CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39326/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SPANO' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo H-P,1-eerrreftrde-grer il rigetto dei ricorsi. uditg f difensori ,t,Liare.se-Frt-eltavvocato 4ek/V-OCATURN GENERALE DELLO STATO del foro di ROMA in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA] che conclude nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la conferma delle statuizioni civili e la condanna alla rifusione delle spese di giustizia e deposita conclusioni e nota spese. Et—pfeeefit-e-ravvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20/04/2018 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi che aveva dichiarato, per quanto di interesse in questa sede, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravato ai sensi del quarto e del sesto comma dell'art._ 416 bis cod. pen. (A) e ai delitti di usura (QQ) ed estorsione aggravata (RR), nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di falso ideologico di pubblico ufficiale in atto pubblico (ZZ) e di favoreggiamento personale (AAA), rideterminava la pena inflitta al primo per i suddetti reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, in quella di anni 17 di reclusione, e riduceva la pena irrogata agli altri due imputati per i summenzionati reati, ritenuti altresì avvinti dal vincolo della continuazione, a quella di anni 2 e mesi 6 di reclusione. La Quinta Sezione di questa Corte, con pronuncia in data 21/10/2019, annullava, per quanto di interesse in questa sede, la suddetta sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla circostanza aggravante ex art. 416 bis, sesto comma, cod. pen. di cui al capo A); e, con pronuncia in data 11/02/2020, annullava la suddetta sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio limitatamente al reato di favoreggiamento (AAA) perché il fatto non sussiste e con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di falso. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., nella misura di anni 13 e mesi 6 di reclusione, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa eliminazione dell'aumento di pena per il delitto di favoreggiamento (pari a mesi 6 di reclusione, così come determinato dalla sentenza di appello annullata), in quella di anni 2 di reclusione, con sospensione condizionale della stessa. Con riguardo alla rideterminazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, ritenuta insussistente l'aggravante oggetto di annullamento con rinvio e considerata conseguentemente più grave l'estorsione aggravata (RR), ha individuato la pena base per la stessa in quella di anni 10 e mesi 6 di reclusione, sottolineando come la gravità e la recrudescenza degli episodi contestati a [OSCURATO:PERSONA] l'abbiano indotta a discostarsi dal minimo edittale (di anni 7 di reclusione), anche considerata la biografia giudiziaria dell'imputato denotante una certa proclività al crimine. La Corte territoriale fissa poi gli aumenti di pena in continuazione per il reato associativo (A) in anni 1 e mesi 6 e per il reato di usura (QQQ) nella stessa misura (che corrisponde all'aumento di pena già irrogato dal primo Giudice per la medesima fattispecie). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione in punto di determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, essendone quantificata unicamente la misura. Rileva che, non essendo previsto dall'art. 81 cod. pen. un aumento minimo di pena ma solo un massimo quantificato nella misura del triplo della pena base, la mancanza di motivazione priva l'imputato del controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, integrando, quindi, un vizio di motivazione; a maggior ragione nel caso di specie, in cui con specifico motivo di appello era stata richiesta la riduzione dell'aumento di pena determinato dal primo Giudice per la continuazione, avendo invocato il ricorrente in sede di gravame il contenimento della pena nei minimi edittali, su cui non vi è motivazione neppure in punto di determinazione della pena base. La difesa si duole che il Giudice del gravame, non confrontandosi con i rilievi difensivi, abbia operato un rinvio per relationem assoluto ed integrale alla sentenza di primo grado il cui contenuto era stato ampiamente contestato. Il difensore, alla luce di detti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, la cui trattazione, attesa la sovrapponibilità delle censure, può essere svolta congiuntamente. Entrambi i ricorsi, invero, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di intervenuta prescrizione del delitto di falso ideologico (capo ZZ). Rilevano i difensori di avere dedotto nel corso della discussione che la sentenza di rinvio non aveva determinato un giudicato parziale in ordine alla responsabilità per il concorso degli imputati nel falso ideologico, con l'ovvia conclusione che detto delitto era da considerarsi alla data del 22 luglio 2020 ormai estinto per prescrizione; e di avere