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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12355/2026

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i Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eROSAMARIA NICASTRO giusta procura speciale in atti;-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in-controricorrente-Numero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/2026avverso la sentenza n. 72/2018 della Commissione Tributaria di Secondogrado di Trento, depositata il 3/8/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CommissioneTributaria di Secondo grado di Trento aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 256/2014, emessa dalla Commissione Tributaria di primogrado di Trento in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi diaccertamento ICI 2007-2008 emessi dal Comune di Avio.Il Comune resiste con controricorsoLa contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva.CONSIDERATO CHE1.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997«per avere i Giudici di seconde cure ritenuto che sussista in capo allaSocietà il requisito della colpevolezza, ex art. 5 D.Lgs. n. 472/1997,sebbene nel caso di specie la Società abbia proceduto ad effettuare iversamenti d'imposta sulla base dell'unica rendita iscritta in catasto al 1°gennaio degli anni d'imposta in contestazione (2007 e 2008)».1.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 6, comma 2, del D.Lgs.n. 472/1997, 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della L. n.212/2000, «per avere i Giudici di seconde cure ritenuto che negli annid'imposta in contestazione non sussistesse alcuna incertezza normativa inmerito alle concrete modalità di valorizzazione degli opifici produttivi,sebbene proprio per dirimere tali incertezze si sia resa necessarial'emanazione da parte dell'Agenzia del Territorio della circolare 6/T del2012, elevata a rango normativo con la L. n. 190/2014».1.3.

Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quantostrettamente connesse, sono infondate.Numero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/20261.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto, al riguardo, ilgravame della Società affermando quanto segue:« ... fin dal 2005, cioèdalla disciplina legislativa dei beni rientranti nella categoria D (opifici) lacontribuente avrebbe dovuto assoggettare ad ICI gli immobili appartenentialla Centrale elettrica ricadenti nel Comune di Avio, adottando, ai sensi deldisposto di cui all'art. 7 comma 3 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 333, convertito conmodificazioni nella legge n. 359/92, quale criterio per la determinazionedella base imponibile, quello derivante dalle scritture contabili: ciò inquanto ... tali immobili non erano provvisti di rendita catastale ... [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria degli immobili di cui sopra dal 1999, inassenza di rendite assegnate dall'Ufficio del Catasto, avrebbe dovutopagare l'ICI sulla base delle scritture contabili, cosa che non è avvenutaper ciò che riguarda il [OSCURATO:PERSONA] e la centrale idroelettrica di Avio, per iquali non sono stati effettuati pagamenti mentre per la p.ed. 118/2 l’ICIvenne pagata sul valore del 1969, senza alcun adeguamento, quantunqueprevisto per legge al biennio 1988-1989; trattasi pertanto di pagamentierrati sul quantum e scorretti, in quanto contrari allo stesso dettatolegislativo...».1.5.

Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensividelle parti, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso diaccertamento impugnato, è la seguente: l'avviso di accertamentoimpugnato aveva come presupposto gli insufficienti versamenti effettuatidalla ricorrente per ICI anni 2007-2008 afferenti la centrale idroelettrica diAvio ed il canale Biffis, per il quale il Comune di Avio aveva applicato, afronte del criterio catastale adottato dalla contribuente a seguito di DOCFA,il valore contabile (ex art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992); all'epoca della notificadegli avvisi di accertamento (2013), l’Ufficio del Catasto aveva già1.12.2011.1.6.

Questa Corte si è più volte occupata del criterio di stima applicabileai parchi eolici ai fini Ici, affermando principi valevoli anche nel caso qui inesame, nel senso che: Cass. n. 13779/2019 - secondo l'art.5, 3° co.,d.lgs.504/1992 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, nonNumero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/2026iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conanno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo icriteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 deldecreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti (...)»;Cass.SSUU n. 3160/11 cit. ha stabilito, nell'interpretazione di questadisposizione, che in tema di ICI, il metodo di determinazione della baseimponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3,del cl.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppocatastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese edistintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscrittiin catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta difa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodocontabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivantedall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può esseretenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento intali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi,chiedere il relativo rimborso nei termini di legge» - si evince da questoprincipio di diritto che, a partire dalla data della richiesta di attribuzione direndita (ma solo a partire da questa), il contribuente partecipa di un nuovoregime giuridico, facendo per ciò solo decorrere un arco temporale disospensione e conguaglio in dare o avere fin visto l'esito dell'istanza, nullaostando che – per il periodo precedente – trovi invece applicazione ex legeil criterio di bilancio.1.7.

