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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 27342/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3 aprile 2025, a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento con cui era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 629 c.p. commesso in data 11/08/2024 nei confronti della madre.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge, l'omessa e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 comma 1 lett.

C) e 275, cod. proc. pen., con riguardo sia alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, in relazione al pericolo di reiterazione, sia in ordine all'idoneità della misura cautelare massina; rappresenta, al riguardo il difensore dell'indagato che l'ordinanza impugnata non specificherebbe adeguatamente gli elementi a sostegno della attualità nel pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura massima, limitandosi a indicare l'inaffidabilità dell'indagato a causa della condotta tenuta nei confronti della madre e dello zio senza enunciare gli elementi concreti che porterebbero l'imputato a commettere ulteriori condotte violente; sarebbe inoltre omessa la motivazione circa le ragioni dell'inadeguatezza delle altre misure cautelari meno afflittive come quella degli arresti domiciliari richiesta anche con utilizzo di braccialetto elettronico e presso un domicilio diverso e distante e rispetto a quello di residenza della persona offesa.

3. Successivamente, è pervenuta in data 18 giugno 2025 comunicazione di disinteresse al prosieguo del ricorso a seguito di intervenuta scarcerazione del Maiello.

Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. per fattispecie in materia de libertate, Sez.

U. n. 10 del 24 marzo 2995, Meli; Sez.

U. n. 7 del 26 giugno 1997, Chiappetta RV 208166 -01; conf.

Sez.

U. n. 315234 del 17 luglio 2004, Litteri, RV 228168).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3 aprile 2025, a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento con cui era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 629 c.p. commesso in data 11/08/2024 nei confronti della madre. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge, l'omessa e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 comma 1 lett. C) e 275, cod. proc. pen., con riguardo sia alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, in relazione al pericolo di reiterazione, sia in ordine all'idoneità della misura cautelare massina; rappresenta, al riguardo il difensore dell'indagato che l'ordinanza impugnata non specificherebbe adeguatamente gli elementi a sostegno della attualità nel pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura massima, limitandosi a indicare l'inaffidabilità dell'indagato a causa della condotta tenuta nei confronti della madre e dello zio senza enunciare gli elementi concreti che porterebbero l'imputato a commettere ulteriori condotte violente; sarebbe inoltre omessa la motivazione circa le ragioni dell'inadeguatezza delle altre misure cautelari meno afflittive come quella degli arresti domiciliari richiesta anche con utilizzo di braccialetto elettronico e presso un domicilio diverso e distante e rispetto a quello di residenza della persona offesa. 3. Successivamente, è pervenuta in data 18 giugno 2025 comunicazione di disinteresse al prosieguo del ricorso a seguito di intervenuta scarcerazione del Maiello. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. per fattispecie in materia de libertate, Sez. U. n. 10 del 24 marzo 2995, Meli; Sez. U. n. 7 del 26 giugno 1997, Chiappetta RV 208166 -01; conf. Sez. U. n. 315234 del 17 luglio 2004, Litteri, RV 228168). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 18 giugno 2025 Il Consigliere estensore
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