CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 30576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14007-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3107/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 11 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del tribunale che, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato per intervenuta prescrizione del relativo credito l'avviso di pagamento dei contributi relativi alla gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, richiesti dall'Inps sul presupposto dello svolgimento da parte dell'opponente, iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], di attività libero professionale nell'anno 2009. La Corte territoriale ha individuato come dies a quo della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010, ritenendo tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps con richiesta di pagamento, avvenuta in data 30/6/2015; ha escluso qualsiasi effetto sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., atteso che il professionista aveva comunque dichiarato correttamente i redditi conseguiti e compilato il quadro CM, e tale condotta escludeva l'occultamento doloso dell'esistenza del debito, sia per difetto di prova della sua intenzionalità sia perché non era derivata per l'ente impositore un'assoluta impossibilità di agire, bensì una mera difficoltà di accertamento del credito. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controparte non ha svolto attività difensiva. Ric. 2021 n. 14007 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione all'art. 1, comma 1, del DPCM del 10.6.2010 (pubblicato in G. U. 141 del 19 giugno 2010); all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal DPCM del 10.6.2010 e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dal professionista il 30 giugno 2015; il motivo è fondato; al riguardo si richiama il recente arresto di questa Corte 10/11/2021, n. 33169, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); questa Corte ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, Ric. 2021 n. 14007 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. n. 10273 del 2021); l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"» (lett. b); né può convenirsi con l'impug-nata sentenza allorché ritiene che l'odierna parte intimata rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differirnento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., 1. n. 244/2007 (in termini, Cass. 19 aprile 2021, n. 10273); Ric. 2021 n. 14007 sez. ML - ud. 21-06-2022 -4- da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), DPCM cit.., e quindi è quest'ultima, la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; a tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata, con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese