CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 37198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da se medesima e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Conca d’oro 206 - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1486 / 202 1 della Corte d ’ appello di Roma depositata il 20 aprile2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S., reputandodoverosa l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta dall ’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2009, non essendo contestata l’abitualità e non risultando maturato il termine di prescrizione (avviso ricevuto il 01/07/2015) per doloso occultamento per effetto della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; 2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura ; 3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con il primo motivo l a ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 25 e 26, e 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla configurabilità dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata; 2. con il secondo motivo l a ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269del 2003 conv. in l. n. 326del 2004 , nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. edell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che l’I.N.P.S.abbia assolto l’onere di dimostrare l’abitualità dell’attività professionale nel l’anno 20 09 attraver so la violazione e falsa applicazione del ricorso al principio di non contestazione, avuto anche riguardo alla circostanza che nella specie il reddito prodotto risultava inferiore alla soglia di euro 5.000,00;3. con il terzo motivo l a ricorrent e deduce la violazione e fala applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997, in combinato disposto con l’art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e con l’art. 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione, dovendosi assumere come dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi; 4. il primo motivo è infondato nella parte in cui censura l’erronea interpretazione della normativa di riferimento in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, e Cass. Sez. L. 26/04/2021, n.11006; 5. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111,e dell’art. 44, del d.l. n.269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possamettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci sitrovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell ’ abitualità . Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all ’ uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili , ad es empio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiorea euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio –da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l ’ attività sia stata svolta con carattere di abitualità ; f ermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito del l ’ abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch e è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi,e non invece come conseguenza ex postdesumibile dall ’ ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciòequivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell ’ iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un redditosuperiore alla soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in formaoccasionale; 6. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000 ,00 darebbe luogo ex se all ’ obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva aprivare di rilievo ogni questione circa la natura abituale ooccasionale dell’attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fossevoluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; 7. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022; 8. il terzo motivo di ricorso è pure infondato, in quanto, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il relativo pagamento, in quanto l ’ ob bligazione contributiva è correlata al la produzione di un certoreddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria ; peraltro, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto sino al 6 luglio 2010 dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6 - L, 14/10/28123). In applicazione di tali principi, considerato che dalla sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2009 la richiesta dell’I.N.P.S. è pervenuta all’interessata in data 1° luglio 2015, la pretesa contributiva risulta tempestivamente esercitata dall’Istituto previdenziale; 9. è invece fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte territoriale, pur richiamando correttamente in diritto l’orientamento sopra espresso, ha reputato che l’I.N.P.S. avesse assolto l’onere di provare il requisito dell’abitualità attraverso la non contestazione da parte dell’interessata, circostanza che va esclusa, avendo la ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza (fra molte, Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637), indicato di aver prospettato la questione dell’occasionalità della prestazione, anche in riferimento alla percezione di un reddito inferiore alla soglia di euro 5.000,00 , dovendosi comunque evidenziare che l’allegazione del carattere occasionale della prestazione costituisce mera difesa e non già eccezione in senso stretto e, come tale, non è soggetta a preclusione, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata (p. 4); 10. pertanto, respinti ilprimo e il terzo motivo, va accolto il secondo motivo, e la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.M. Rigetta iprimi due motiv i , accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, che provvederà anche s