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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2024

Cassazione n. 16103/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, si è riportata ai motivi di ricorso e ha insistito nell'accoglimento di esso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° marzo 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 14 luglio 2022 con la quale il Tribunale di Bari - per quanto ancora di interesse - ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, escluse la contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di sette anni e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, adducendo che la Corte di merito avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, ritenendo erroneamente che egli non abbia mai denunciato il furto delle scritture contabili e attribuendo rilievo alla mancata presentazione da parte sua di un progetto di bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata al 2008, quantunque - alla luce di quanto rassegnato dall'imputato innanzi al Tribunale, di quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] e della denuncia, da parte del Donati, delle inadempienze in particolare dell'ex socio Apicella in ordine alla tenuta della contabilità e alla consegna della relativa documentazione - consti che l'imputato non ha potuto reperire (se non in parte) la contabilità e che il bilancio del 2008 era stato depositato dal precedente amministratore.

2.2. Con il secondo motivo, richiamando gli elementi esposti nel primo motivo, è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione della legge penale, in quanto la Corte di merito erroneamente non avrebbe ritenuto - pur considerando i periodi di sospensione (per un totale di 260 giorni) - che il reato si sia estinto per prescrizione il 6 luglio 2022.

2.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, rimarcando come nel caso di specie non opererebbe la sospensione di 100 giorni (dal 22 giugno 2018 al 30 settembre 2018) previsto dal decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, conv. con modif. dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, in quanto nel presente procedimento, all'udienza del 13 marzo 2018 (anteriore al detto periodo di sospensione e al detto decreto legge) la trattazione è stata rinviata (per il carico di lavoro del Collegio) al 2 ottobre 2018 (data successiva al detto periodo), non rilevando neppure il differimento disposto a tale ultima udienza in ragione della sopravvenuta inagibilità della sede del Tribunale; difatti, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di considerare operativa la sospensione per il detto periodo di 100 giorni limitatamente ai processi penali da celebrarsi nell'arco temporale di detta sospensione (nel quale, come esposto, il presente procedimento non rientra).

Con la conseguenza che il reato si sarebbe prescritto il 28 marzo 2022.3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha altresì depositato requisitoria scritta, con la quale che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Il difensore del ricorrente, con memoria di replica (in data 28 luglio 2023 e 2 gennaio 2024), ha contestato la fondatezza di quanto in essa rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili poiché difettano della necessaria specificità.

La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica: dando conto della mancanza di parte della contabilità della fallita (richiamando quanto rassegnato dal curatore); osservando - per quel che più rileva - come il Donati non abbia mai documentato di aver chiesto al precedente amministratore la consegna delle scritture non consegnate alla curatela (quantunque, a suo dire, fosse costui a non averle messe a sua disposizione); evidenziando pure gli elementi in ragione dei quali ha ritenuto non plausibile la sua prospettazione (in particolare, alla luce della sua esperienza nella gestione delle società, che ad avviso della Corte di merito depone per il previo esame da parte sua delle scritture contabili dell'ente, prima dell'acquisizione delle quote e dell'assunzione della carica di liquidatore, conclusione - ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] - corroborata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato sulla previa disamina di un bilancio dell'ente); rappresentando che le denunce di furto del Donati non avessero ad oggetto la sottrazione delle scritture contabili, dato questo che non può dirsi travisato in forza del richiamo di una di esse, contenuto nel ricorso (da cui può trarsi che il Donati avrebbe attribuito ai precedenti organi sociali, Apicella e Magnifico, di aver fornito solo una parte della contabilità e che il Donati avrebbe attribuito al Magnifico la violazione delle norme relative alla regolare tenuta della contabilità, ma non il furto di essa); inferendo pertanto la sussistenza del prescritto dolo specifico.

Con tale iter - che non fa riferimento soltanto alla mancata presentazione del bilancio dell'esercizio 2008, ex se in effetti non rilevante sub specie dell'imputazione elevata nei confronti del Donati (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 - 01) - il ricorso non si confronta compiutamente, anche nella parte in cui ha dedotto il travisamento della prova: e ciò è a dirsi, in particolare, in forza di quanto appena sopra esposto a proposito della denuncia di furto.