Su quest’ultimo aspetto va considerato che l'accesso al regimecontabile sostitutivo non può reputarsi di per sé precluso, a favore delcriterio reddituale-catastale, dal fatto che, per ipotesi, nel bilancio socialedi riferimento, gli immobili e impianti in oggetto fossero nelle annualitàrilevanti distintamente contabilizzati rispetto ad altri immobili di categoriaD, ma non scorporati nelle loro varie componenti.Numero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/20261.8.

L'autonoma rilevanza 'catastale' dei singoli impianti e dei singolicespiti costituenti ciascun impianto (tale da permettere l'attribuzione di unarendita dedicata ad ognuno di essi) non escludeva di per sé che - primadell'accesso del contribuente al 'nuovo' regime giuridico catastale - la baseimponibile fosse sostitutivamente desumibile dalla valorizzazione dibilancio, secondo quanto dettato dall'art.5, comma 3 cit.; bilancio nel qualeil complesso dei beni oggetto di imposizione risultasse comunqueunivocamente descritto e distintamente contabilizzato rispetto agli altricespiti di proprietà sociale assoggettabili anch'essi ad accatastamento nellamedesima categoria D.1.9.

La scindibilità del compendio ai fini dell’attribuzione di renditacatastale, in altri termini, non rappresentava ostacolo pregiudiziale a che ilvalore del medesimo fosse desumibile - nella temporanea vigenza delregime di libro - dalla sua contabilizzazione unitaria, purché distinta nelsenso indicato.1.10.

Altrimenti detto, la peculiarità della fattispecie unitaria costituita,nel caso in esame, dalla centrale elettrica pluri-impianto, in definitiva, ètale da giustificare l'applicazione (provvisoria) del criterio contabile inragione della sua valorizzazione complessiva di bilancio allorquando(all'esito di accertamento fattuale demandato al giudice di merito) talevalorizzazione appaia univoca e certamente riferibile (per parteimmobiliare e parte impiantistica) alla centrale oggetto di imposizione; eciò per la mancata distinta contabilizzazione di ulteriori immobili adestinazione speciale suscettibili di classamento D, ovvero perl'insussistenza di qualsivoglia margine di dubbio e confusione nellaidentificazione della centrale in questione rispetto agli altri immobili adestinazione speciale eventualmente iscritti.1.11.

Conclusione, questa, che adatta alla fattispecie in esame - senzacontraddirlo - il principio già affermato, con riguardo alle ordinarie unitàimmobiliari, da questa Corte di legittimità (Cass. nn. 6841/2019,25944/2017), secondo cui in tanto può riscontrarsi il requisito della«distinta contabilizzazione» ex art.5 cit., in quanto il valore contabile diciascun fabbricato, tra le varie unità del medesimo gruppo catastaleNumero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/2026eventualmente presenti, sia separato e differenziato da quello di qualsiasialtro.1.12.

Si pone nel solco indicato anche la decisione di questa Corte n.10578/2023, dal momento che questa pronuncia afferma tra l’altro che,quanto al significato dell'avverbio «distintamente», usato dal legislatore, sideve ritenere che l'iscrizione del valore di un fabbricato nei registriaziendali è «distinta», e pertanto integra il requisito di legge per il calcolocontabilistico dell'ICI, se non comprende cumulativamente quello di altribeni non soggetti all'imposta (macchine, scorte, ecc.), ma corrisponde alprezzo d'acquisto dell'intero bene immobile, comunque censito in catasto,ed all'ammontare delle spese incrementative, risultanti dalle scritturecontabili, come pure dispone l’art. 7, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992 n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,richiamato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass.9 ottobre 2009, n. 21445).1.13.

E ciò è stato affermato con riguardo ad una fattispecie(escludente il ricorso al criterio contabile) caratterizzata appunto dallaonnicomprensività e cumulatività del «costo di costruzione» iscritto nelbilancio di esercizio con riguardo all’intera ed indistinta consistenzaimmobiliare a destinazione speciale della parte contribuente.1.14.

Orbene, nel caso di specie si tratta di centrale elettrica priva,nelle annualità 2007-2008, di rendita catastale per gli impianti e gliimmobili ad essa serventi ed invece assistita da un valore di bilancio.1.15.

La sola sussistenza del requisito della ‘distinta contabilizzazione’in bilancio nel senso poc'anzi chiarito non poteva quindi consentire dideterminare la base imponibile sulla base della rendita catastale, essendosial contrario affermato che il ricorso a quest'ultimo criterio non è possibilese non a far data dall'istanza/proposta di accatastamento avanzata dallaparte, cosicché è stato correttamente applicato il criterio contabile per ilperiodo nelle annualità in questione.1.16.

