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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39314/2021

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INANZA sul ricorso iscritto al n. 10852/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].R.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cas- sazione; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.10588/1/2015 depositata il 25 novembre 2015, e che non risulta notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 29 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, veniva accolto l'appello proposto dalla società Co.R.Edil.

Co- struzioni e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.21861/1/2014 che rigettava il ricor- so avente ad oggetto un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2007, con cui sulla scorta di p.v.c. veniva disconosciuta IVA indebi- tamente detratta e, nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lettera d) del DPR n. 600/73, veniva accertato maggiore reddito di impresa conseguito nell'anno di imposta discono- scendo i costi sopraindicati per operazioni oggettivamente inesistenti, ai fini IRES e IRAP, con conseguenti sanzioni.

2. La CTR riteneva per l'annualità oggetto di ripresa non operante il raddoppio dei termini previsto all'art. 43 del d.P.R. n. 600/73 ai fini della decadenza dall'azione, essendo già spirato il termine al momen- to della presentazione da denuncia penale, e assenti le giustifica- zioni per l'emissione dell'accertamento prima dei sessanta giorni pre- visti dall'art. 12 comma 7 della

I. n. 212 del 2000 ai fini dell'instaura- zione del contraddittorio endoprocedimentale.

3. Avverso tale decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per tre motivi cui resiste la società con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso si deduce - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione del- l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR statuito che «poiché la notifica era avvenuta oltre i termini di prescrizione, non ritenendosi applicabile l'articolo 43 comma terzo del d.P.R. n. 600/1973 e l'art 57 d.P.R. n. 633/72 dal momento che l'Ufficio non aveva in alcun modo dimostrato che effet- tivamente aveva proceduto alla denunzia alla [OSCURATO:PERSONA]», poiché l'obbligo di denuncia penale si può manifestare anche quando sono decorsi i termini ordinari di accertamento.

5. Il motivo è fondato, nei limiti che seguono.

In tema di accertamen- to tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'ob- bligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presen- tazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve con- testare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non po- tendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accerta- mento è precluso al giudice tributario (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020, Rv. 658111 - 01).

6. Nel caso di specie, il fatto che sia stata presentata la comunicazio- ne di notizia di reato, negato a pag.7 del controricorso, emerge non- dimeno dal p.v.c. (foglio n.31, citato a p.3 della sentenza della CTR), ed è accertato dalla CTP con dovizia di particolari in merito al proce- dimento penale originato dai fatti per cui è causa (riportati sempre a pag.3 della sentenza impugnata), ed è d'altro canto accertato anche dalla CTR a pag.7 della decisione gravata, restando irrilevante se poi in concreto sia stata accertata o meno dal giudice penale la commis- sione di reati, come pure la decorrenza dei termini ordinari di accer- tamento al momento della proposizione della denuncia.

7. Nondimeno, proprio perché in tema di accertamento, il cd.

"rad- doppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 opera poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidia- te da sanzioni penali, esso non può trovare applicazione anchefl'IRAP "TeL' (Cass, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018, Rv. 647996 - 01) e, in parte qua, il motivo non può essere accolto VEffilta con rife- rimento alle riprese per IRAP.

8. Con il secondo motivo di ricorso - ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - l'Agenzia lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art 12, comma 7, della legge n.212 del 2000, per aver la CTR ritenuto rilevante il fatto che nel caso di specie l'Agenzia non ha motivato il provvedimento impugnato in merito all'esistenza della "particolare urgenza" giustificante l'emissione dell'avviso di accertamento prima dei sessanta giorni di cui al termine dilatorio della previsione normati- va da ultimo citata, e che nel processo non ne sarebbe stata provata l'effettiva sussistenza.

9. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

La Corte rammenta che, nel caso del mancato rispetto del termine dilatorio ai fini dell'in- staurazione del contraddittorio antecedente alla notifica dell'atto im- positivo, «il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enun- ciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella con- creta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio" (Cass. Sez.

Un. n.18184 del 2013).

Pertanto, la CTR erra a ritenere rilevante e decisivo il fatto che la motivazione dell'atto im- positivo impugnato non sia esplicita quanto alle ragioni di urgenza giustificatrici della compressione del termine dilatorio di cui all'art.12 comma 7 della

I. n.212 del 2000.

10. Inoltre, dal ricorso emerge che la verifica fiscale, a carattere ge- nerale, riguarda numerosi periodi di imposta (2006-2013) tra cui quello per cui è causa, per operazioni inesistenti e frodi carosello ed è accertata l'attività di indagine penale in dipendenza dei fatti.

Al pro- posito si rammenta la giurisprudenza della Corte secondo cui tra le ragioni di urgenza che giustificano l'emissione dell'avviso di accerta- mento prima dello spirare del termine dilatorio di sessanta giorni pre- visto dall'art. 12, comma 7, della

I. n. 212 del 2000 rientra la com- missione, da parte del contribuente, di reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale ovvero la partecipazione dello stes- so ad una frode fiscale. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17211 del 02/07/2018, Rv. 649378 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14287 del 24/06/2014, Rv. 631526 - 01).

