CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, in ROMA n. 2016/2021 depositata il 19/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di concessionaria perl’accertamento e riscossione della TIA per il Comune di Tivoli, ha emesso unavviso di Pagamento (n. 2819/1, prot. 104 del 21/01/2016, notificatoNumero registro generale 30244/2021Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 9046/2026Data pubblicazione 10/04/2026l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per € 7.560,35relativo alla TIA 2012, per un immobile di 1.139 mq adibito a lavorazionemarmi.2. Il 07/04/2016, la [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso alla C.T.P.di Roma, contestando il difetto di legittimazione attiva della AndreaniTributi, sostenendo che non potesse delegare il potere impositivo di [OSCURATO:SOCIETA]., e l’errore nella tariffa, poiché i locali non producevano rifiutiurbani.2.1. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita eccependo il difetto digiurisdizione del giudice tributario, poiché la TIA2 non ha natura tributariae le controversie successive al 31/05/2010 rientrano nella giurisdizioneordinaria; l’inammissibilità del ricorso, perché l’avviso di pagamento non èun atto impugnabile; la legittimazione attiva, essendo regolarmente iscrittaall’albo dei concessionari e titolare di contratto con ASA Tivoli.La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 23615/16/2017, ha respinto ilricorso della [OSCURATO:SOCIETA].4. La società ha fatto appello alla C.T.R. del Lazio, riproponendo ildifetto di legittimazione attiva, e la Andreani tributi ha controdedotto,riproponendo anche l’eccezione di difetto di giurisdizione.5. La C.T.R. del Lazio ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la concessionaria haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.7. L’intimato non ha depositato controricorso.8. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo di ricorso, si deduce in relazione all’art. 360,primo comma, n. 1), c.p.c. il difetto di giurisdizione in relazione alcontenzioso relativo a TIA, sorto dopo il 30 maggio 2010, ex art. 14,Numero registro generale 30244/2021Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 9046/2026Data pubblicazione 10/04/2026comma, 33 d.l. n. 78/2010 conv. in legge dall’art. 1, comma 1, l. n.122/20102. La C.T.R. del Lazio non ha declinato la giurisdizione in favore delgiudice ordinario in riferimento alla controversia riguardante la TIA2 perl’anno 2012 sorta successivamente al 30 maggio 2010.3. Il motivo è fondato.3.1. La T.I.A.2 - [OSCURATO:PERSONA] - non ha naturatributaria ex lege.L’art. 14, comma 33, D.L, n. 78/2010 convertito in legge dall’art. 1comma 1 L. n. 122/2010 dispone testualmente: “33. Le disposizioni di cuiall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretanonel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Lecontroversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla datadi entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizionedell'autorità giudiziaria ordinaria”. Il suddetto decreto è entrato in vigore il31 maggio 2010, giorno della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA].3.2. Anche la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, sulpunto, che le controversie aventi ad oggetto la tariffa per la gestione deirifiuti di cui all'abrogato art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1), dovutanel periodo di vigenza di detta disposizione (dunque, fino al 31 maggio2010, data di entrata in vigore dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, conv. conmodif. dalla l. n. 122 del 2010), competono alla giurisdizione tributaria,indipendentemente dalla data in cui sono sorte, spettando, invece, allagiurisdizione ordinaria le controversie in materia di TIA-1, sortesuccessivamente al 31 maggio 2010 e aventi ad oggetto la relativa debenzaper il periodo successivo all'abrogazione (ad opera del d.lgs. n. 152 del2006) del citato art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997, in ragione dell'applicazionedella tariffa "in regime transitorio", nonché quelle relative alla tariffaintrodotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), sorteNumero registro generale 30244/2021Numero sezionale 2415/2026Numero di raccolta generale 9046/2026Data pubblicazione 10/04/2026anch'esse dopo il 31 maggio 2010 (Cass. 19/07/2025, n.20260 (Rv. 675635 - 01); Cass. 8631/2020).3.3. La controversia in analisi è sorta il 7 aprile 2016, data di notificadel ricorso avanti la C.T.P. di Roma.3.4. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice tributario, il cheimpediva alla CTR di pronunciarsi anche sulla legittimazione di AndreaniTributi.3.5. Il motivo va quindi accolto, in quanto fondato.4. Va conseguentemente dichiarato, pronunciando ai sensi dell’art.382 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore delgiudice ordinario.5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara la sussistenza dellagiurisdizione del giudice ordinario.Condanna parte intimata al pagamento delle spese, che liquida per ilgiudizio di merito di primo grado in euro 2.000,00, per il giudizio di meritodi secondo grado in euro 2.000,00, e per il giudizio di legittimità in euro1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 per il presente grado ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteUgo Candia