilo deltravisamento della prova e dell’omessa valutazione di elementi probatori decisivi.In particolare, la difesa assume che la Corte territoriale avrebbe del tuttopretermesso l’esame del “corpo di reato” costituito dalle schede identificativerelative al capo 3), nonché le sommarie informazioni e le dichiarazionidibattimentali dei proprietari dei cani, i quali avrebbero riferito di essersi recatipersonalmente dal [OSCURATO:PERSONA], di avere assistito all’apposizione del microchip e diavere sottoscritto in sua presenza le relative schede. La medesima difesa sostiene,inoltre, che tale censura sarebbe deducibile anche per la prima volta in sede dilegittimità, in ragione della parziale riforma intervenuta in appello.Il motivo è inammissibile.5.1. Esso prospetta, nella sostanza, un travisamento della prova e un’omessavalutazione di elementi asseritamente decisivi – costituiti dalle schedeidentificative, dalle sommarie informazioni testimoniali e dalle dichiarazionidibattimentali di alcuni acquirenti – che non risultano devoluti con l’atto di appello.Secondo il principio richiamato dalla stessa difesa, nel caso di cosiddetta“doppia conforme” è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc.pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione diun’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione diuna prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso percassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice diappello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del temadi cognizione in sede di legittimità, salvo che il travisamento sia stato introdottoper la prima volta dalla sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 21015 del17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; Sez. 5, n. 24725 del 18/02/2025, Bonino,Rv. 288368-01, in motivazione; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636-01).Orbene, nella specie, tale evenienza non ricorre.Dagli atti emerge, infatti, che l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Cuneo era articolata in tre doglianze: la primaconcernente l’errata qualificazione giuridica del fatto e la richiesta di assoluzione,la seconda relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, la terza afferente all’incongruità della pena in concreto irrogata. Neimotivi di appello non risulta invece devoluta, nei termini oggi prospettati, unaspecifica censura di travisamento della prova o di omessa valutazione decisivadelle schede identificative e delle sommarie informazioni dei proprietari dei cani.Tale delimitazione del devolutum è confermata dalla stessa sentenza d’appello, laquale, nel riassumere l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], dà atto che questi avevadedotto soltanto l’errata qualificazione giuridica del fatto, il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena base.Ne consegue che la censura oggi formulata introduce per la prima volta insede di legittimità una doglianza strutturata come travisamento della prova eomessa valutazione di elementi asseritamente decisivi, così ampliandoinammissibilmente il tema devoluto al giudice di appello.Né vale, in senso contrario, il rilievo difensivo secondo cui la sentenza disecondo grado avrebbe parzialmente riformato quella di primo grado, cosìconsentendo il superamento del limite devolutivo. La riforma intervenuta in appelloha riguardato, infatti, la declaratoria di prescrizione per le condotte anteriori al 3agosto 2017, il riconoscimento delle attenuanti generiche a favore del [OSCURATO:PERSONA] ela rideterminazione della pena; essa non ha invece introdotto per la prima volta laricostruzione fattuale oggi contestata, ma ha confermato, sul puntodell’affermazione di responsabilità per le condotte residue, l’impianto delladecisione di primo grado.Sotto tale profilo, deve anzi osservarsi che il tema del dedotto travisamentonon è stato introdotto dalla sentenza d’appello, ma era già integralmente presentenella motivazione del Tribunale. Quest’ultimo aveva dato atto che gli acquirentiindicati dal Pubblico Ministero non avevano mai conosciuto i veterinari Ballario ePedreschi, che costoro non erano presenti al momento della consegna del cane odell’applicazione del microchip, che molti acquirenti non avevano riconosciutocome propria la firma apposta sulle schede inserite nell’anagrafe canina e che, pernumerosi esemplari, erano state predisposte due schede, una rilasciata agliacquirenti e una diversa, rinvenuta presso l’allevamento o gli ambulatori, recantefirme chiaramente contraffatte; aveva inoltre espressamente distinto talirisultanze dalle dichiarazioni favorevoli provenienti dagli ulteriori acquirenti indicatinelle liste testimoniali delle difese, precisando che queste ultime riguardavanotrattative non comprese nei capi di imputazione contestati.Parimenti, la Corte territoriale ha ribadito che, secondo quanto accertato, ilveterinario non aveva curato personalmente la fase di identificazione né del canené del proprietario, che gli acquirenti non avevano alcun contatto con lui e che leschede erano ideologicamente false proprio perché attestavano fatti compiuti dalveterinario o avvenuti alla sua presenza quando, in realtà, così non era. Anche pertale ragione non può sostenersi che il preteso travisamento sia sorto soltanto conla sentenza di secondo grado.Deve pertanto trovare applicazione il principio sopra richiamato: poiché iltravisamento, pur vertendo su profili già presenti nella motivazione di primo gradoe confermati in appello, è stato dedotto per la prima volta con il ricorso percassazione, la relativa censura è inammissibile per violazione dei limiti deldevolutum e per improprio ampliamento del sindacato di legittimità.5.2. In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo assorbente appenaevidenziato, il motivo si palesa non consentito anche sotto diverso versante,risolvendosi nella richiesta di una rinnovata e più favorevole lettura del materialeprobatorio. La sentenza di primo grado, infatti, non ha affatto ignorato ledichiarazioni favorevoli richiamate dal ricorrente, ma le ha espressamenteconsiderate, reputandole riferibili a vicende non contestate; sicché la doglianza,più che denunciare un reale travisamento decisivo o una prova radicalmentepretermessa, tende a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttoriopreclusa in sede di legittimità.Per tali ragioni, il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile.6. Al rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]