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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12960/2026

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!Numero registro generale 6094/2026Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12960/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 6094/2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2924/9/2025 depositata il 23 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 24 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha dichiarato di averconciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato altresì che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINONumero registro generale 6094/2026Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12960/2026Data pubblicazione 06/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 6094/2026Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12960/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 6094/2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2924/9/2025 depositata il 23 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 24 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha dichiarato di averconciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato altresì che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINONumero registro generale 6094/2026Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12960/2026Data pubblicazione 06/05/2026
Decreto Cassazione n. 12960/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris