Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:598
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]311/01
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato – Previdenza sociale – Artt. 69 e 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazioni di disoccupazione – Lavoratori frontalieri – Mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di ricerca di occupazione in un altro Stato membro»
Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 27 febbraio 2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 novembre 2003
Massime della sentenza
Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Disoccupazione – Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa – Ricerca di un'occupazione in uno o più Stati membri – Mantenimento del diritto alle prestazioni dello Stato membro di residenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 69 e 71, n. 1, lett. a), sub ii)]
Negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà di fare uso della possibilità prevista dall'art. 69
del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, di recarsi, alle condizioni
indicate in tale disposizione, in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando al tempo stesso il loro diritto
alle prestazioni di disoccupazione, uno Stato membro viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 69
e 71 del detto regolamento.Infatti, lo Stato membro di residenza è l'unico competente, in base alla sua normativa e su intervento delle sue istituzioni,
per il versamento di prestazioni di disoccupazione al lavoratore frontaliero di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii),
del regolamento n. 1408/71. Ne deriva che il detto Stato membro è allo stesso modo l'unico in grado di garantire un eventuale
mantenimento delle dette prestazioni a favore di questo lavoratore allorché quest'ultimo si reca in un altro Stato membro
al fine di cercarvi un'occupazione.v. punti 33, 48, dispositivo 1
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
6 novembre 2003
(1)
«Inadempimento di uno Stato – Previdenza sociale – Artt. 69 e 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazioni di disoccupazione – Lavoratori frontalieri – Mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di ricerca di occupazione in un altro Stato membro»
Nella causa C-311/01,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dalla sig.ra H. Michard e dal sig. H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. I. van der Steen, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la
facoltà di fare uso della possibilità prevista dall'art. 69 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che
si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno
1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), di recarsi, alle condizioni indicate in tale disposizione, in uno o più Stati membri per
cercarvi un'occupazione conservando al tempo stesso il loro diritto alle prestazioni di disoccupazione, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69 e 71 del detto regolamento,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. P. [OSCURATO:PERSONA] e S. von
[OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 dicembre 2002, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata
rappresentata dal sig. H. van Vliet e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 agosto 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai
sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa
la facoltà di fare uso della possibilità prevista dall'art. 69 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno
1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il
regolamento n. 1408/71), di recarsi, alle condizioni indicate in tale disposizione, in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando
il loro diritto alle prestazioni di disoccupazione, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti
in forza degli artt. 69 e 71 del detto regolamento.
Ambito normativo
2
Il preambolo del regolamento n. 1408/71 enuncia in particolare: (...) per agevolare la ricerca di occupazione nei diversi Stati membri, occorre in particolare concedere al lavoratore privo
di occupazione il beneficio, durante un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione
dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto (...).
3
Ai sensi dell'art. 1, lett. o), del regolamento n. 1408/71, ai fini dell'applicazione del detto regolamento, il termine
istituzione competente designa:
i)
l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure
ii)
l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o il suo familiare o i
suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure
iii)
l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione,
(...).
4
Ai sensi dell'art. 1, lett. q), del detto regolamento:
il termine
Stato competente designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente.
5
Inserito nella sezione 2 del titolo III, capitolo 6, del regolamento n. 1408/71, intitolata
Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, l'art. 69, nn. 1 e 2, stabilisce: Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni1. Il lavoratore, subordinato o autonomo, in disoccupazione completa che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione
di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione,
conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a)
prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici
del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni
competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;
b)
deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi
al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede
all'iscrizione entro un termine di 7 giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni
competenti;
c)
il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato
ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della
concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto
Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine
della stagione per la quale egli è stato assunto.
2. Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle
prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente
alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se
non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici
o dalle istituzioni competenti.
6
L'art. 70, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede: Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in
cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.L'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto durante
la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.
7
Inserito nella sezione 3 del titolo III, capitolo 6, del regolamento n. 1408/71, intitolato
Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), prevede: 1. Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:
a)
(...)
ii)
il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione
dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione;
tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima
.
