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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34067/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22455/2011 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Viale delle Milizie n. 34; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 RGN 22455 2011 -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale della Lombardia, n. 3935/2010, depositata il 20 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA] 1.12Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale ILCAR di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la Ilcar aveva effettuato lavori in favore della [OSCURATO:PERSONA] senza emettere fattura (per il valore di lire 196.000.000), che questa società aveva trasferito al Premoli un immobile a titolo di pagamento delle prestazioni di servizi edili ricevuti.

Solo "formalmente" tale immobile era stato venduto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai coniugi Sangalli, i quali però avevano emesso cambiali per l'importo del prezzo in favore del Premoli per la somma di lire

196.000.000. Sia i lavori che la vendita dell'appartamento non erano stati fatturati dal contribuente.

La villetta, dunque, costituiva il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA], che ne era l'effettiva proprietaria, per le prestazioni di servizi ricevute dal Premoli.

Né era credibile che il Premoli potesse aver effettuato un prestito ai coniugi Sangallo per l'acquisto della villetta, ricevendo le cambiali, in quanto aveva percero un reddito di appena lire

11.000.000. Pertanto, si procedeva alla rettifica del reddito per l'anno 1983 da lire 11.744.000 a lire 405.530.000, ai fini Irpef ed Ilor. 2.Avverso tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado, evidenziando che era stato stipulato un preliminare tra la [OSCURATO:PERSONA] (promittente venditrice) ed il Sangalli (promissario acquirente), che la [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso le relative fatture, che il Sangalli aveva proceduto al pagamento in virtù di un mutuo erogato dal Premoli, con il rilascio di cambiali a garanzia della restituzione da parte del Sangalli.RGN 22455 2011 4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado accoglieva in parte l'appello del contribuente, determinando il reddito in lire 23.138.000. 5.[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieva il gravame dell'Ufficio, evidenziando che l'accertamento era legittimo in quanto la "fattispecie simulatoria" era dimostrata dalle cambiali emesse dal Sangalli, dalla confessione del Premoli dinanzi alla Guardia di Finanza, dall'atto pubblico, dal contratto preliminare, dalle fatture prodotte, dalla circostanza che il Premoli, titolare di un reddito annuale di circa lire 11 milioni, non avrebbe potuto prestare al Sangalli la somma di lire 196 milioni per l'acquisto dell'immobile dalla [OSCURATO:PERSONA], che il prestito era di lire 40 milioni, ma le cambiali ammontavano a lire 196 milioni. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Premoli. 7.Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. 8.Con ordinanza in data 29 novembre 2018 questa Corte ha sospeso il processo fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, disponendo il rinvio a nuovo ruolo. 9.Con memoria in data 4 maggio 2021 il contribuente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]'TTO 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce "Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha statuito in ordine ad una causa petendi nuova - e dunque ad una nuova domanda - illegittimamente introdotta dall'Amministrazione nel corso delle fasi di merito del giudizio: il giudice a quo ha deciso in ordine all'asserita esistenza di un accordo simulatorio (accertando, nello specifico, l'esistenza di una simulazione relativa) senza che tale peculiare fattispecie sia mai stata contestata dall'Amministrazione nel processo verbale di constatazione né nell'avviso di accertamento (vizio di extrapetizione)".

La sussistenza dell'accordo simulatorio intercorso tra le parti non era stata mai allegata dall'Amministrazione né nell'avviso di accertamento né nei giudizi di merito.RGN 22455 2011 2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 24 d.lgs. 546/1992: l'Amministrazione "la illegittimamente introdotto un motivo nuovo in violazione dell'art. 24 del d.lgs. 546/1992, e quindi una nuova e diversa motivazione della pretesa (ovvero l'esistenza di un accordo simulatorio), motivo in ordine al quale la [OSCURATO:PERSONA] di Milano doveva rilevare d'ufficio l'inammissibilità". 3.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce "omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: la sentenza della CTC di Milano ha, da un lato, compiuto un acritico recepimento delle conclusioni raggiunte dalla CT di II grado in ordirìe. estenza di un accordo simulatorio (fatto controverso e decisivo), dall'altro ha omesso di motivare in merito alle ragioni che hanno condotto la stessa ad affermare l'esistenza dell'accordo medesimo sulla base di presunzioni semplici, sfornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.".

In particolare, la Commissione centrale ha riportato in motivazione l'identica formulazione letterale dell'eccezione sollevata dall'Ufficio ("appare legittima la presunzione che tutta l'operazione riguardasse interdipendenti rapporti tra la ditta Togni -Premoli e Sangalli, in assenza di fatturazione di lavori eseguiti ed in presenza di contratto che apparentemente esclude un passaggio"). 4.Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., del combinato disposto degli artt. 1414 e 1417 c.c.: la CTC di Milano ha statuito l'esistenza di una simulazione relativa tra le parti coinvolte nonostante l'impossibilità giuridica di configurare una simulazione dal lato "venditore" e nonostante, in violazione dell'art. 1417 c.c., non sia stata data prova scritta dell'accordo dissimulatorio (ovvero del regolamento contrattuale effettivo ed efficace), non dimostrabile per presunzioni in quanto atto soggetto a forma scritta ex art. 1350 c.c.". 5.Deve essere pronunciata sentenza di inammissibilità del ricorso per RGN 22455 2011 sopravvenuta carenza di interesse.

6. Invero, la contribuente, con riferimento all'avviso di accertamento n. 4551000118, ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 decreto-legge n. 119/2018, chiedendo l'estinzione del giudizio, con compensazione totale delle spese.

7. La memoria, con l'allegata documentazione, non risulta, però, notificata da parte del difensore del contribuente all'Agenzia delle entrate. 8.La contribuente, con la memoria del 4 maggio 2021, ha chiesto espressamente di dichiararsi "l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere".

8. Deve, dunque, applicarsi il principio per cui, a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876).

Anche nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

9. Le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenendo conto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22455/2011 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Viale delle Milizie n. 34; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 RGN 22455 2011 -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale della Lombardia, n. 3935/2010, depositata il 20 dicembre 2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA] 1.12Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale ILCAR di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la Ilcar aveva effettuato lavori in favore della [OSCURATO:PERSONA] senza emettere fattura (per il valore di lire 196.000.000), che questa società aveva trasferito al Premoli un immobile a titolo di pagamento delle prestazioni di servizi edili ricevuti. Solo "formalmente" tale immobile era stato venduto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai coniugi Sangalli, i quali però avevano emesso cambiali per l'importo del prezzo in favore del Premoli per la somma di lire 196.000.000. Sia i lavori che la vendita dell'appartamento non erano stati fatturati dal contribuente. La villetta, dunque, costituiva il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA], che ne era l'effettiva proprietaria, per le prestazioni di servizi ricevute dal Premoli. Né era credibile che il Premoli potesse aver effettuato un prestito ai coniugi Sangallo per l'acquisto della villetta, ricevendo le cambiali, in quanto aveva percero un reddito di appena lire 11.000.000. Pertanto, si procedeva alla rettifica del reddito per l'anno 1983 da lire 11.744.000 a lire 405.530.000, ai fini Irpef ed Ilor. 2.Avverso tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado, evidenziando che era stato stipulato un preliminare tra la [OSCURATO:PERSONA] (promittente venditrice) ed il Sangalli (promissario acquirente), che la [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso le relative fatture, che il Sangalli aveva proceduto al pagamento in virtù di un mutuo erogato dal Premoli, con il rilascio di cambiali a garanzia della restituzione da parte del Sangalli.RGN 22455 2011 4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado accoglieva in parte l'appello del contribuente, determinando il reddito in lire 23.138.000. 5.[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieva il gravame dell'Ufficio, evidenziando che l'accertamento era legittimo in quanto la "fattispecie simulatoria" era dimostrata dalle cambiali emesse dal Sangalli, dalla confessione del Premoli dinanzi alla Guardia di Finanza, dall'atto pubblico, dal contratto preliminare, dalle fatture prodotte, dalla circostanza che il Premoli, titolare di un reddito annuale di circa lire 11 milioni, non avrebbe potuto prestare al Sangalli la somma di lire 196 milioni per l'acquisto dell'immobile dalla [OSCURATO:PERSONA], che il prestito era di lire 40 milioni, ma le cambiali ammontavano a lire 196 milioni. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Premoli. 7.Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. 8.Con ordinanza in data 29 novembre 2018 questa Corte ha sospeso il processo fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, disponendo il rinvio a nuovo ruolo. 9.Con memoria in data 4 maggio 2021 il contribuente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]'TTO 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce "Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha statuito in ordine ad una causa petendi nuova - e dunque ad una nuova domanda - illegittimamente introdotta dall'Amministrazione nel corso delle fasi di merito del giudizio: il giudice a quo ha deciso in ordine all'asserita esistenza di un accordo simulatorio (accertando, nello specifico, l'esistenza di una simulazione relativa) senza che tale peculiare fattispecie sia mai stata contestata dall'Amministrazione nel processo verbale di constatazione né nell'avviso di accertamento (vizio di extrapetizione)". La sussistenza dell'accordo simulatorio intercorso tra le parti non era stata mai allegata dall'Amministrazione né nell'avviso di accertamento né nei giudizi di merito.RGN 22455 2011 2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 24 d.lgs. 546/1992: l'Amministrazione "la illegittimamente introdotto un motivo nuovo in violazione dell'art. 24 del d.lgs. 546/1992, e quindi una nuova e diversa motivazione della pretesa (ovvero l'esistenza di un accordo simulatorio), motivo in ordine al quale la [OSCURATO:PERSONA] di Milano doveva rilevare d'ufficio l'inammissibilità". 3.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce "omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: la sentenza della CTC di Milano ha, da un lato, compiuto un acritico recepimento delle conclusioni raggiunte dalla CT di II grado in ordirìe. estenza di un accordo simulatorio (fatto controverso e decisivo), dall'altro ha omesso di motivare in merito alle ragioni che hanno condotto la stessa ad affermare l'esistenza dell'accordo medesimo sulla base di presunzioni semplici, sfornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.". In particolare, la Commissione centrale ha riportato in motivazione l'identica formulazione letterale dell'eccezione sollevata dall'Ufficio ("appare legittima la presunzione che tutta l'operazione riguardasse interdipendenti rapporti tra la ditta Togni -Premoli e Sangalli, in assenza di fatturazione di lavori eseguiti ed in presenza di contratto che apparentemente esclude un passaggio"). 4.Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., del combinato disposto degli artt. 1414 e 1417 c.c.: la CTC di Milano ha statuito l'esistenza di una simulazione relativa tra le parti coinvolte nonostante l'impossibilità giuridica di configurare una simulazione dal lato "venditore" e nonostante, in violazione dell'art. 1417 c.c., non sia stata data prova scritta dell'accordo dissimulatorio (ovvero del regolamento contrattuale effettivo ed efficace), non dimostrabile per presunzioni in quanto atto soggetto a forma scritta ex art. 1350 c.c.". 5.Deve essere pronunciata sentenza di inammissibilità del ricorso per RGN 22455 2011 sopravvenuta carenza di interesse. 6. Invero, la contribuente, con riferimento all'avviso di accertamento n. 4551000118, ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 decreto-legge n. 119/2018, chiedendo l'estinzione del giudizio, con compensazione totale delle spese. 7. La memoria, con l'allegata documentazione, non risulta, però, notificata da parte del difensore del contribuente all'Agenzia delle entrate. 8.La contribuente, con la memoria del 4 maggio 2021, ha chiesto espressamente di dichiararsi "l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere". 8. Deve, dunque, applicarsi il principio per cui, a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876). Anche nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso. 9. Le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenendo conto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14
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