CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22949/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a l numer o 27281 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Cassino, alla via Torino, n. 8, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, rappresentato e difeso , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Cassino, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 16, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione deldecreto del T ribunale di Cassino depositato il 9 agosto 2018. Oggetto: Rinuncia al ricorso.RG n. 27281/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: - il T ribunale di Cassino , con decreto del 9 agosto 2018, ha rigettato l’istanza di modifica e revoca e il ricorso in opposizione agli atti esecutivi proposti da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del G.D. al [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che l’aveva dichiarata decaduta dall’aggiudicazione dei beni della fallita per omesso versamento del saldo del prezzo e l’aveva condannata al pagamento della somma corrispondente alla differenza fra il prezzo offerto in occasione degli esperimenti di vendita e quello di realizzo, dedotte le cauzioni già versate, rispettivamente per il lotto n. 2 e per quello n. 3; -a fondamento della decisione ha osservato, per un verso, che l’ordinanza che fissa le modalità della vendita va rispettata alla lettera, anche in relazione alle prescrizioni ulteriori rispetto al contenuto minimo previsto dalla legge e, per altro verso, che l’asserita scusabilità del mancato versamento del prezzo per imputabilità a fatto del terzo (specificamente all’istituto mutuante), oltre a non essere stata documentata, è ininfluente, in quanto , altrimenti, si consentirebbe a chi ha assunto un’obbligazione pecuniaria da adempiere entro un termine essenziale di sottrarsi all’adempimento semplicemente adducendo la mancata erogazione di un finanziamento; -s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi, articolati in subcensure, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha replicatocon controricorso. Considerato che: -il giudizio è estinto, poiché è intervenuta rinuncia al ricorso, seguita da accettazione. Per questi motivi la Corte dichiara estinto il giudizio.RG n. 27281/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il12 maggio 2023. Lap