CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 27/02/1992 avverso la sentenza del 26/09/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale con la quale, su richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. 2. •Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, può essere dichiarata de plano. In seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P. P.Q.M1 5 L1J6 2026 Il [OSCURATO:PERSONA]!! VO Doti ndr ni