Fatti e fase precontenziosa del procedimento
8
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], che è residente nei [OSCURATO:PERSONA] ed ha esercitato un'attività in Germania in qualità di lavoratore frontaliero,
ha beneficiato, una volta in disoccupazione completa, delle prestazioni di disoccupazione a carico delle istituzioni dei [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto disposto dall'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71.
9
Intendendo recarsi in Francia per trovarvi lavoro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: il
GAK) se avrebbe continuato a percepire prestazioni di disoccupazione durante il suo soggiorno nel detto Stato membro. Gli è stato
risposto che, tenuto conto della sua qualità di lavoratore frontaliero, non poteva beneficiare del regime previsto dall'art. 69
del regolamento n. 1408/71.
10
[OSCURATO:PERSONA], alla quale è stata presentata una denuncia da parte dell'interessato, si è rivolta al Ministero degli Affari
sociali e dell'Occupazione dei [OSCURATO:PERSONA] che le ha indicato che condivideva l'interpretazione fornita dal GAK circa l'art. 69
del regolamento n. 1408/71.
11
Avendo deciso di avviare il procedimento per infrazione previsto dall'art. 226 CE, in data 29 maggio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha
intimato al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di presentarle le sue osservazioni. Il detto Stato membro, in data 2 ottobre 1998, ha risposto
che contestava le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA].
12
Non essendo soddisfatta delle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], in data 30 luglio 1999, ha inviato
un parere motivato a tale Stato membro invitandolo a conformarsi al detto parere entro due mesi. Avendo quest'ultimo indicato,
con lettera 8 ottobre 1999, che manteneva la sua posizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso d'introdurre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
13
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prassi amministrativa dei [OSCURATO:PERSONA] consistente nel rifiutare il beneficio del regime introdotto
dall'art. 69 del regolamento n. 1408/71 al lavoratore frontaliero in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a),
sub ii), del detto regolamento, residente nei [OSCURATO:PERSONA] e che intende recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione,
viola queste disposizioni.
14
La formulazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71 indicherebbe infatti che questa categoria
di lavoratori beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la normativa dello Stato di residenza come se fosse stato
soggetto a questa nel corso della sua ultima occupazione e che tali prestazioni gli sono versate dall'istituzione dello Stato
di residenza e a suo carico, per cui la detta istituzione e il detto Stato membro avrebbero, rispettivamente, la qualità di
istituzione competente e di
Stato competente ai sensi degli artt. 1, lett. o) e q), e 69 di questo regolamento. Ne deriverebbe che il detto lavoratore deve poter beneficiare
del regime introdotto da quest'ultima disposizione a carico dello Stato membro di residenza.
15
L'interpretazione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe anche conforme alla finalità delle disposizioni soprammenzionate.
16
Infatti, la Corte avrebbe precedentemente dichiarato che l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), mirava a garantire al lavoratore
migrante, ivi compreso quello frontaliero, le prestazioni di disoccupazione alle condizioni più favorevoli alla ricerca di
una nuova occupazione, equiparando il regime delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri a quello dei lavoratori
che hanno esercitato la loro ultima attività nello Stato di residenza.
17
Per quanto riguarda l'art. 69 del regolamento n. 1408/71, dal
considerando del detto regolamento riportato al punto 2 della presente sentenza, così come dall'intestazione della sezione 2 del titolo III,
capitolo 6, nella quale figura questa disposizione, risulterebbe che il legislatore avrebbe inteso facilitare la ricerca di
un'occupazione in altri Stati membri indistintamente a tutti i disoccupati. Come la Corte avrebbe confermato, questa disposizione
avrebbe quindi per finalità di contribuire alla libera circolazione dei lavoratori.
18
Ora, l'interpretazione sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] porterebbe, secondo la [OSCURATO:PERSONA], a privare i lavoratori frontalieri
del beneficio della detta disposizione a meno che essi non spostino la loro residenza nello Stato membro dell'ultima occupazione.
