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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24953/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, investita del giudizio di rinvio dalla decisione della sezione quinta di questa Corte del 13 novembre 2020, ha ridotto ad anni 2 di reclusione ed euro 220,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Tivoli, con pronuncia del 20 luglio 2018.

Premette che Branni, dichiarato colpevole dei reati di furto contestati nei capi B) e C) della rubrica, era stato condannato dal Tribunale alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa.

L'imputato era, poi, stato assolto dal reato di cui ai capo B) dalla Corte di appello che aveva rideterminato la pena per la residua contestazione in anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 220,00 di multa.

Proposto ricorso, la Corte di cassazione aveva annullato quest'ultima sentenza in punto di trattamento sanzionatorio, rilevando che era stata inflitta una pena più elevata rispetto a quella comminata in primo grado nonostante l'intervenuta assoluzione per uno dei capi di imputazione.

Osserva la Corte territoriale che il Tribunale, nel determinare la pena, era incorso in un evidente errore di calcolo applicando alla pena complessiva di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 450,00 di multa (pena base: 3 anni e 250,00 euro, aumentata per la recidiva di 4 mesi, 15 giorni e 100,00 euro e di un mese, giorni 15 e 100,00 euro per l'ulteriore reato di furto) una riduzione per la pena detentiva ex art. 442 cod. proc. pen. superiore ad un terzo, così da pervenire alla pena di anni 2 anziché a quella corretta di anni 2 e mesi

4. La Corte di appello era, poi, pervenuta alla pena di anni 2, mesi 3 ed euro 220,00 di multa, superiore a quella inflitta in primo grado, eliminando l'aumento per il reato per il quale era intervenuta l'assoluzione, riducendo l'aumento per la recidiva a 4 mesi di reclusione ed euro 80,00 di multa, ed applicando alla pena finale di 3 anni, 4 mesi e giorni 15 di reclusione euro 330,00 di multa la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Non potendosi modificare né la pena base di anni tre, perché corrispondente al minimo edittale per il furto pluriaggravato, né l'aumento per la recidiva, perché rientrante nei limiti fissati dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. e, comunque, non oggetto di impugnazione, il sistema per evitare la reformatio in peius è stato individuato nella riduzione della pena pecuniaria nella misura stabilita dalla sentenza annullata e nella conferma della pena detentiva inflitta in primo grado illegalmente determinata a vantaggio dell'imputato.

2. Avverso la sentenza, Branni, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui lamenta che la pena sia stata nuovamente rideterminata in violazione del divieto di reformatio in peíus posto che nonostante l'intervenuta assoluzione da uno dei reati, l'imputato era stato comunque condannato ad una pena invariata. [OSCURATO:PERSONA]'unico motivo proposto è manifestamente infondato.

1. La Corte di appello, decidendo nel giudizio rescissorio, non ha - contrariamente all'assunto del ricorrente - peggiorato la situazione di quest'ultimo, in quanto ha correttamente tenuto conto sia della pena prevista per l'unico reato residuo (3 anni ed euro 250,00 di multa) sia dell'aumento per la recidiva insuscettibile di essere modificato (4 mesi 15 giorni ed euro 80,00) ed al fine di evitare la reformatio in peius, ha irrogato - concretamente - la pena detentiva di anni 2 di reclusione, corrispondente a quella irrogata dal Tribunale a seguito dell'errore nel calcolo della riduzione per il rito abbreviato, anziché quella minima corretta di anni 2 e mesi 3 di reclusione.

Così operando ha rispettato la ratio dell'art. 597 cod. proc. pen. e si è attenuta ai principi valevoli in materia, i quali esigono che l'imputato non rimanga pregiudicato dalle impugnazioni da lui solo proposte, e non anche che lucri all'infinito sugli errori giudiziali.

Questa Corte ha, infatti, progressivamente enucleato il principio per cui, una volta che muti la struttura del reato (come nel caso di specie), il giudice di appello si riappropria di tutti i poteri relativi alla rideterminazione della pena, con l'unico limite costituito dalla pena, che non può essere superiore a quella inflitta dal giudice della sentenza riformata (Cass.

SU, n. 16208 del 2014, Rv. 258653).

E' vero che sussiste l'obbligo di diminuzione della pena allorché in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, si pronunci, in esito al giudizio di appello, assoluzione per un reato-satellite (Cass.

SU, n. 40910 del 27/9/2005, Morales, Rv. 232066 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628 - 02), ma ciò, vale nell'ipotesi (sempre ricorrente nei casi esaminati dalla giurisprudenza) che la pena applicata dal giudice della sentenza riformata sia "legale", e non anche nell'ipotesi, ricorrente nella specie, che la detta pena sia "illegale", perché inferiore al minimo edittale (Cass. sez. 5, n. 51615 del 17/10/2017, Pala, Rv. 271604 - 01).

Tanto, perché il divieto di reformatio in peius non può portare ad aggravare - nei successivi gradi o fasi del giudizio - l'illegalità precedentemente commessa, come avverrebbe ove si diminuisse una pena già inferiore ai minimi di legge (fermo restando, come già detto, che non può essere aumentata).

2. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, investita del giudizio di rinvio dalla decisione della sezione quinta di questa Corte del 13 novembre 2020, ha ridotto ad anni 2 di reclusione ed euro 220,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Tivoli, con pronuncia del 20 luglio 2018. Premette che Branni, dichiarato colpevole dei reati di furto contestati nei capi B) e C) della rubrica, era stato condannato dal Tribunale alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa. L'imputato era, poi, stato assolto dal reato di cui ai capo B) dalla Corte di appello che aveva rideterminato la pena per la residua contestazione in anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 220,00 di multa. Proposto ricorso, la Corte di cassazione aveva annullato quest'ultima sentenza in punto di trattamento sanzionatorio, rilevando che era stata inflitta una pena più elevata rispetto a quella comminata in primo grado nonostante l'intervenuta assoluzione per uno dei capi di imputazione. Osserva la Corte territoriale che il Tribunale, nel determinare la pena, era incorso in un evidente errore di calcolo applicando alla pena complessiva di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 450,00 di multa (pena base: 3 anni e 250,00 euro, aumentata per la recidiva di 4 mesi, 15 giorni e 100,00 euro e di un mese, giorni 15 e 100,00 euro per l'ulteriore reato di furto) una riduzione per la pena detentiva ex art. 442 cod. proc. pen. superiore ad un terzo, così da pervenire alla pena di anni 2 anziché a quella corretta di anni 2 e mesi 4. La Corte di appello era, poi, pervenuta alla pena di anni 2, mesi 3 ed euro 220,00 di multa, superiore a quella inflitta in primo grado, eliminando l'aumento per il reato per il quale era intervenuta l'assoluzione, riducendo l'aumento per la recidiva a 4 mesi di reclusione ed euro 80,00 di multa, ed applicando alla pena finale di 3 anni, 4 mesi e giorni 15 di reclusione euro 330,00 di multa la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Non potendosi modificare né la pena base di anni tre, perché corrispondente al minimo edittale per il furto pluriaggravato, né l'aumento per la recidiva, perché rientrante nei limiti fissati dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. e, comunque, non oggetto di impugnazione, il sistema per evitare la reformatio in peius è stato individuato nella riduzione della pena pecuniaria nella misura stabilita dalla sentenza annullata e nella conferma della pena detentiva inflitta in primo grado illegalmente determinata a vantaggio dell'imputato. 2. Avverso la sentenza, Branni, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui lamenta che la pena sia stata nuovamente rideterminata in violazione del divieto di reformatio in peíus posto che nonostante l'intervenuta assoluzione da uno dei reati, l'imputato era stato comunque condannato ad una pena invariata. [OSCURATO:PERSONA]'unico motivo proposto è manifestamente infondato. 1. La Corte di appello, decidendo nel giudizio rescissorio, non ha - contrariamente all'assunto del ricorrente - peggiorato la situazione di quest'ultimo, in quanto ha correttamente tenuto conto sia della pena prevista per l'unico reato residuo (3 anni ed euro 250,00 di multa) sia dell'aumento per la recidiva insuscettibile di essere modificato (4 mesi 15 giorni ed euro 80,00) ed al fine di evitare la reformatio in peius, ha irrogato - concretamente - la pena detentiva di anni 2 di reclusione, corrispondente a quella irrogata dal Tribunale a seguito dell'errore nel calcolo della riduzione per il rito abbreviato, anziché quella minima corretta di anni 2 e mesi 3 di reclusione. Così operando ha rispettato la ratio dell'art. 597 cod. proc. pen. e si è attenuta ai principi valevoli in materia, i quali esigono che l'imputato non rimanga pregiudicato dalle impugnazioni da lui solo proposte, e non anche che lucri all'infinito sugli errori giudiziali. Questa Corte ha, infatti, progressivamente enucleato il principio per cui, una volta che muti la struttura del reato (come nel caso di specie), il giudice di appello si riappropria di tutti i poteri relativi alla rideterminazione della pena, con l'unico limite costituito dalla pena, che non può essere superiore a quella inflitta dal giudice della sentenza riformata (Cass. SU, n. 16208 del 2014, Rv. 258653). E' vero che sussiste l'obbligo di diminuzione della pena allorché in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, si pronunci, in esito al giudizio di appello, assoluzione per un reato-satellite (Cass. SU, n. 40910 del 27/9/2005, Morales, Rv. 232066 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628 - 02), ma ciò, vale nell'ipotesi (sempre ricorrente nei casi esaminati dalla giurisprudenza) che la pena applicata dal giudice della sentenza riformata sia "legale", e non anche nell'ipotesi, ricorrente nella specie, che la detta pena sia "illegale", perché inferiore al minimo edittale (Cass. sez. 5, n. 51615 del 17/10/2017, Pala, Rv. 271604 - 01). Tanto, perché il divieto di reformatio in peius non può portare ad aggravare - nei successivi gradi o fasi del giudizio - l'illegalità precedentemente commessa, come avverrebbe ove si diminuisse una pena già inferiore ai minimi di legge (fermo restando, come già detto, che non può essere aumentata). 2. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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