CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05397/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– c . f. M BLFRZ64A05F158T – che si rappresenta e difende ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.; elettivamente domiciliat o – con indicazione dell’indirizzo p.e.c. -in Messina, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso ilproprio studio. RICORRENTE contro MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE– c . f. 80415740580 – in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. COSTITUITO avverso la sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023del Tribunale di Messina , udita la relazione nella camera di consiglio del 19febbraio 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 20/22.4.2020 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] citava il Ministerodell’Economia e delle Finanze a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Messina(cfr. ricorso, pagg. 1 - 2 ) . Premetteva che, nell’ambito dell’espropriazione presso terzi da egli attore promossanei confronti del Ministero dell ’E co n o m ia e delle F inanze , i l giudice dell’esecuzionedel T ribunale di Messina , con ordinanza del 30 . 7 . 2007 , aveva dispostol’assegnazione in suo favore delle somme pignorate per l ’ ammontare del credito -euro 1.198,80 – vantato. Premetteva che con la medesima ordinanza erano state liquidate a carico del Ministero le spese di esecuzione, determinate nella misura di euro 381,80 , di cui euro 31,80 per esborsi,oltre i.v.a., c . p . a . e rimborso forfettario . Premetteva che la suindicata ordinanza del G.E. era stata assoggetta – in virtù di avviso di liquidazione del 16.4.2010 -al pagamento, nella misura di euro 176,88, della tassadi registrazione, tassa al cui versamento aveva provveduto in data26.4.2010. Indi esponeva che l ’ applicazione nella specie della regola generale di cui all’art.95 cod. proc. civ. avrebbe dovuto comportare che il debitore esecutato fosse tenutoal pagamento anche della tassa di registrazione dell ’ ordinanza di assegnazione del 30.7.2007del G.E. del T ribunale di Messina .Chiedevapertanto c ondannarsi il M inistero dell ’E conomia e d elle F inanze al pagamentodella somma di euro 176 ,88 , oltre interessi legali dal 26 . 4 . 2010 al soddisfo. 2.Il M inistero dell ’E conomia e d elle F inanze non si costituiva. 3.Il G iudice di P ace con sentenza n . 989 /2 021 rigettava la domanda . 4.Proponeva appello l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . Il Ministero dell’Economia e delle Finanze del pari non si costituiva. 5.Con sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 il Tribunale di Messina dichiarava inammissibileil gravame. Premetteva il tribunale che l’appellata sentenza era stata, in considerazione del valore controverso, senz’altro pronunciatasecondo equità. Indi evidenziava che l’appellante si era limitato a denunciare delle mere violazioni di legge , non riconducibili ad alcuna delle prefigurazioni del 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ., viepiù che sarebbe stato onere dell’appellante indicare, specificamente, il principi o informator e della materia disattes o nella specie (cfr. sentenza d’appello, pag. 2). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motiv o la cassazione con ogni conseguente statuizione. IlMinistero dell’Economia e delle Finanze si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 7.Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE8.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. la violazione delcombinato disposto degli artt. 113, 2° co., e 339, 3° co., cod. proc. civ.; l’omessa ed apparente motivazione in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Deduceha errato il Tribunale di Messina a ritenere che le doglianze addotte con l’esperito appello non fossero ascrivibili ad alcuna delle prefigurazioni di cui al 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ.(cfr. ricorso, pagg. 9 -10). Deduce checon i l gravame aveva lamentato la violazione dell’art. 95 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 10); che dunque, pur ad ammettere che avesse, con l’atto d’appello, omessola specifica indicazionedel principio regolatore della materia violato dal primo giudice, aveva in ogni caso con i l medesimo atto denunciatola violazione d i una norma procedimentale , appunto dell’art. 95 cod. proc. civ.,e che al riguardo l’impugnato dictum nulla ha osservato (c fr. ricorso, pag.11). Deduce al contempoche “il gravame si fondava comunque su ragioni a tutti gli effetti assimilabili ai principi regolatori della materia processuale (in particolare quelli disciplinanti il regolamento delle spese del processo di espropriazione forzata)” (così ricorso, pag. 12), siccome il dirittoalla ripetizione nei confronti del debitore esecutato dell’importo versato a titolo di imposta di registro dell’ordinanza di assegnazione conclusiva dell’espropriazione forzata presso terzi “costituisce sicuramente un principio regolatore della materia esecutiva”(così ricorso, pag. 13). 9.Il motivo di ricor so è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di accoglimento.10.Va debitamente premesso che il ricorrente ha denunciato un “ error in procedendo” eche , in materia di vizi “ in procedendo ” , non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944; Cass. 10.11.2015, n. 22952). Invano, dunque, il ricorrente prospetta che l’illogicità della motivazione, sub specie di motivazione “apparente”, dell’impugnato dictum emerge nella fattispecie con tutta evidenza (cfr. ricorso, pagg. 14 -15). 11.Con l’atto di appello il ricorrente aveva denunciato la “violazione delle norme sulla regolazione delle spese del procedimento esecutivo, e quindi di un principio regolatore del processo” (cfr. ricorso, pag. 8, ove è riportato stralcio dell’atto di appello). Su talescorta innegabilmente l’addotta violazione dell’art. 95 cod. proc. civ. valevae vale di per sé ad integrare la prefigurazione “violazionedelle norme sul procedimento” di cui al 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ. E dunque a rendere ammissibile l’esperito gravame. E tanto indipendentemente dall ’ulteriore prefigurazione “ violazione dei principi regolatori della materia ” di cui al medesimo 3° co. dell’art. 339 cit. ovvero indipendentemente dalla circostanza per cui la addotta violazione dell’art. 95 cod. proc. civ. valesse, eventualmenteed al contempo, ad integrare la “violazione dei principi regolatori della materia”.12. I n accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 del Tribunale di Messina va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 13.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processualiperché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 , il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione al medesimo motivo la sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 del Tribunale di Messina e rinvia a llo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2