11. E' necessario un accertamento da parte del giudice del merito, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, e, per effetto dell'acco- glimento del ricorso, nei limiti indicati con riferimento al primo motivo (esclusa l'IRAP), la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione (esclusa l'IRAP con riferimento al primo motivo), cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazio- ne al profilo accolto e per la liquidazione delle spese di li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 10852/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].R.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cas- sazione; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.10588/1/2015 depositata il 25 novembre 2015, e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 29 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, veniva accolto l'appello proposto dalla società Co.R.Edil. Co- struzioni e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.21861/1/2014 che rigettava il ricor- so avente ad oggetto un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2007, con cui sulla scorta di p.v.c. veniva disconosciuta IVA indebi- tamente detratta e, nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lettera d) del DPR n. 600/73, veniva accertato maggiore reddito di impresa conseguito nell'anno di imposta discono- scendo i costi sopraindicati per operazioni oggettivamente inesistenti, ai fini IRES e IRAP, con conseguenti sanzioni. 2. La CTR riteneva per l'annualità oggetto di ripresa non operante il raddoppio dei termini previsto all'art. 43 del d.P.R. n. 600/73 ai fini della decadenza dall'azione, essendo già spirato il termine al momen- to della presentazione da denuncia penale, e assenti le giustifica- zioni per l'emissione dell'accertamento prima dei sessanta giorni pre- visti dall'art. 12 comma 7 della I. n. 212 del 2000 ai fini dell'instaura- zione del contraddittorio endoprocedimentale. 3. Avverso tale decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per tre motivi cui resiste la società con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso si deduce - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione del- l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR statuito che «poiché la notifica era avvenuta oltre i termini di prescrizione, non ritenendosi applicabile l'articolo 43 comma terzo del d.P.R. n. 600/1973 e l'art 57 d.P.R. n. 633/72 dal momento che l'Ufficio non aveva in alcun modo dimostrato che effet- tivamente aveva proceduto alla denunzia alla [OSCURATO:PERSONA]», poiché l'obbligo di denuncia penale si può manifestare anche quando sono decorsi i termini ordinari di accertamento. 5. Il motivo è fondato, nei limiti che seguono. In tema di accertamen- to tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'ob- bligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presen- tazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve con- testare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non po- tendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accerta- mento è precluso al giudice tributario (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020, Rv. 658111 - 01). 6. Nel caso di specie, il fatto che sia stata presentata la comunicazio- ne di notizia di reato, negato a pag.7 del controricorso, emerge non- dimeno dal p.v.c. (foglio n.31, citato a p.3 della sentenza della CTR), ed è accertato dalla CTP con dovizia di particolari in merito al proce- dimento penale originato dai fatti per cui è causa (riportati sempre a pag.3 della sentenza impugnata), ed è d'altro canto accertato anche dalla CTR a pag.7 della decisione gravata, restando irrilevante se poi in concreto sia stata accertata o meno dal giudice penale la commis- sione di reati, come pure la decorrenza dei termini ordinari di accer- tamento al momento della proposizione della denuncia. 7. Nondimeno, proprio perché in tema di accertamento, il cd. "rad- doppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 opera poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidia- te da sanzioni penali, esso non può trovare applicazione anchefl'IRAP "TeL' (Cass, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018, Rv. 647996 - 01) e, in parte qua, il motivo non può essere accolto VEffilta con rife- rimento alle riprese per IRAP. 8. Con il secondo motivo di ricorso - ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - l'Agenzia lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art 12, comma 7, della legge n.212 del 2000, per aver la CTR ritenuto rilevante il fatto che nel caso di specie l'Agenzia non ha motivato il provvedimento impugnato in merito all'esistenza della "particolare urgenza" giustificante l'emissione dell'avviso di accertamento prima dei sessanta giorni di cui al termine dilatorio della previsione normati- va da ultimo citata, e che nel processo non ne sarebbe stata provata l'effettiva sussistenza. 9. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. La Corte rammenta che, nel caso del mancato rispetto del termine dilatorio ai fini dell'in- staurazione del contraddittorio antecedente alla notifica dell'atto im- positivo, «il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enun- ciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella con- creta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio" (Cass. Sez. Un. n.18184 del 2013). Pertanto, la CTR erra a ritenere rilevante e decisivo il fatto che la motivazione dell'atto im- positivo impugnato non sia esplicita quanto alle ragioni di urgenza giustificatrici della compressione del termine dilatorio di cui all'art.12 comma 7 della I. n.212 del 2000. 10. Inoltre, dal ricorso emerge che la verifica fiscale, a carattere ge- nerale, riguarda numerosi periodi di imposta (2006-2013) tra cui quello per cui è causa, per operazioni inesistenti e frodi carosello ed è accertata l'attività di indagine penale in dipendenza dei fatti. Al pro- posito si rammenta la giurisprudenza della Corte secondo cui tra le ragioni di urgenza che giustificano l'emissione dell'avviso di accerta- mento prima dello spirare del termine dilatorio di sessanta giorni pre- visto dall'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 rientra la com- missione, da parte del contribuente, di reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale ovvero la partecipazione dello stes- so ad una frode fiscale. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17211 del 02/07/2018, Rv. 649378 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14287 del 24/06/2014, Rv. 631526 - 01). 11. E' necessario un accertamento da parte del giudice del merito, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, e, per effetto dell'acco- glimento del ricorso, nei limiti indicati con riferimento al primo motivo (esclusa l'IRAP), la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione (esclusa l'IRAP con riferimento al primo motivo), cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazio- ne al profilo accolto e per la liquidazione delle spese di li
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