indicato a supporto di tale tesi le pronunce della Corte di cassazione sul ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, nelle quali si evidenzia che l'annullamento parziale con rinvio non consente di ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità. Osservano i difensori che anche nella pronuncia n.21824/2020 della Prima Sezione della Corte di cassazione, richiamata dalla Corte territoriale in tema di formazione progressiva del giudicato, si evidenzia che l'irrevocabilità di alcune statuizioni della sentenza non interessate dall'annullamento con rinvio è "direttamente strumentale a definire i limiti oggettivi del giudizio di rinvio e non anche a consentire l'immediata éseguibilità" di- parti della sentenza, perché l'esecuzione è necessariamente legata alla formazione del titolo esecutivo e quindi alla irrevocabilità della sentenza interamente considerata salvi i casi di pluralità di capi autonomi. I difensori, alla luce di dette censure, insistono per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, la Corte territoriale, diversamente da come lamentato dalla difesa, motiva sia sulla quantificazione della pena base dell'estorsione aggravata ai sensi del comma secondo dell'art. 629 cod. pen., individuata come fattispecie più grave una volta esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen., come riportato in punto di fatto, sia sull'entità degli aumenti di pena in continuazione. Quanto, invero, a questi ultimi, è evidente che la quantificazione dell'aumento di pena per il delitto associativo va ricollegata non solo al riferimento alla biografia giudiziaria denotante una certa proclività al crimine, richiamata per la quantificazione della pena base dalla Corte di appello, ma altresì alla gravità del reato evidenziata dal primo Giudice e alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica e reiterata in relazione al delitto associativo; è, inoltre, evidente che anche per l'aumento di pena per l'usura vale il collegamento con la proclività al crimine poco prima evidenziata e, considerata la conferma dell'aumento di pena operato dal primo Giudice, il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado (si veda pag. 597 cod. pen.) alla gravità delle condotte delittuose e agli altri parametri indicati nell'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale risulta, quindi, avere tenuto conto dell'istanza difensiva di contenimento della pena, non limitandosi ad un mero appiattimento sulla pronuncia di primo grado. 2. Inammissibili sono, invece, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto si fondano su censure manifestamente infondate. La Corte territoriale, con riferimento ai due imputati muove dalla pronuncia della Corte di cassazione che, accolto il ricorso dei medesimi relativamente al reato di favoreggiamento con il conseguente annullamento sul punto per insussistenza del fatto, ha limitato il giudizio di rinvio al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di falso ideologico dagli stessi commesso in concorso. Rileva, pertanto, che la Corte precedentemente adita, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. infliggeva, in senso mitigatorio rispetto al Giudice del primo grado, la pena finale di anni due e mesi sei di reclusione ciascuno (anni due di reclusione per il delitto di falso, aumentati di mesi sei di reclusione per quello di favoreggiamento), trattandosi per detta Corte di «pena meno sproporzionata e più vicina al valore minimo, tenuto conto del pregresso stato di incensuratezza dei due pubblici ufficiali e delle negate circostanze attenuanti generiche». La sentenza impugnata, passando, quindi, alla rideterminazione in sede di rinvio del trattamento sanzionatorio, «ritiene equo e corrispondente ad un principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria alla gravità della condotta posta in essere dai correi, fissare per entrambi la pena detentiva da infliggere in anni due di reclusione» pervenendo a ciò «avuto riguardo agli indicatori di cui all'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena da irrogare in concreto e considerando che, espungendo la quota parte di pena fissata dal Giudice di merito di secondo grado corrispondente ai mesi 6 di reclusione già fissati per l'aumento sanzionatorio per i due reati in concorso formale tra loro, la proporzione tra le condotte di falso ideologico in atto pubblico e la risposta espressiva dell'ordinamento viene ad essere rispettata». I ricorrenti lamentano che, pur avendo dedotto nel corso della discussione che la sentenza di rinvio non aveva determinato un giudicato parziale in ordine alla responsabilità per il concorso degli imputati nel falso ideologica e che, pertanto, detto delitto nelle more si era estinto per prescrizione, la Corte territoriale non ha motivato sul punto, limitandosi a richiamare una pronuncia sul giudicato progressivo. Il presupposto dei ricorsi in esame è errato, in quanto nel caso di specie siamo in presenza di un annullamento senza