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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38350/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Ap )ello Milano del 7 marzo 2024 di conferma della sentenza di condanna del Trib nale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen commesso in [OSCURATO:PERSONA] (MI) il 12 maggio 2016.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in 'elazione alla riconosciuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nella condotl a tenuta dal correo, è meramente riproduttivo di motivo di censura già acleguE tamente vagliato e disatteso con argomenti dei giudici di merito, non scanditi da ildeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugnat .

La Corte di Appello ha spiegato, in maniera adeguata, che la condotta posta ii ess ere dal ricorrente, consistita nel fare distrarre la vittima, ha rappresentato un contributo alla condotta di impossessamento dei beni posta in essere dal correo, infèrend ,:í da tale condotta anche la prova della consapevolezza dell'azione delittuosa.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissbile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della SDMITC1 di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle arimende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Ap )ello Milano del 7 marzo 2024 di conferma della sentenza di condanna del Trib nale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen commesso in [OSCURATO:PERSONA] (MI) il 12 maggio 2016. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in 'elazione alla riconosciuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nella condotl a tenuta dal correo, è meramente riproduttivo di motivo di censura già acleguE tamente vagliato e disatteso con argomenti dei giudici di merito, non scanditi da ildeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugnat . La Corte di Appello ha spiegato, in maniera adeguata, che la condotta posta ii ess ere dal ricorrente, consistita nel fare distrarre la vittima, ha rappresentato un contributo alla condotta di impossessamento dei beni posta in essere dal correo, infèrend ,:í da tale condotta anche la prova della consapevolezza dell'azione delittuosa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissbile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della SDMITC1 di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle arimende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e sore [OSCURATO:PERSONA]
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