Un'interpretazione del genere sarebbe del resto fonte di discriminazione tra il disoccupato residente nello Stato dell'ultima
occupazione che beneficia dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 e il lavoratore frontaliero che non ne beneficia. Essa ignorerebbe
sia la necessità d'interpretare il detto regolamento in modo da non scoraggiare il lavoratore frontaliero sia l'obiettivo
dello stesso regolamento, inteso a garantire a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento relativamente
alle differenti normative nazionali e, ai lavoratori, il beneficio delle prestazioni di previdenza sociale, indipendentemente
dal luogo di occupazione e di residenza.
19
Nel controricorso, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che l'applicazione dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71
richiede, come risulterebbe dal testo stesso di questa disposizione, che il disoccupato derivi il suo diritto alle prestazioni
di disoccupazione dalla normativa nazionale stessa alle condizioni stabilite da quest'ultima e non da un'altra disposizione
del regolamento n. 1408/71 che, come il suo art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), ricollega l'interessato alla detta normativa
nazionale per effetto di una finzione.
20
Quest'interpretazione s'imporrebbe tenuto conto, da un lato, del fatto che l'art. 69, in quanto conferisce agli interessati
un diritto non previsto dai diritti nazionali degli Stati membri, dovrebbe costituire oggetto di un'interpretazione restrittiva
(sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79, 796/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1979, punti 4 e 5), e, dall'altro, della
circostanza che un soggetto il cui diritto a prestazione sorge solo in forza del regolamento n. 1408/71 non potrebbe far valere
un tale diritto per ottenere prestazioni che, in base al detto regolamento, devono derivare dalla normativa nazionale stessa
(sentenza 27 febbraio 1997, causa C-59/95, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1071, punto 19).
21
Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], lo Stato di residenza non potrebbe, in secondo luogo, essere qualificato come
Stato competente ai sensi dell'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
22
Da un lato, dall'intestazione stessa della sezione 3 del titolo III, capitolo 6, del regolamento n. 1408/71 e dalla giurisprudenza
della Corte risulterebbe che lo Stato membro dell'ultima occupazione rimane lo Stato competente, in quanto gli obblighi di
quest'ultimo vengono solo sospesi e non estinti (sentenze 7 marzo 1985, causa 145/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 801, punti 15 e 24,
e 13 marzo 1987, causa C-131/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1409, punti 24-26). Le prestazioni sarebbero semplicemente calcolate
in applicazione della normativa dello Stato di residenza, ma non troverebbero la loro fonte nella detta normativa.
23
Dall'altro, nessuna disposizione designerebbe esplicitamente l'istituzione dello Stato di residenza come l'istituzione competente
ai fini dell'applicazione dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71, per cui il detto Stato non potrebbe a maggior ragione essere
qualificato come
Stato competente ai sensi dell'art. 1, lett. q), di questo regolamento.
24
In terzo luogo, la tesi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incompatibile con la disposizione dell'art. 70 del regolamento n. 1408/71
secondo cui l'istituzione competente dello Stato membro alla cui normativa il lavoratore è stato assoggettato nella sua ultima
occupazione è tenuta a rimborsare l'importo della prestazione di cui all'art. 69 del detto regolamento all'istituzione dello
Stato membro nel quale il disoccupato si è recato per cercare un'occupazione.
25
In quarto luogo, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere che dalla giurisprudenza relativa al solo art. 71 del regolamento n. 1408/71
non si può dedurre che la Corte abbia ritenuto che l'insieme del titolo III, capitolo 6, del detto regolamento tendesse ad
assicurare al lavoratore che si sposta il beneficio delle prestazioni di disoccupazione alle condizioni più favorevoli per
la ricerca di una nuova occupazione. Questo governo sostiene invece che una delle ragioni d'essere del n. 1, lett. a), sub ii),
della detta disposizione, ossia che le possibilità per un disoccupato di trovare occupazione sono maggiori nel suo Stato di
residenza, verrebbe meno in caso di partenza dal detto Stato, cosicché non si potrebbe esigere da quest'ultimo che esso
esporti le prestazioni di disoccupazione, singolarmente anche quando l'interessato non ha versato contributi nel detto Stato membro
durante l'esercizio della sua ultima occupazione.
