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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21530/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi di ricorso; letta la memoria; Ritenuto che i motivi in questione - i quali, rispettivamente, deducono la violazione di legge e contestano la correttezza della motivazione, in ordine all'elemento psicologico del fatto ascritto, dalla Corte di appello già derubricato nella fattispecie del danneggiamento seguito da incendio (art. 424, primo comma, cod. pen.) - sono articolati in fatto e risultano privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co Centofanti a pi iro p . icitt eak À. [OSCURATO:PERSONA] 03 ELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi di ricorso; letta la memoria; Ritenuto che i motivi in questione - i quali, rispettivamente, deducono la violazione di legge e contestano la correttezza della motivazione, in ordine all'elemento psicologico del fatto ascritto, dalla Corte di appello già derubricato nella fattispecie del danneggiamento seguito da incendio (art. 424, primo comma, cod. pen.) - sono articolati in fatto e risultano privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co Centofanti a pi iro p . icitt eak À. [OSCURATO:PERSONA] 03 ELLERIA
Sentenza Cassazione n. 21530/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris