CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15385/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4-t Motivi della decisione Visti gli atta e !a sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada, fatto commesso il 2/11/2020. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violaziorie dell'art. 157 cod, pen. per intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale; 2. Vizio di motivazione con riferimento ai trattamento sanzionatorio ed aiia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che tutte le ragioni di doglianza sono destituite di fondamento. Quanto al primo motivo, occorre rimarcare come per fatti commessi a partire dai l gennaio 2020 trovi applicazione il regime dell'improcedibilità„ disciplinato dall'art. 344-bis cod. proc. pen., a mente del quale, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 codice di rito, la mancata definizione del giudizio di appello entro i termine di due anni e la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale. Pertanto„ l'invocata estinzione del reato con applicazione del regime della prescrizione è dei tutto inc.onferente. Dei pari manifestamente infondate si appalesano le doglianze riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata. li Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2000,00 di ammenda: nel calcolo indicato in sentenza, il primo giudice: ha stabilito la pena base in mesi 8 di arresto ed euro 1500,00 di anamenda; nei successivo passaggio si legge che la pena è aumentata a mesi 6 di arresto ed euro 2000,00 di ammenda per effetto della riconosciuta aggravante dell'avere commesso li fatto in orario notturno. Il riferimento contenuto nel c.aitiolo a men i 5 di arresto è chiaramente frutto di un refuso: diversamente dalla interpretazione offerta dalla Corte di appello, è evidente che ii Tribunale, abbia inteso aumentare, corne dovuto, la sola pena pecuniaria. Invero, ai sensi dell'art. 186, comma 2- sexies, cod. strada è la sola pena dell'ammenda prevista dai COMITia 2 a dovere essere aumentata da un terzo alla metà. Circa l'entità della pena concretamente inflitta (prossima al minimo edittaie) e !a mancata conce.ssione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici dell'appello hanno offe.rto una congrua motivazione, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da altro prece dente specifico, e l'assenza di positivi elementi di valutazione deponenti in suo favore. Si tratta di adeguata motivazione, conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 e 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può !imitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità dei reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Quanto all'entità della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, dal complesso argomentativo delle sentenze di merito si evince come sia stata attribuita rilevanza alla contiplessiva gravità del fatto, resa evidente dal tasso alcolernico (2,46 g/I e 2.50 g/i), pari ai valore massimo della più grave previsione di cui alla lettera c) dell'art. 186 cod. strada. Rispetto a tale in conseguenza di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 aprile 2025 Il