26
Per quanto riguarda il
considerando del regolamento n. 1408/71 riportato al punto 2 della presente sentenza, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che esso non
può a maggior ragione implicare il riconoscimento al lavoratore frontaliero di un diritto che non gli è esplicitamente conferito
dal detto regolamento, in quanto i termini di questo
considerando che si riferiscono all'esportazione di prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro alla quale il disoccupato
è stato soggetto per ultimo deporrebbero piuttosto a favore della tesi sostenuta dal governo dei [OSCURATO:PERSONA].
27
La detta tesi sarebbe, in quinto luogo, corroborata anche dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha formulato a suo tempo una proposta
mirante in particolare all'inserimento di un quarto comma nell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 al fine di estendere il
beneficio di questa disposizione ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa che percepiscono prestazioni di disoccupazione
dallo Stato di residenza [v. COM (80) 312 def., GU 1980, C 169, pag. 22].
28
In conclusione, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, tenuto conto del carattere serio delle lacune che caratterizzano
il regime dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71, la certezza del diritto si oppone a che esse siano colmate per via giurisprudenziale,
in quanto a tal fine sarebbe necessario un intervento del legislatore comunitario.
Giudizio della Corte
29
In primo luogo, occorre constatare che, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato, dalla formulazione stessa dell'art. 71,
n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71 risulta che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa beneficia
delle prestazioni secondo le disposizioni della normativa dello Stato membro nel cui territorio risiede. Ne deriva altresì
che l'ente competente a corrispondere le prestazioni di disoccupazione è quello del detto Stato di residenza (sentenza 28
febbraio 1980, causa 67/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 535, punto 5).
30
Come fa presente la [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precedentemente indicato che questa disposizione, in deroga alla regola generale
di collegamento alla normativa dello Stato di occupazione, operava un collegamento specifico al regime di previdenza sociale
dello Stato membro di residenza per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, e questo in base a considerazioni di
efficacia pratica che fanno apparire un tale collegamento più adeguato e più consono all'interesse dei lavoratori frontalieri
(v. sentenze 29 giugno 1988, causa 58/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3467, punti 13-15, e 8 luglio 1992, causa C-102/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-4341, punto 32). La Corte ha anche precisato che questa disposizione prescrive chiaramente l'applicazione della normativa
del solo Stato di residenza ed esclude, di conseguenza, la normativa dello Stato di occupazione (sentenza 1° ottobre 1992,
causa C-201/91, Grisvard e Kreitz, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5009, punto 16), spettando pertanto al lavoratore frontaliero interessato
esclusivamente le prestazioni di disoccupazione dello Stato di residenza (sentenza 12 giugno 1986, causa 1/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. 1837, punto 12).
31
Contrariamente a quanto suggerisce il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la normativa dello Stato membro di residenza si
applichi al lavoratore frontaliero in disoccupazione completa che rientra nel campo di applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. a),
sub ii), in base a una finzione giuridica secondo la quale si deve ritenere che questo lavoratore, ai fini dell'applicazione
della detta normativa, sia stato assoggettato a quest'ultima nel corso della sua ultima occupazione non è pertanto tale da
inficiare la conclusione secondo cui un tale lavoratore rientra, relativamente a tale settore, nella sola competenza dello
Stato di residenza.
32
Tale conclusione non è poi rimessa in discussione dal fatto che lo Stato membro dell'ultima occupazione, i cui obblighi si
trovano sospesi e non estinti finché il disoccupato continua a risiedere nel territorio di un altro Stato membro, recupera
la competenza di principio di cui dispone in questa materia nell'eventualità in cui il lavoratore interessato vi stabilisca
la propria residenza (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 15 e 16, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 24). Occorre poi ricordare che in tale
ipotesi l'elemento determinante per l'applicazione dell'art. 71 del regolamento n. 1408/71 nel suo complesso, ossia la residenza
dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui normativa era soggetto nel periodo di svolgimento della sua
ultima attività lavorativa (v., in particolare, sentenza 29 giugno 1995, causa C-454/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1707, punto
24), è precisamente scomparso, cosicché il n. 1, lett. a), sub ii), di questa disposizione cessa di trovare applicazione (sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28).
33
Poiché lo Stato membro di residenza è quindi l'unico competente, in base alla sua normativa e su intervento delle sue istituzioni,
per il versamento di prestazioni di disoccupazione al lavoratore frontaliero di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii),
del regolamento n. 1408/71, ne deriva che il detto Stato membro è altresì l'unico in grado di garantire un eventuale mantenimento
delle dette prestazioni a favore di questo lavoratore allorché quest'ultimo si reca in un altro Stato membro al fine di cercarvi
un'occupazione.
34
A tale riguardo si deve constatare, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto sostiene il governo dei [OSCURATO:PERSONA], nulla
consente di ritenere che le disposizioni dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 non possano applicarsi a un tale lavoratore.
35
Una tale interpretazione ignorerebbe innanzi tutto il fine dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento, il
quale, come la [OSCURATO:PERSONA] fa presente giustamente, consiste in particolare nell'equiparare il regime delle prestazioni di
disoccupazione dei lavoratori frontalieri a quello dei lavoratori che hanno esercitato la loro ultima occupazione nello Stato
di residenza (sentenza Grisvard e Kreitz, cit., punto 17).
36
Inoltre, né il testo né il senso dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 indicano che il legislatore comunitario avrebbe inteso
escludere i lavoratori frontalieri dal campo di applicazione di questa disposizione.
37
L'art. 69 precisa infatti che esso si applica a qualsiasi
lavoratore, subordinato o autonomo, in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione
di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni, cosa che avviene nel caso del lavoratore frontaliero di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71,
il quale, come risulta dai punti 29-33 della presente sentenza, beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo le disposizioni
della legislazione dello Stato membro nel quale risiede e a carico dell'istituzione competente del detto Stato membro.
38
Per quanto riguarda il
considerando del regolamento n. 1408/71 riportato al punto 2 della presente sentenza, lungi dall'operare una distinzione tra lavoratori
frontalieri e non frontalieri, esso rappresenta l'intento del legislatore comunitario di concedere il mantenimento del beneficio
delle prestazioni di disoccupazione al
lavoratore privo di occupazione per facilitare la ricerca di un'occupazione nei vari Stati membri.
39
Come la Corte ha precedentemente indicato, l'art. 69 del regolamento n. 1408/71 ha pertanto lo scopo di favorire la mobilità
di coloro che cercano lavoro e di contribuire a garantire la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'art. 42 CE
(sentenze 10 maggio 1990, causa C-163/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1829, punto 13, e 21 febbraio 2002, causa C-215/00, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1817, punto 25).
40
Ora, si deve constatare in proposito che un'interpretazione dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 che avrebbe come conseguenza
di escludere dal beneficio di questa disposizione i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa di cui all'art. 71,
n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento sarebbe incompatibile con un tale obiettivo. Infatti, un trattamento del genere
in materia di prestazioni di disoccupazione collocherebbe i detti lavoratori in una situazione sfavorevole rispetto alla generalità
dei lavoratori, per i quali lo Stato di occupazione, in cui risiedono o soggiornano, è normalmente lo Stato competente, e
sarebbe incompatibile con le loro esigenze in materia di libera circolazione dei lavoratori (v., in un senso analogo, sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 6). Per tali lavoratori frontalieri questo non solo costituirebbe un disincentivo, se non addirittura
un impedimento, a recarsi in un altro Stato membro per trovarvi un'occupazione non potendo, in tale occasione, continuare
a disporre delle prestazioni di disoccupazione, ma rappresenterebbe inoltre per gli stessi una penalizzazione per avere esercitato
il diritto alla libera circolazione garantito loro dal Trattato, poiché, a differenza dei lavoratori che hanno svolto la loro
attività nello Stato membro nel quale risiedono, non potrebbero far valere i diritti derivanti dall'art. 69 soprammenzionato.
