CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 816/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge con un primo motivo in relazione all'af- fermazione di responsabilità, ribadendo la tesi difensiva della custodia temporanea dello stupefacente per conto di altri soggetti, e con un secondo motivo in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del .tutto essertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legit- timità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Ne deriva che i proposto ricorso va dichiarato inammissible. ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente, con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuto, ed in particolare (cfr. pai7.3. 3) hanno già motivatamente confutato la tesi difensiva che l'imputato avesse una semplice e temporanea detenzione della sostanza stupefacente per conto di terzi perché non vi è prova di alcun tipo di tale evenienza, per cui egli doveva ritenersi il possessore a pieno titolo di tale sostanza. Quanto alla denunzia di violazione dell'ad 192 cod. proc. pen. di cui al primo motivo di ricorso va peraltro ricordato che, secondo il consoLdato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha riievariza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in conformità v., già in precedenza. Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, deo. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10, 12012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. i., n . 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sa:'. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196).N. 816/2023 R.G. 2.2. Quanto al secondo motivo, lo stesso afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, laddove il giudice di secondo grado ha evidenziato che non sono emerse particolari ragioni idonee a giustificarne la concessione, come un meritevole comportamento processuale da parte dell'imputato o particolari condi- zioni o circostanze valutabili. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dicturn di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine ai diniego della concessione dele atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli !ritenuti decisivi o comunque rilevolit:„ rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, e 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il dl. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne ia concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che i giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che !a ragion d'essere della relativa previsione normativa è duelia di consentire a! aiudice en adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili =notazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata merite.volezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorie; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta del! imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza N. 816/2023 R.G. che ciò comporti tuttav;a ia stretta necessità dea contestazione o della _nvalda- zione degli elementi sui quali la richiesta stessa Si fonda (così, ex plurimis, Sez. n. 29679 dei 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv, 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielrnied altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 dei 20/6/2000, Occhipinti ed altri. Rv. 217882), 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. nen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d