rinvio in ordine ad un reato concorrente con altro reato e ad un annullamento con rinvio relativo al solo trattamento sanzionatorio del reato residuo. Come, invero, specifica la stessa pronuncia rescindente, in parte motiva (a pag.11): «ferma l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità degli stessi per il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui al capo ZZ), la medesima sentenza deve altresì essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame in merito alla commisurazione della pena per tale reato, rimanendo assorbiti i motivi proposti dai ricorrenti in merito al trattamento sanzionatorio». La pronunce richiamate dalla difesa nel ricorso, di cui in ultimo quella delle Sezioni Unite n.3423 del 29/10/2020, depositata il 27/01/2021, Gialluisi, Rv.280261, diversamente da come dedotto, non affermano che nel caso di rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio non può ritenersi il giudicato parziale con riferimento all'affermazione di responsabilità (con la conseguenza che nel caso di specie il delitto di falso ideologico si sarebbe prescritto nel corso del giudizio di rinvio), ma si limitano a ribadire la differenza tra giudicato parziale ed eseguibilità dello stesso, e ad affermare in particolare che - si veda Rv. 280261-03 - in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici, e che - Rv.280261-01 - sempre in caso di annullamento parziale ai sensi del suddetto articolo è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per i quali abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio. Nel caso di specie, a seguito della pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, poteva dirsi formato un giudicato parziale sulla affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di falso ideologico, che, pertanto, non poteva essere dichiarato estinto per prescrizione. Si vedano al riguardo: Sez. 4, n. 1355 del 28/11/2019, depositata il 15/01/2020, Caprino, Rv. 278901, secondo cui in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio la questione relativa al riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, il giudicato formatosi sull'acCertamento del • reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050, secondo cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Córte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione: fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello per non avere valutato, in un processo per il delitto di lesioni personali, i motivi di appello concernenti la configurabilità della provocazione, il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili. A nulla rilevando ai fini della prescrizione la non eseguibilità di un giudicato a formazione progressiva, come quello di specie, su cui fanno leva i ricorsi. E' invero la stessa Corte territoriale che nella sentenza impugnata, prima di rideterminare la pena in sede di rinvio, evidenzia come l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. pen., dia luogo di regola all'esecutività della decisione e come, in presenza di capi di sentenza divenuti definitivi tanto con riguardo all'affermazione di responsabilità, quanto con riguardo alla determinazione della relativa pena, quest'ultima possa essere messa in esecuzione (citando per tutte l'ordinanza Sez.1, n.21824 del 21/07/2020). E, con riguardo al caso di specie, richiama il principio secondo cui l'irrevocabilità e la conseguente esecutività della, sentenza penale di condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 648 e 650 cod. proc. pen., debbono necessariamente riguardare il capo d'imputazione nella sua interezza a nulla rilevando, in contrario, la o possibilità di formazione di un giudicato parziale prevista, nel caso di annullamento con rinvio, dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., giacché in tale ultima ipotesi, si tratta di una irrevocabilità connessa allo sviluppo del rapporto processuale e limitata ad una o più statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale anche nell'ambito di un singolo capo d'imputazione, senza che però ciò incida sulla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato, richiedendo questa pur sempre la formazione di un giudicato di condanna che non può dirsi realizzato finché il soggetto rivesta comunque la qualifica di imputato. 2. All'infondatezza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi del medesimo articolo, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. Nulla va, infine, liquidato per le spese di costituzione e difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno nel presente giudizio. Si vedano, al riguardo, Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935 e Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Adamo e altri, secondo cui non è consentito l'intervento della parte civile nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati, in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese. P. Q. M. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali