CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INI1E 0-1-c)co -c,)an 1c sul ricorso 31659-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della PREVID1-1,.,[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] mARrrATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], dorniciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 360/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato prescritta la richiesta di versamento dei contributi alla Gestione separata INPS, per l'anno 2009, in relazione all'attività libero professionale svolta dalla controricorrente, quale avvocato iscritto all'albo ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versava solo il contributo integrativo. Al riguardo, ha osservato come l'INPS avesse richiesto il pagamento dei contributi il 30.6.2015, decorso il termine quinquennale che decorreva dalla scadenza per il pagamento degli stessi e che, nella specie, andava fissato al 16.6.2010; 2. inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione degli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c. in relazione all'art. 2, comma 26 e ss. della legge n. 335 del Ric. 2020 n. 31659 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- 1995, all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla I. n. 111 del 2011; 6. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari; 7. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; 8. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato specificamente la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell'anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2010, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato alla professionista in data 30 giugno 2015; 9. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 10. nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro Ric. 2020 n. 31659 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il profilo della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi; 11. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nelle adunanze camerali del 2.12.21 e del, 12