A seguire, si osserva che in tema di sanzioni amministrative perviolazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa diesenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria,Numero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/2026alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezzasu contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non giàad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro periziaprofessionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, néall'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cuiè attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di unadeterminata interpretazione; ne consegue che la condizione di obiettivaincertezza normativa consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabileesclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cuisussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezzasoggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erroneainterpretazione della normativa o dei fatti di causa (cfr. Cass. nn.15144/2025, 3108/2019).1.17.

Non essendo fondata la presente fattispecie sull’obiettivaincertezza circa la valorizzazione o meno, ai fini catastali, dei beniriconnessi ad una centrale per la produzione di energia elettrica, masull’applicazione del sistema contabile o catastale che doveva essereseguito dalla società per il pagamento dell’imposta comunale, non rilevaquindi la sussistenza di un’incertezza normativa oggettiva derivantedall’indeterminatezza relativa all’individuazione dei beni da assoggettaread ICI anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo2005, n. 44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88.1.18.

La norma individua, infatti, nuovi criteri per la determinazionedella rendita catastale prescrivendo che debbano essere considerati nonsolo i fabbricati censiti in catasto con la categoria D ma anche gli impiantimobili ad essi connessi e necessari per la produzione di energia elettrica,ed è stato quindi causa di un’obiettiva incertezza circa la concretaindividuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati alfine di incrementare il valore dell'impianto e circa il valore da attribuire aglistessi, tenuto conto della vetustà e dell'obsolescenza, circostanza cheinvece non ricorre nel presente caso.Numero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/20261.19.

Occorre inoltre evidenziare che, in tema di sanzioniamministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 472 del 1997,art. 5 applicando alla materia fiscale il principio generale sancito dalla L.24 novembre 1981, n. 689, art. 3 stabilisce che non è sufficiente la meravolontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta, anche, laconsapevolezza del contribuente, al quale deve potersi imputare uncomportamento quanto meno negligente, ancorché non necessariamentedoloso; è, dunque, sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senzache occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intentofraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'attovietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere diprovare il contrario (cfr. Cass. nn. 2139/2020, 12901/2019, 22329/2018,6930/2017).2.

Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.3.

Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese delgiudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 26.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eROSAMARIA NICASTRO giusta procura speciale in atti;-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in-controricorrente-Numero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/2026avverso la sentenza n. 72/2018 della Commissione Tributaria di Secondogrado di Trento, depositata il 3/8/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CommissioneTributaria di Secondo grado di Trento aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 256/2014, emessa dalla Commissione Tributaria di primogrado di Trento in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi diaccertamento ICI 2007-2008 emessi dal Comune di Avio.Il Comune resiste con controricorsoLa contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva.CONSIDERATO CHE1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997«per avere i Giudici di seconde cure ritenuto che sussista in capo allaSocietà il requisito della colpevolezza, ex art. 5 D.Lgs. n. 472/1997,sebbene nel caso di specie la Società abbia proceduto ad effettuare iversamenti d'imposta sulla base dell'unica rendita iscritta in catasto al 1°gennaio degli anni d'imposta in contestazione (2007 e 2008)».1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 6, comma 2, del D.Lgs.n. 472/1997, 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della L. n.212/2000, «per avere i Giudici di seconde cure ritenuto che negli annid'imposta in contestazione non sussistesse alcuna incertezza normativa inmerito alle concrete modalità di valorizzazione degli opifici produttivi,sebbene proprio per dirimere tali incertezze si sia resa necessarial'emanazione da parte dell'Agenzia del Territorio della circolare 6/T del2012, elevata a rango normativo con la L. n. 190/2014».1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quantostrettamente connesse, sono infondate.Numero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/20261.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto, al riguardo, ilgravame della Società affermando quanto segue:« ... fin dal 2005, cioèdalla disciplina legislativa dei beni rientranti nella categoria D (opifici) lacontribuente avrebbe dovuto assoggettare ad ICI gli immobili appartenentialla Centrale elettrica ricadenti nel Comune di Avio, adottando, ai sensi deldisposto di cui all'art. 7 comma 3 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 333, convertito conmodificazioni nella legge n. 359/92, quale criterio per la determinazionedella base imponibile, quello derivante dalle scritture contabili: ciò inquanto ... tali immobili non erano provvisti di rendita catastale ... [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria degli immobili di cui sopra dal 1999, inassenza di rendite assegnate dall'Ufficio del Catasto, avrebbe dovutopagare l'ICI sulla base delle scritture contabili, cosa che non è avvenutaper ciò che riguarda il [OSCURATO:PERSONA] e la centrale idroelettrica di Avio, per iquali non sono stati effettuati pagamenti mentre per la p.ed. 118/2 l’ICIvenne pagata sul valore del 1969, senza alcun adeguamento, quantunqueprevisto per legge al biennio 1988-1989; trattasi pertanto di pagamentierrati sul quantum e scorretti, in quanto contrari allo stesso dettatolegislativo...».1.5. Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensividelle parti, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso diaccertamento impugnato, è la seguente: l'avviso di accertamentoimpugnato aveva come presupposto gli insufficienti versamenti effettuatidalla ricorrente per ICI anni 2007-2008 afferenti la centrale idroelettrica diAvio ed il canale Biffis, per il quale il Comune di Avio aveva applicato, afronte del criterio catastale adottato dalla contribuente a seguito di DOCFA,il valore contabile (ex art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992); all'epoca della notificadegli avvisi di accertamento (2013), l’Ufficio del Catasto aveva già1.12.2011.1.6. Questa Corte si è più volte occupata del criterio di stima applicabileai parchi eolici ai fini Ici, affermando principi valevoli anche nel caso qui inesame, nel senso che: Cass. n. 13779/2019 - secondo l'art.5, 3° co.,d.lgs.504/1992 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, nonNumero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/2026iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conanno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo icriteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 deldecreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti (...)»;Cass.SSUU n. 3160/11 cit. ha stabilito, nell'interpretazione di questadisposizione, che in tema di ICI, il metodo di determinazione della baseimponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3,del cl.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppocatastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese edistintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscrittiin catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta difa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodocontabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivantedall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può esseretenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento intali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi,chiedere il relativo rimborso nei termini di legge» - si evince da questoprincipio di diritto che, a partire dalla data della richiesta di attribuzione direndita (ma solo a partire da questa), il contribuente partecipa di un nuovoregime giuridico, facendo per ciò solo decorrere un arco temporale disospensione e conguaglio in dare o avere fin visto l'esito dell'istanza, nullaostando che – per il periodo precedente – trovi invece applicazione ex legeil criterio di bilancio.1.7. Su quest’ultimo aspetto va considerato che l'accesso al regimecontabile sostitutivo non può reputarsi di per sé precluso, a favore delcriterio reddituale-catastale, dal fatto che, per ipotesi, nel bilancio socialedi riferimento, gli immobili e impianti in oggetto fossero nelle annualitàrilevanti distintamente contabilizzati rispetto ad altri immobili di categoriaD, ma non scorporati nelle loro varie componenti.Numero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/20261.8. L'autonoma rilevanza 'catastale' dei singoli impianti e dei singolicespiti costituenti ciascun impianto (tale da permettere l'attribuzione di unarendita dedicata ad ognuno di essi) non escludeva di per sé che - primadell'accesso del contribuente al 'nuovo' regime giuridico catastale - la baseimponibile fosse sostitutivamente desumibile dalla valorizzazione dibilancio, secondo quanto dettato dall'art.5, comma 3 cit.; bilancio nel qualeil complesso dei beni oggetto di imposizione risultasse comunqueunivocamente descritto e distintamente contabilizzato rispetto agli altricespiti di proprietà sociale assoggettabili anch'essi ad accatastamento nellamedesima categoria D.1.9. La scindibilità del compendio ai fini dell’attribuzione di