CassazionedecretoSezione 4Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 17861/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/1963avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. Riesame di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, haconfermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diSulmona con cui è stato disposto il sequestro preventivo ai fini di confiscadell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambitodel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine aldelitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.1.1. Nel corso di un servizio di controllo, in data 27 settembre 2025,stato trovato in possesso di 108 gr. circa di sostanza stupefacente del tipococaina e di due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di200 gr. circa. La polizia giudiziaria aveva sottoposto a sequestro probatorio lasostanza stupefacente e il materiale per il confezionamento delle singole dosie, con separato verbale, a sequestro preventivo ai fini di confisca persproporzione la somma di denaro pari a 235.920 euro, stante la esiguità deiredditi denunciati negli ultimi tre anni dal nucleo famigliare dell’indagato .1.2.Dalle indagini successivamente svolte era emerso che FrancescoCampellone, nonostante l'esiguità dei redditi suoi e del suo nucleo famigliare,aveva la disponibilità dei seguenti beni mobili registrati: [OSCURATO:PERSONA] 500 a lui intestata,[OSCURATO:PERSONA] intestata al padre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 500 X intestata alpadre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A 3 intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Su richiestadel Pubblico Ministero, il G.i.p., in data 10 ottobre 2025, aveva emessodecreto di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo avente adoggetto tutti tali beni. Il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del riesame,aveva annullato con provvedimento del 23 ottobre 2025 il suddetto decretolimitatamente all'autovettura [OSCURATO:PERSONA] intestata ad [OSCURATO:PERSONA] dell'indagato, e ne aveva disposto il dissequestro e la restituzione infavore dell'avente diritto.A seguito di nuovi accertamenti bancari svolti dalla Guardia di Finanza, sunuova richiesta del Pubblico Ministero, il G.i.p., con provvedimento del 4febbraio 2026, ha disposto il sequestro preventivo ai fini di confisca persproporzione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA].Tale ultimo sequestro è stato confermato dal Tribunale del riesame con ilprovvedimento oggi impugnato, in cui sono stati ritenuti sussistenti sia ladisponibilità del bene in capo all’indagato, sia la sproporzione fra il valore delbene e i redditi percepiti.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, hanno proposto ricorsocon atto unico a mezzo di proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e AngeloCampellone, formulando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e in speciedel giudicato cautelare per l’esistenza di un precedente provvedimento diannullamento del decreto di sequestro, avente ad oggetto la stessaautovettura. Il Tribunale di L’Aquila, con il provvedimento di annullamento,aveva ritenuto documentato che [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2020avesse incassato un assegno circolare di euro 22.500 per la vendita di unaprecedente vettura e che dopo pochi mesi, il 5 gennaio 2021, avesse versato afavore di [OSCURATO:PERSONA] con assegno l'importo di euro 21.500 per l'acquistodell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, il dato della successivaintestazione da parte dell'indagato al padre [OSCURATO:PERSONA] dell’auto nonvaleva a giustificare la cautela reale, attesa la documentazione dellaprovenienza della provvista. Nonostante tale provvedimento, il G.i.p., surichiesta del Pubblico Ministero, per gli stessi identici motivi aveva nuovamentesottoposto a sequestro l'autovettura in questione incurante del giudicatocautelare. Il difensore ricorda che, secondo l’ orientamento consolidato dellaCorte di Cassazione, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite leimpugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessualerispetto alle questioni esplicitamente e implicitamente dedotte.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto l’assenza di motivazione e lacontraddittorietà delle prove legittimanti il sequestro preventivo.Il difensore ricorda che l'autovettura oggetto di sequestro è di proprietà delpadre dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], titolare da circa quarant'anni di unreddito da lavoro pari a circa 2.500 euro mensili e, allo stato, senza ulterioriimpegni finanziari, e rileva, altresì, come non vi siano indizi della disponibilitàda parte dell'indagato della autovettura sequestrata. La difesa osserva che inogni caso non vi è prova che l'autovettura sia stata sequestrata con i proventidella cessione di sostanze stupefacenti, risultando al contrario la lecitaprovenienza delle somme versate. Le risultanze in atti varrebbero a dimostrareche l'autovettura era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] attraverso iproventi della vendita di altra autovettura e che solo otto mesi dopo l'acquistotale auto era stata ceduta al padre, il quale non aveva proceduto a versare ilrelativo prezzo, perché a sua volta creditore di alcune somme elargite in favoredel figlio.2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine ai presupposti di legge per procedere al sequestro ed inparticolare alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Ildifensore osserva che in ordine al periculum non si rinviene nel provvedimentocautelare alcuna motivazione e lamenta che il giudice della cautela non avrebbetenuto conto del principio di proporzione che deve sempre presiedere allaadozione della misura anche di tipo ablatorio.2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la omessa valutazione degli elementiaddotti dalla difesa e delle argomentazioni fornite dal terzo in buona fede.3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo, con cui si contesta la violazione del giudicato cautelare, èmanifestamente infondato. In tema di giudicato cautelare, la preclusioneprocessuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimentoincidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede diriesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dallacosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre lequestioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorchéimplicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze inmateria di misure cautelari personali (ex multis Sez. 5, n. 12745 del06/12/2023, dep. 2024, Rv. 286199 – 01).Ne consegue che, a seguito delle pronunce della Corte di cassazione o delTribunale in sede di procedimento incidentale di impugnazione dimisure cautelari, non è preclusa la reiterazione di provvedimenti aventi ilmedesimo oggetto di quello annullato ove fondati su presupposti diversi(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso un provvedimento disequestro preventivo riemesso, dopo un precedente annullamento, in relazione aun reato di truffa finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche, sul rilievoche le ulteriori indagini svolte avevano consentito di accertare sia il diversoimporto del contributo ottenuto grazie a false attestazioni, sia la diversa naturadella condotta illecita rispetto a quella esaminata nel primo provvedimentocautelare) (Sez. 2 n. 21108 del 10/05/2023, Rv. 284766).Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi e haprecisato che la nuova richiesta di sequestro preventivo era supportata dapresupposti fattuali, ulteriori rispetto alla situazione esistente al momentodell'annullamento da parte del Tribunale del primo decreto di sequestro: inparticolare le indagini avevano consentito di accertare che il denaro utilizzatoper l'acquisto dell'autovettura in sequestro proveniva dalla vendita di altraautovettura, ma anche che tale ultima auto era stata, a sua volta, acquistatadall’indagato con una somma (25.000 euro) del tutto sproporzionata rispetto alreddito complessivo del nucleo famigliare di [OSCURATO:PERSONA] (7.600euro) e, dunque, con denaro proveniente da attività delittuosa.3. I restanti motivi, attinenti alla motivazione in ordine ai presuppostilegittimanti l’emissione del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato allaconfisca per sproporzione, sono inammissibili.3.1. Occorre muovere dalla premessa che avverso il provvedimentoimpugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art.325 cod. proc. pen., a tenore del quale "contro le ordinanze emesse a normadegli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, lapersona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto allaloro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione dilegge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nelconcetto di violazione di legge non possono essere ricomprese la mancanza o lamanifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606 lett.e) quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erroneaapplicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c)(Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710). Pertanto, nella nozione diviolazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione anorma dell’art. 325 comma 1 cod. proc. pen. rientrano sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta,che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico edautonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), cod. proc. pen. (exmultis: Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Rv. 242916).3.2.1 Deve, inoltre, rilevarsi che la confisca ex art. 240 bis cod. pen. hastruttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre perquest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certoreato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra unpatrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciatacondanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolocitato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili aisensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti",l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in essoindicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenzadelle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda lasproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche delsoggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecitaprovenienza dei beni stessi (Sez. 6, n. 26832 del 24/03/2015, Rv. 263931 – 01).Più di recente si è affermato che anche i provvedimenti di sequestropreventivo finalizzati alla confisca in casi particolari, di cui all'art. 240-bis cod.pen., cui fa rinvio l'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti,(come i provvedimenti di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod.proc. pen., finalizzati alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., secondo il dictumdi Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) debbano contenereuna concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in moraillustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità dellamisura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effettoablativo rispetto alla definizione del giudizio (il riferimento è a Sez. 5, n. 44221del 29/09/2022, Rv. 283810; Sez. 6, n. 32582 del 5/7/2022, Rv. 283619).3.2.2. Nel caso in esame quanto al fumus e al periculum, si osserva:-che il decreto di sequestro preventivo del Pubblico Ministero contiene unadettagliata descrizione dell’operazione di polizia giudiziaria in esito alla qualeerano stati sequestrati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] consistentiquantitativi di sostanza stupefacente di diversa tipologia destinata allo spaccio econtiene altresì il riferimento alla necessità di apprensione del bene, stante ilcarattere fittizio della intestazione;-che davanti al Tribunale del riesame, non è stata contestata la configurabilitàdel reato, né la sussistenza del periculum in mora, ma, secondo la noncontestata elencazione delle doglianze contenuta nel provvedimento impugnato,solo la natura fittizia della intestazione e la provenienza lecita della somma concui era stata pagata l’autovettura.Ne consegue che la doglianza è per tale profilo inammissibile, in quanto la parteche propone ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale delriesame è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano statefatte valere le questioni a questo prospettate (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024,Rv. 286752 – 01; Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Rv. 277543 - 01; Sez. 2, n.11027 del 20/01/2016, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv.254037 - 01).3.2.3.Quanto alla disponibilità del bene in capo all’indagato, i ricorrentideducono sotto l’apparente vizio della violazione di legge, un mero difetto dimotivazione, a fronte di un apparato argomentativo completo e coerente.Nel decreto di sequestro si era rilevato che le indagini avevano documentatocome l’auto fosse rimasta sempre nella disponibilità dell’indagato e che,pertanto, la tesi per cui la cessione era avvenuta a compensazione diindimostrati debiti con il padre era stata smentita. Il Tribunale, in coerenza contale assunto, ha ribadito che l’auto era stata comprata con denaro di FrancescoCampellone, proveniente da traffici illeciti, e che l’intestazione in capo a AngeloCampellone era meramente formale e di carattere fittizio. Gli elementi addottidalla difesa, contrariamente a quanto dedotto, sono stati presi in considerazionee sono stati ritenuti smentiti dagli accertamenti compiuti, che avevanodimostrato l’acquisto del bene con denaro illecitamente accumulatodall’indagato e, conseguentemente, la intestazione fittizia.4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 ciascuno infavore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazionedelle ragioni di inammissibilità.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassadelle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]