Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 236/1993
ECLI:IT:COST:1993:236
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] ed altri dirigenti dell'Ente di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo (poi denominato E.S.A. dalla legge della Regione
Sicilia n. 21 del 1965), collocati a riposo con decorrenza successiva
al 1° gennaio 1979 e con qualifica di ispettori generali, proponevano
ricorso alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Sicilia, per ottenere il riconoscimento, nei confronti della
C.P.D.E.L., del loro diritto alla riliquidazione della pensione nella
stessa misura già accordata ai dirigenti delle amministrazioni
statali dall'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, come
convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468.
Il giudice adito, con ordinanza del 26 maggio 1992, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei
commi 1 e 6- bis della citata norma.
Ha osservato che la domanda dei ricorrenti non poteva trovare
accoglimento in base alle dette disposizioni, in quanto la
riliquidazione delle pensioni era stata concessa solo ai dirigenti
dello Stato e ai segretari generali comunali e provinciali, e che la
esclusione dei dirigenti dell'[OSCURATO:PERSONA] importava violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
All'uopo ha rilevato che la disciplina giuridica ed economica del
personale salariato ed impiegato dell'ente suddetto, con la sola
eccezione del direttore generale, è stata costantemente modellata su
quelle vigenti per le corrispondenti categorie dei dipendenti statali
(art. 15 del regolamento organico dell'Ente approvato con d.P.R.S. 24
luglio 1971, n. 3279/R.A. attuativo dell'art. 28 della legge
Regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21); che il detto collegamento
si interrompeva al momento della cessazione dal servizio,
richiedendosi (art. 71 del citato Regolamento) per la misura e la
modalità della liquidazione una apposita legge; che la limitazione
della riliquidazione della pensione a favore di un solo gruppo di
iscritti al C.P.D.E.L. era irrazionale ed ingiustificata.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
altresì pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].
Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le parti private ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1. - La difesa delle parti private ha in primo luogo insistito
sulla possibilità di interpretare le disposizioni censurate nel
senso della loro idoneità a riconoscere anche ai dirigenti
dell'E.S.A. il trattamento previsto per i dirigenti dello Stato.
In subordine, ha sollecitato la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle medesime disposizioni con argomenti
sostanzialmente sovrapponibili a quelli svolti dal giudice a quo.
2.2. - La difesa erariale ha, invece, sollecitato la declaratoria
di infondatezza della questione osservando che:
non sussiste identità di situazioni giuridiche, nei rapporti di
lavoro e previdenziali, tra il personale dell'E.S.A. e i dirigenti
dello Stato o il personale a questi espressamente collegato ed
equiparato anche in base alla giurisprudenza della Corte (sent. 374
del 1992);
in effetti, nel regime pensionistico della C.P.D.E.L., mancando
una espressa statuizione di legge che consenta un'automatica
estensione ai pensionati dei miglioramenti retributivi concessi al
personale in attività di servizio, il legislatore, di volta in
volta, è intervenuto ai fini di un adeguamento delle pensioni alla
dinamica salariale con la emanazione di apposite norme perequative
del trattamento di quiescenza (leggi n. 177/76, n. 141/85 e n.
544/88);
in mancanza di esplicita previsione legislativa, non possono
porsi a carico della C.P.D.E.L. i maggiori oneri derivanti
dall'estensione del beneficio richiesto a categorie di personale non
contemplate dalla legge: ciò anche in applicazione dell'art. 81
ultimo comma della Costituzione.
1. - La Corte deve verificare se il combinato disposto dei commi 1
e 6- bis dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468,
come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del
1991, nella parte in cui non dispone a favore del personale dell'Ente
di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, collegato ed equiparato ai dirigenti
civili dello Stato, la riliquidazione della pensione sulla base degli
stipendi derivanti dall'applicazione delle varie leggi intervenute in
materia (decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869; legge 17 aprile
1984, n. 79; decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con
modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72; decreto-legge 10 maggio
1986, n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986,
n. 341), violi l'art. 3 della Costituzione, essendo l'esclusione
irragionevole e ingiustificata.
2. - La questione non è fondata.
La disciplina giuridica ed economica del personale salariato ed
impiegato dell'Ente di sviluppo agricolo di Palermo, in forza
dell'art. 35 del regolamento organico dell'Ente approvato con il
dprs. 24 luglio 1971, n. 3279/R.A., attuativo dell'art. 28 della
legge della Regione Sicilia 10 agosto 1965, n. 81, è stata
costantemente modellata sulle norme vigenti per le corrispondenti
categorie dei dipendenti statali.
Ma al momento della cessazione del rapporto, detto collegamento si
interrompe per effetto dell'art. 71 del detto regolamento, il quale
prevede che il trattamento di quiescenza a carico della [OSCURATO:PERSONA] sia determinata nelle misure e con le
modalità proprie stabilite con apposita legge, giusta deliberazione
dell'E.S.A. n. 2333 del 29 novembre 1965.
La legge impugnata, però, ha rivalutato le pensioni solo a favore
dei dirigenti civili e militari dello Stato e dei segretari generali
dei comuni e delle province i quali hanno con l'Ente un rapporto di
diritto pubblico analogo a quello dei dipendenti dello Stato, per
quanto, poi, siano assoggettati al regime previdenziale dei
dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.).
3. - In tale situazione non sussiste la lamentata discriminazione
in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore la
determinazione dei trattamenti pensionistici a favore di determinate
categorie di dipendenti, pur essendo in atto una tendenza alla
omogeneizzazione tra le categorie dei dirigenti degli enti locali e
dei dirigenti civili dello Stato, specie in relazione alle funzioni e
alla responsabilità (sent. n. 491 del 1991). Tuttavia, la
omogeneizzazione, a parte che si è verificata negli ultimi tempi e
non sussisteva negli anni decorsi, non è sufficiente da sola per far
ritenere sussistente la violazione dell'invocato precetto
costituzionale.
La discrezionalità del legislatore, siccome giustificata e non
irragionevole, si sottrae a censura in sede di giudizio di
costituzionalità.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dei commi 1 e 6- bis dell'art. 3 del decreto-legge 16 dicembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione
delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del
personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, come emendato
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei
conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]