41
In tale contesto, si deve inoltre ammettere che la precisazione figurante nel
considerando soprammenzionato del regolamento n. 1408/71 secondo cui le prestazioni che devono essere mantenute sono quelle che sono previste
dalla normativa dello Stato membro
alla quale [il lavoratore] è stato da ultimo soggetto non può essere intesa nel senso che riguarda necessariamente la normativa dello Stato membro dell'ultima occupazione, ma
che occorre, come sostiene giustamente la [OSCURATO:PERSONA], vedervi un riferimento più generale alla normativa in forza della quale
le prestazioni di disoccupazione erano dovute al detto lavoratore prima che quest'ultimo si recasse in un altro Stato membro
per cercarvi un'occupazione.
42
Da tutto quanto precede risulta che le disposizioni dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate nel
senso che si applicano ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), dello
stesso regolamento, cosicché lo Stato membro nel quale risiedono i detti lavoratori è tenuto a garantire loro, alle condizioni
che prevede il detto art. 69, il mantenimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.
43
Come l'avvocato generale ha osservato al paragrafo 50 delle sue conclusioni, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato proposte
di modifica per quanto riguarda l'art. 69 del regolamento n. 1408/71 non può avere alcuna rilevanza su tale interpretazione.
44
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], la detta interpretazione non può poi essere inficiata dal fatto
che l'art. 70 del regolamento n. 1408/71 prevede che, nei casi contemplati dall'art. 69, n. 1, di questo regolamento, le prestazioni
vengano erogate dall'istituzione dello Stato membro in cui il disoccupato si reca in cerca di occupazione con oneri di rimborso
successivo da parte dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto durante
la sua ultima occupazione.
45
Infatti, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, della finzione secondo cui il lavoratore
in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71 deve, ai fini dell'applicazione
della normativa dello Stato membro nel quale risiede, essere considerato come se fosse stato soggetto a quest'ultima durante
la sua ultima occupazione, l'art. 70 di questo regolamento, per quanto riguarda un lavoratore del genere, dev'essere interpretato
nel senso che, allorché quest'ultimo si avvale delle disposizioni dell'art. 69, spetta all'istituzione competente dello Stato
membro nel quale risiede procedere al rimborso delle prestazioni erogate dall'istituzione competente dello Stato membro nel
quale è avvenuta la ricerca di occupazione.
46
Per quanto riguarda la circostanza, sottolineata dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'interpretazione data al punto
42 della presente sentenza consente al lavoratore frontaliero di ricevere prestazioni di disoccupazione di uno Stato membro
al quale non ha versato contributi durante la sua ultima occupazione, è sufficiente constatare che si tratta in tal caso di
una conseguenza voluta dal legislatore comunitario, che ha inteso rafforzare le possibilità di reinserimento professionale
dei lavoratori (v., in senso analogo, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26).
47
Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la prassi amministrativa
dei [OSCURATO:PERSONA] consistente nel rifiutare il beneficio del regime introdotto dall'art. 69 del regolamento n. 1408/71 al lavoratore
frontaliero in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento, residente nei [OSCURATO:PERSONA] e che intende recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, viola queste disposizioni.
48
Si deve pertanto accogliere il ricorso e constatare che, negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà
di fare uso della possibilità prevista all'art. 69 del regolamento n. 1408/71 di recarsi, alle condizioni indicate in questa
disposizione, in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando al tempo stesso il loro diritto alle prestazioni
di disoccupazione, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69 e 71 del
detto regolamento.
Sulle spese
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Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà di fare uso della possibilità prevista dall'art. 69
del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione
modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, di recarsi, alle condizioni indicate in
tale disposizione, in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando al tempo stesso il loro diritto alle
prestazioni di disoccupazione, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69
e 71 del detto regolamento.
2)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1
–
Lingua processuale: l'olandese.