Ancora, il ricorso ha censurato il mancato apprezzamento della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], quantunque l'atto di appello non contenesse alcuna allegazione al riguardo, il che esclude che possa ravvisarsi un vizio di motivazione in parte qua della sentenza impugnata, per aver disatteso nei termini predetti il gravame; fermo restando che la presentazione del bilancio del 2008 da parte del precedente amministratore, che dovre trarsi da tale deposizione, non inficerebbe il coacervo di elementi su cui si fonda la decisione impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 0:[).

2. L'inammissibilità dei motivi inerenti all'affermazione di responsabilità non consente di rilevare la prescrizione che è maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), resa il 1° marzo 2022, come peraltro assunto dalla stessa difesa (che ha indicato il termine di estinzione del reato nel 28 marzo 2022 (cfr. quarto motivo) o nel 6 luglio 2022 (cfr. terzo motivo).

Al riguardo si deve osservare che: - il termine di prescrizione del reato (commesso il 20 aprile 2009), pari a dodici anni e sei mesi (tenuto conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. proc. pen.), è rimasto sospeso per centosessanta (in ragione del rinvio dell'udienza del 3 dicembre 2019 al 14 aprile 2020, per astensione dei difensori; nonché da tale ultima data al giorno 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02); il che ne ha differito la scadenza al 29 marzo 2022, data già successiva alla pronuncia impugnata; - inoltre, questa Corte ha già condivisibilmente chiarito che la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 73/2018, «operava "per i processi pendenti" nel periodo dal 22 giugno al 30 settembre 2018 (indipendentemente dall'adozione in quell'arco temporale di provvedimenti di rinvio)» (Sez. 6, ord. n. 42891 del 11/11/2021, Biancoli, n.m.); con la conseguenza che deve tenersi conto dei cento giorni di sospensione prevista dalla norma appena citata, in forza dei quali il termine di prescrizione sarebbe spirato il 7 luglio 2022.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, si è riportata ai motivi di ricorso e ha insistito nell'accoglimento di esso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° marzo 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 14 luglio 2022 con la quale il Tribunale di Bari - per quanto ancora di interesse - ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, escluse la contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di sette anni e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, adducendo che la Corte di merito avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, ritenendo erroneamente che egli non abbia mai denunciato il furto delle scritture contabili e attribuendo rilievo alla mancata presentazione da parte sua di un progetto di bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata al 2008, quantunque - alla luce di quanto rassegnato dall'imputato innanzi al Tribunale, di quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] e della denuncia, da parte del Donati, delle inadempienze in particolare dell'ex socio Apicella in ordine alla tenuta della contabilità e alla consegna della relativa documentazione - consti che l'imputato non ha potuto reperire (se non in parte) la contabilità e che il bilancio del 2008 era stato depositato dal precedente amministratore. 2.2. Con il secondo motivo, richiamando gli elementi esposti nel primo motivo, è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione della legge penale, in quanto la Corte di merito erroneamente non avrebbe ritenuto - pur considerando i periodi di sospensione (per un totale di 260 giorni) - che il reato si sia estinto per prescrizione il 6 luglio 2022. 2.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, rimarcando come nel caso di specie non opererebbe la sospensione di 100 giorni (dal 22 giugno 2018 al 30 settembre 2018) previsto dal decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, conv. con modif. dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, in quanto nel presente procedimento, all'udienza del 13 marzo 2018 (anteriore al detto periodo di sospensione e al detto decreto legge) la trattazione è stata rinviata (per il carico di lavoro del Collegio) al 2 ottobre 2018 (data successiva al detto periodo), non rilevando neppure il differimento disposto a tale ultima udienza in ragione della sopravvenuta inagibilità della sede del Tribunale; difatti, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di considerare operativa la sospensione per il detto periodo di 100 giorni limitatamente ai processi penali da celebrarsi nell'arco temporale di detta sospensione (nel quale, come esposto, il presente procedimento non rientra). Con la conseguenza che il reato si sarebbe prescritto il 28 marzo 2022.3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha altresì depositato requisitoria scritta, con la quale che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente, con memoria di replica (in data 28 luglio 2023 e 2 gennaio 2024), ha contestato la fondatezza di quanto in essa rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili poiché difettano della necessaria specificità. