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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 42943/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la ordinanza del 21/06/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 giugno 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 3 giugno 2021 con la quale il Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo hashish per il peso complessivo di gr. 991 (capo A) e per avere illecitamente detenuto, in concorso con quest'ultimo, ulteriori quantitativi di droga pari a gr. 1403 della medesima sostanza (capo D) e a gr. 1.032 di cocaina (capo C).

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione sia in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il concorso nella detenzione di cocaina di cui al capo C), in considerazione dell'immotivato giudizio di maggiore attendibilità dell'incerta versione dei fatti resa dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] (nonostante lo stesso Tribunale vi abbia ravvisato delle "esitazioni" e l'abbia ritenuto, per alcuni aspetti, di dubbia credibilità), sia per avere valutato come ingente il quantitativo lordo di hashish riferibile al Damiani, senza tener conto dell'effettiva capacità drogante della sostanza (con un principio attivo di THC pari a circa 191,5 grammi, secondo quanto emerso dall'analisi chimico- tossicologica), né della sua pessima qualità.

2.1. Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura idonea a fronteggiarle, avendo il Tribunale erroneamente giustificato l'applicazione della custodia cautelare attribuendo all'indagato, attraverso il riferimento ad una probabile "gestione" di maggiori quantitativi di droga ed al suo passato criminale, un ruolo ulteriore rispetto alla condotta descritta nell'imputazione.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 21 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, ove si consideri che la gravità del panorama indiziario delineato a sostegno delle ipotizzate fattispecie di reato, già puntualmente evocata dal Giudice delle indagini preliminari nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, deve ritenersi adeguatamente sorretta dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dapprima esaminando partitamente il compendio indiziario sinora acquisito, quindi esponendo, in maniera logica e adeguata, il complesso delle ragioni che giustificano, allo stato, il relativo epilogo decisorio.

Ragioni congruamente individuate, sulla base di un apprezzamento di merito insindacabile nel giudizio di legittimità: a) nei convergenti esiti delle attività di perquisizione, sequestro e diretta osservazione dei fatti svolte dagli organi investigativi; b) nelle ammissioni dello stesso indagato in sede di interrogatorio; c) nelle dichiarazioni accusatorie del coindagato [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalla cessione ad opera del ricorrente di altro tipo di stupefacente (hashish), caduta sotto la diretta percezione degli agenti operanti, d) nella motivata esposizione delle ragioni giustificative della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un coerente apprezzamento dei punti di divergenza rispetto a quelle rese dal ricorrente, sì da ritenere, allo stato, plausibile sul piano indiziario la conclusione secondo cui l'intero quantitativo di stupefacenti - ivi inclusa la cocaina - rinvenuto nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] gli era stato consegnato dal Damiani.

2. In definitiva, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze indiziarie, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali linearmente illustrate e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argonnentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze procedimentali, facendo leva su un diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al motivato apprezzamento degli ulteriori profili attinenti all'individuazione delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura cautelare prescelta, allo stato ritenuta l'unica misura idonea a fronteggiare il riscontrato periculum libertatis, avendo i Giudici di merito tratteggiato, nel disattendere le su esposte censure difensive, un insieme di elementi coerentemente ritenuti giustificativi della correlata statuizione decisoria e segnatamente rappresentati: a) dall'analisi dei precedenti a carico e delle pendenze giudiziarie per fatti di reato della stessa indole; b) dalla rilevata disponibilità di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (dato, questo, logicamente ritenuto sintomatico dell'esistenza di stabili collegamenti con una pluralità di fornitori); c) dalle particolari modalità di realizzazione dei fatti oggetto di contestazione, coinvolgendo nella custodia delle sostanze stupefacenti persone incensurate, sì da porsi al riparo, anche con la consegna di un cellulare appositamente "dedicato", da eventuali controlli a causa dei suoi precedenti penali.

4. Sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la ordinanza del 21/06/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 giugno 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 3 giugno 2021 con la quale il Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo hashish per il peso complessivo di gr. 991 (capo A) e per avere illecitamente detenuto, in concorso con quest'ultimo, ulteriori quantitativi di droga pari a gr. 1403 della medesima sostanza (capo D) e a gr. 1.032 di cocaina (capo C). 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione sia in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il concorso nella detenzione di cocaina di cui al capo C), in considerazione dell'immotivato giudizio di maggiore attendibilità dell'incerta versione dei fatti resa dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] (nonostante lo stesso Tribunale vi abbia ravvisato delle "esitazioni" e l'abbia ritenuto, per alcuni aspetti, di dubbia credibilità), sia per avere valutato come ingente il quantitativo lordo di hashish riferibile al Damiani, senza tener conto dell'effettiva capacità drogante della sostanza (con un principio attivo di THC pari a circa 191,5 grammi, secondo quanto emerso dall'analisi chimico- tossicologica), né della sua pessima qualità. 2.1. Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura idonea a fronteggiarle, avendo il Tribunale erroneamente giustificato l'applicazione della custodia cautelare attribuendo all'indagato, attraverso il riferimento ad una probabile "gestione" di maggiori quantitativi di droga ed al suo passato criminale, un ruolo ulteriore rispetto alla condotta descritta nell'imputazione. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 21 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, ove si consideri che la gravità del panorama indiziario delineato a sostegno delle ipotizzate fattispecie di reato, già puntualmente evocata dal Giudice delle indagini preliminari nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, deve ritenersi adeguatamente sorretta dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dapprima esaminando partitamente il compendio indiziario sinora acquisito, quindi esponendo, in maniera logica e adeguata, il complesso delle ragioni che giustificano, allo stato, il relativo epilogo decisorio. Ragioni congruamente individuate, sulla base di un apprezzamento di merito insindacabile nel giudizio di legittimità: a) nei convergenti esiti delle attività di perquisizione, sequestro e diretta osservazione dei fatti svolte dagli organi investigativi; b) nelle ammissioni dello stesso indagato in sede di interrogatorio; c) nelle dichiarazioni accusatorie del coindagato [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalla cessione ad opera del ricorrente di altro tipo di stupefacente (hashish), caduta sotto la diretta percezione degli agenti operanti, d) nella motivata esposizione delle ragioni giustificative della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un coerente apprezzamento dei punti di divergenza rispetto a quelle rese dal ricorrente, sì da ritenere, allo stato, plausibile sul piano indiziario la conclusione secondo cui l'intero quantitativo di stupefacenti - ivi inclusa la cocaina - rinvenuto nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] gli era stato consegnato dal Damiani. 2. In definitiva, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze indiziarie, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali linearmente illustrate e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argonnentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze procedimentali, facendo leva su un diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al motivato apprezzamento degli ulteriori profili attinenti all'individuazione delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura cautelare prescelta, allo stato ritenuta l'unica misura idonea a fronteggiare il riscontrato periculum libertatis, avendo i Giudici di merito tratteggiato, nel disattendere le su esposte censure difensive, un insieme di elementi coerentemente ritenuti giustificativi della correlata statuizione decisoria e segnatamente rappresentati: a) dall'analisi dei precedenti a carico e delle pendenze giudiziarie per fatti di reato della stessa indole; b) dalla rilevata disponibilità di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (dato, questo, logicamente ritenuto sintomatico dell'esistenza di stabili collegamenti con una pluralità di fornitori); c) dalle particolari modalità di realizzazione dei fatti oggetto di contestazione, coinvolgendo nella custodia delle sostanze stupefacenti persone incensurate, sì da porsi al riparo, anche con la consegna di un cellulare appositamente "dedicato", da eventuali controlli a causa dei suoi precedenti penali. 4. Sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore I
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