CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, nel riformare la sentenza di primo grado limitatamente all'entità della pena, ha confermato, nel resto, l'affermazione di responsabilità del predetto imputato per vari reati fallimentar4 a lui ascritti nella veste di amministratore di diritto dal 24 agosto 2004 fino al 19 maggio 2015 e poi amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita il 26 febbraio 2019; e in particolare per i delitti di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose consistite nel sistematico omesso versamento di imposte, contributi assistenziali e previdenziali (capo A); bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla distrazione di vari beni tra cui macchinari, impianti e altre poste attive (capo B); bancarotta fraudolenta documentale (capo C); Premesso che la decisione di appello non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti, sicché sono inammissibile i motivi di ricorso su profili già esaurientemente valutati dal giudice di primo grado; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza Ebill'elemento psicologico del reato di bancarotta c.d. fiscale (capo A), è inammissibile in quanto il tema risulta ampiamente esaminato già nella pronuncia di primo grado (cfr. pagg. 7-9), la quale, in perfetta consonanza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01) dà specifico conto del disegnoconcepito dall'imputato per sottrarsi in modo sistematico all'imposizione fiscale (fino ad accumulare un debito di oltre 4 milioni di euro) e, con il relativo risparmio di spesa, sostenere economicamente la società, nonché della concreta prevedibilità del dissesto di un'impresa commerciale che sopravvive in virtù di un simile meccanismo fraudolento; Ritenuto che il secondo ft il terzo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconducibilità all'imputato degli ulteriori reati di cui ai capi B) e C) alla luce della intervenuta cessazione dalla carica di formale amministratore della società fallita, è privo di specifica perché non si confronta con l'ampia motivazione, già contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pagg. 5-7) e ripresa da quella di appello (cfr. pag. 4-5), circa le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento dell'attribuzione all'imputato di effettivie pervasivi poteri gestori anche per il periodo successivo alla dismissione della qualifica formale di amministratore; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M8 U 2026 ,) Etirvz,