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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12537/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di CUNEOI dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 19/10/2020, l'Ufficio di sorveglianza di Cuneo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego oppostogli dall'Amministrazione penitenziaria alla richiesta di detenere un attrezzo per uso estetico. 2.

Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Basco ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 9/8/2021, successivamente trasmesso in cassazione dall'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Cuneo.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., soltanto l'onere delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Bianchi L+ • l reAAV [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOI dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/10/2020, l'Ufficio di sorveglianza di Cuneo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego oppostogli dall'Amministrazione penitenziaria alla richiesta di detenere un attrezzo per uso estetico. 2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Basco ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 9/8/2021, successivamente trasmesso in cassazione dall'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Cuneo. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., soltanto l'onere delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Bianchi L+ • l reAAV [OSCURATO:PERSONA] C
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