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica: dando conto della mancanza di parte della contabilità della fallita (richiamando quanto rassegnato dal curatore); osservando - per quel che più rileva - come il Donati non abbia mai documentato di aver chiesto al precedente amministratore la consegna delle scritture non consegnate alla curatela (quantunque, a suo dire, fosse costui a non averle messe a sua disposizione); evidenziando pure gli elementi in ragione dei quali ha ritenuto non plausibile la sua prospettazione (in particolare, alla luce della sua esperienza nella gestione delle società, che ad avviso della Corte di merito depone per il previo esame da parte sua delle scritture contabili dell'ente, prima dell'acquisizione delle quote e dell'assunzione della carica di liquidatore, conclusione - ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] - corroborata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato sulla previa disamina di un bilancio dell'ente); rappresentando che le denunce di furto del Donati non avessero ad oggetto la sottrazione delle scritture contabili, dato questo che non può dirsi travisato in forza del richiamo di una di esse, contenuto nel ricorso (da cui può trarsi che il Donati avrebbe attribuito ai precedenti organi sociali, Apicella e Magnifico, di aver fornito solo una parte della contabilità e che il Donati avrebbe attribuito al Magnifico la violazione delle norme relative alla regolare tenuta della contabilità, ma non il furto di essa); inferendo pertanto la sussistenza del prescritto dolo specifico. Con tale iter - che non fa riferimento soltanto alla mancata presentazione del bilancio dell'esercizio 2008, ex se in effetti non rilevante sub specie dell'imputazione elevata nei confronti del Donati (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 - 01) - il ricorso non si confronta compiutamente, anche nella parte in cui ha dedotto il travisamento della prova: e ciò è a dirsi, in particolare, in forza di quanto appena sopra esposto a proposito della denuncia di furto. Ancora, il ricorso ha censurato il mancato apprezzamento della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], quantunque l'atto di appello non contenesse alcuna allegazione al riguardo, il che esclude che possa ravvisarsi un vizio di motivazione in parte qua della sentenza impugnata, per aver disatteso nei termini predetti il gravame; fermo restando che la presentazione del bilancio del 2008 da parte del precedente amministratore, che dovre trarsi da tale deposizione, non inficerebbe il coacervo di elementi su cui si fonda la decisione impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 0:[). 2. L'inammissibilità dei motivi inerenti all'affermazione di responsabilità non consente di rilevare la prescrizione che è maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), resa il 1° marzo 2022, come peraltro assunto dalla stessa difesa (che ha indicato il termine di estinzione del reato nel 28 marzo 2022 (cfr. quarto motivo) o nel 6 luglio 2022 (cfr. terzo motivo). Al riguardo si deve osservare che: - il termine di prescrizione del reato (commesso il 20 aprile 2009), pari a dodici anni e sei mesi (tenuto conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. proc. pen.), è rimasto sospeso per centosessanta (in ragione del rinvio dell'udienza del 3 dicembre 2019 al 14 aprile 2020, per astensione dei difensori; nonché da tale ultima data al giorno 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02); il che ne ha differito la scadenza al 29 marzo 2022, data già successiva alla pronuncia impugnata; - inoltre, questa Corte ha già condivisibilmente chiarito che la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 73/2018, «operava "per i processi pendenti" nel periodo dal 22 giugno al 30 settembre 2018 (indipendentemente dall'adozione in quell'arco temporale di provvedimenti di rinvio)» (Sez. 6, ord. n. 42891 del 11/11/2021, Biancoli, n.m.); con la conseguenza che deve tenersi conto dei cento giorni di sospensione prevista dalla norma appena citata, in forza dei quali il termine di prescrizione sarebbe spirato il 7 luglio 2022. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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