renditacatastale, in altri termini, non rappresentava ostacolo pregiudiziale a che ilvalore del medesimo fosse desumibile - nella temporanea vigenza delregime di libro - dalla sua contabilizzazione unitaria, purché distinta nelsenso indicato.1.10. Altrimenti detto, la peculiarità della fattispecie unitaria costituita,nel caso in esame, dalla centrale elettrica pluri-impianto, in definitiva, ètale da giustificare l'applicazione (provvisoria) del criterio contabile inragione della sua valorizzazione complessiva di bilancio allorquando(all'esito di accertamento fattuale demandato al giudice di merito) talevalorizzazione appaia univoca e certamente riferibile (per parteimmobiliare e parte impiantistica) alla centrale oggetto di imposizione; eciò per la mancata distinta contabilizzazione di ulteriori immobili adestinazione speciale suscettibili di classamento D, ovvero perl'insussistenza di qualsivoglia margine di dubbio e confusione nellaidentificazione della centrale in questione rispetto agli altri immobili adestinazione speciale eventualmente iscritti.1.11. Conclusione, questa, che adatta alla fattispecie in esame - senzacontraddirlo - il principio già affermato, con riguardo alle ordinarie unitàimmobiliari, da questa Corte di legittimità (Cass. nn. 6841/2019,25944/2017), secondo cui in tanto può riscontrarsi il requisito della«distinta contabilizzazione» ex art.5 cit., in quanto il valore contabile diciascun fabbricato, tra le varie unità del medesimo gruppo catastaleNumero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/2026eventualmente presenti, sia separato e differenziato da quello di qualsiasialtro.1.12. Si pone nel solco indicato anche la decisione di questa Corte n.10578/2023, dal momento che questa pronuncia afferma tra l’altro che,quanto al significato dell'avverbio «distintamente», usato dal legislatore, sideve ritenere che l'iscrizione del valore di un fabbricato nei registriaziendali è «distinta», e pertanto integra il requisito di legge per il calcolocontabilistico dell'ICI, se non comprende cumulativamente quello di altribeni non soggetti all'imposta (macchine, scorte, ecc.), ma corrisponde alprezzo d'acquisto dell'intero bene immobile, comunque censito in catasto,ed all'ammontare delle spese incrementative, risultanti dalle scritturecontabili, come pure dispone l’art. 7, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992 n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,richiamato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass.9 ottobre 2009, n. 21445).1.13. E ciò è stato affermato con riguardo ad una fattispecie(escludente il ricorso al criterio contabile) caratterizzata appunto dallaonnicomprensività e cumulatività del «costo di costruzione» iscritto nelbilancio di esercizio con riguardo all’intera ed indistinta consistenzaimmobiliare a destinazione speciale della parte contribuente.1.14. Orbene, nel caso di specie si tratta di centrale elettrica priva,nelle annualità 2007-2008, di rendita catastale per gli impianti e gliimmobili ad essa serventi ed invece assistita da un valore di bilancio.1.15. La sola sussistenza del requisito della ‘distinta contabilizzazione’in bilancio nel senso poc'anzi chiarito non poteva quindi consentire dideterminare la base imponibile sulla base della rendita catastale, essendosial contrario affermato che il ricorso a quest'ultimo criterio non è possibilese non a far data dall'istanza/proposta di accatastamento avanzata dallaparte, cosicché è stato correttamente applicato il criterio contabile per ilperiodo nelle annualità in questione.1.16. A seguire, si osserva che in tema di sanzioni amministrative perviolazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa diesenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria,Numero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/2026alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezzasu contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non giàad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro periziaprofessionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, néall'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cuiè attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di unadeterminata interpretazione; ne consegue che la condizione di obiettivaincertezza normativa consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabileesclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cuisussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezzasoggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erroneainterpretazione della normativa o dei fatti di causa (cfr. Cass. nn.15144/2025, 3108/2019).1.17. Non essendo fondata la presente fattispecie sull’obiettivaincertezza circa la valorizzazione o meno, ai fini catastali, dei beniriconnessi ad una centrale per la produzione di energia elettrica, masull’applicazione del sistema contabile o catastale che doveva essereseguito dalla società per il pagamento dell’imposta comunale, non rilevaquindi la sussistenza di un’incertezza normativa oggettiva derivantedall’indeterminatezza relativa all’individuazione dei beni da assoggettaread ICI anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo2005, n. 44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88.1.18. La norma individua, infatti, nuovi criteri per la determinazionedella rendita catastale prescrivendo che debbano essere considerati nonsolo i fabbricati censiti in catasto con la categoria D ma anche gli impiantimobili ad essi connessi e necessari per la produzione di energia elettrica,ed è stato quindi causa di un’obiettiva incertezza circa la concretaindividuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati alfine di incrementare il valore dell'impianto e circa il valore da attribuire aglistessi, tenuto conto della vetustà e dell'obsolescenza, circostanza cheinvece non ricorre nel presente caso.Numero registro generale 8075/2019Numero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 12355/2026Data pubblicazione 03/05/20261.19. Occorre inoltre evidenziare che, in tema di sanzioniamministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 472 del 1997,art. 5 applicando alla materia fiscale il principio generale sancito dalla L.24 novembre 1981, n. 689, art. 3 stabilisce che non è sufficiente la meravolontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta, anche, laconsapevolezza del contribuente, al quale deve potersi imputare uncomportamento quanto meno negligente, ancorché non necessariamentedoloso; è, dunque, sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senzache occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intentofraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'attovietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere diprovare il contrario (cfr. Cass. nn. 2139/2020, 12901/2019, 22329/2018,6930/2017).2. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.3. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese delgiudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 26.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 12355/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris