CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 69, 62-bis, 219, comma 2, n. i R.D. n. 267 del 1942, e del vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la pluralità dei fatti di bancarotta fraudolenta risulta valutata due volte e precisamente per il riconoscimento dell'aggravante e l'esclusione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, senza fare incidere l'assoluzione intervenuta sul giudizio di bilanciamento - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure, come altresì supportate da memoria difensiva tempestivamente prodotta, sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Perugia con la sentenza impugnata. Invero, detta pronuncia, a p. 9, evidenzia che l'intervenuta assoluzione dalla bancarotta documentale non rileva ai fini della determinazione della pena principale e che, a fronte della persistente pluralità dei residui reati di bancarotta a carico di [OSCURATO:PERSONA], è da. confermare il giudizio di equivalenza delle già concesse attenuanti generiche, non potendo ridursi ulteriormente la pena già inflitta al minimo ed itta le. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 20