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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19524/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo volto a sollecitare, tra l'altro in termini alquanto generici, una rivalutazione delle emergenze probatorie, avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte, oltre ad essere manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione con cui i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui deve ritenersi pienamente integrata la fattispecie delittuosa ascritta all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza, con riferimento al rinvenimento della materiale disponibilità di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature da parte dell'odierno ricorrente, il quale .già condannato per delitti con finalità di lucro, non forniva agli agenti alcuna giustificazione plausibile in ordine al possesso dei predetti arnesi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in ordine gli artt. 129 e 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data 27 ottobre 2024, e dunque prima del deposito della motivazione della pronuncia di secondo grado, risulta manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02); che il motivo è manifestamente infondato anche perché non tiene conto della sospensione della prescrizione per anno uno e mesi sei,in forza della L. Orlando di riforma dell'art. 159 cod.pen. applicabile a tutti i fatti commessi tra l'agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019; che a tale periodo di sospensione vanno pure aggiunti gli ulteriori periodi disposti nel corso del giudizio di primo grado a causa di rinvii su richiesta della difesa dell'imputato per circa anni 1 che escludono la possibilità di ritenere maturata la prescrizione anche alla data odierna; osservato che anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'odierno ricorrente, risulta connotato da manifesta infondatezza, poiché - premesso che in tema di circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione — deve ravvisarsi come la Corte territoriale, a fronte dell'aspecificità della relativa doglianza prospettata coi motivi di appello, abbia posto a base del diniego congrue argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, sulla mancata indicazione da parte della difesa di ogni qualsivoglia concreto elemento favorevole e sul comportamento del ricorrente caratterizzato da un dolo di particolare intensità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo volto a sollecitare, tra l'altro in termini alquanto generici, una rivalutazione delle emergenze probatorie, avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte, oltre ad essere manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione con cui i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui deve ritenersi pienamente integrata la fattispecie delittuosa ascritta all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza, con riferimento al rinvenimento della materiale disponibilità di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature da parte dell'odierno ricorrente, il quale .già condannato per delitti con finalità di lucro, non forniva agli agenti alcuna giustificazione plausibile in ordine al possesso dei predetti arnesi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in ordine gli artt. 129 e 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data 27 ottobre 2024, e dunque prima del deposito della motivazione della pronuncia di secondo grado, risulta manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02); che il motivo è manifestamente infondato anche perché non tiene conto della sospensione della prescrizione per anno uno e mesi sei,in forza della L. Orlando di riforma dell'art. 159 cod.pen. applicabile a tutti i fatti commessi tra l'agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019; che a tale periodo di sospensione vanno pure aggiunti gli ulteriori periodi disposti nel corso del giudizio di primo grado a causa di rinvii su richiesta della difesa dell'imputato per circa anni 1 che escludono la possibilità di ritenere maturata la prescrizione anche alla data odierna; osservato che anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'odierno ricorrente, risulta connotato da manifesta infondatezza, poiché - premesso che in tema di circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione — deve ravvisarsi come la Corte territoriale, a fronte dell'aspecificità della relativa doglianza prospettata coi motivi di appello, abbia posto a base del diniego congrue argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, sulla mancata indicazione da parte della difesa di ogni qualsivoglia concreto elemento favorevole e sul comportamento del ricorrente caratterizzato da un dolo di particolare intensità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle